Art. 29.
           Trasformazione e soppressione di enti pubblici
  1.  All'articolo 28, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
((  e successive modificazioni, )) le parole: «31 dicembre 2005» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006 ».
 
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo del comma 1 dell'art. 28 della
          legge  28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni
          (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria 2002), cosi'
          come modificata dalla presente legge:
              «Art.   28   (Trasformazione  e  soppressione  di  enti
          pubblici).  -  1.  Al  fine  di conseguire gli obiettivi di
          stabilita'  e crescita, di ridurre il complesso della spesa
          di   funzionamento   delle  amministrazioni  pubbliche,  di
          incrementare  l'efficienza  e di migliorare la qualita' dei
          servizi,  con  uno  o piu' regolamenti, da emanare ai sensi
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          entro  il  31  dicembre  2006,  il Governo, su proposta del
          Ministro  per  la  funzione  pubblica,  di  concerto con il
          Ministro  dell'economia  e  delle finanze e con il Ministro
          interessato, sentite le organizzazioni sindacali per quanto
          riguarda  i  riflessi  sulla  destinazione  del  personale,
          individua  gli  enti  e  gli organismi pubblici, incluse le
          agenzie,  vigilati  dallo Stato, ritenuti indispensabili in
          quanto    le   rispettive   funzioni   non   possono   piu'
          proficuamente  essere svolte da altri soggetti sia pubblici
          che   privati,   disponendone   se   necessario   anche  la
          trasformazione  in  societa'  per azioni o in fondazioni di
          diritto  privato,  ovvero  la  fusione o l'accorpamento con
          enti   o   organismi  che  svolgono  attivita'  analoghe  o
          complementari.  Scaduto il termine di cui al presente comma
          senza  che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti,
          gli  enti,  gli  organismi e le agenzie per i quali non sia
          stato  adottato  alcun provvedimento sono soppressi e posti
          in liquidazione.».