Art. 3. Privatizzazione, trasformazione, fusione di enti 1. Il termine di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, da ultimo prorogato al 31 dicembre 2005 dall'articolo 15 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2006, limitatamente agli enti di cui alla tabella «A» del medesimo decreto legislativo, per i quali non sia intervenuto il prescritto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 2. Il termine per la revisione dello statuto, l'approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano, nonche' per il rinnovo dei relativi organi statutari, e' prorogato al 31 dicembre 2006. (( 2-bis. All'articolo 18, comma 3-ter, alinea, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni». ))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 (Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59): «2. L'individuazione degli enti oggetto delle misure di cui al comma 1 e' effettuata con uno o piu' elenchi approvati, entro il 30 giugno 2001, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La privatizzazione o la trasformazione degli enti decorre dal 1° gennaio 2002.». - Si riporta il testo della tabella «A» del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 (Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59): «Tabella A (prevista dall'art. 2, comma 1) Giunta centrale per gli studi storici Istituto italiano di numismatica Istituto storico italiano per il medio evo Istituto storico italiano per l'eta' moderna e contemporanea Istituto italiano per la storia antica Istituto per la storia del Risorgimento italiano Ente per le ville vesuviane Fondazione "Il Vittoriale degli Italiani" Ente "Casa di Oriani" Centro nazionale di studi leopardiani Istituto di studi filosofici "Enrico Castelli" Istituto italiano per la storia della musica Istituto italiano di studi germanici (Roma) Istituto nazionale di studi verdiani (Parma) Centro nazionale di studi manzoniani (Milano) Ente "Casa Buonarroti" (Firenze) Ente "Domus Galileana" (Pisa) Istituto "Domus mazziniana" (Pisa) Centro nazionale di studi alfieriani (Asti) Istituto nazionale di studi sul rinascimento (Firenze) Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia (Milano) Istituto nazionale di archeologia e storia dell'arte (Roma) Centro internazionale di studi di architettura "Andrea Palladio" (Vicenza) Istituto internazionale di studi giuridici (Roma) Centro italiano di studi sull'alto medioevo (Roma) Erbario tropicale di Firenze Ente nazionale della cinofilia italiana.». - Si riporta il testo del comma 3-ter dell'art. 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) cosi' come modificato dalla presente legge: «3-ter. Ferme restando le procedure di gara ad evidenza pubblica gia' avviate o concluse, le regioni possono disporre una eventuale proroga dell'affidamento, fino a un massimo di due anni, in favore di soggetti che, entro il termine del periodo transitorio di cui al comma 3-bis, soddisfino una delle seguenti condizioni: a) per le aziende partecipate da regioni o enti locali, sia avvenuta la cessione, mediante procedure ad evidenza pubblica, di una quota di almeno il 20 per cento del capitale sociale ovvero di una quota di almeno il 20 per cento dei servizi eserciti a societa' di capitali, anche consortili, nonche' a cooperative e consorti, purche' non partecipate da regioni o da enti locali; b) si sia dato luogo ad un nuovo soggetto societario mediante fusione di almeno due societa' affidatarie di servizio di trasporto pubblico locale nel territorio nazionale ovvero alla costituzione di una societa' consortile, con predisposizione di un piano industriale unitario, di cui siano soci almeno due societa' affidatarie di servizio di trasporto pubblico locale nel territorio nazionale. Le societa' interessate dalle operazioni di fusione o costituzione di societa' consortile devono operare all'interno della medesima regione ovvero in bacini di traffico uniti da contiguita' territoriale in modo tale che tale nuovo soggetto unitario risulti affidatario di un maggiore livello di servizio di trasporto pubblico locale, secondo parametri di congruita' definiti dalle regioni.».