Art. 3.
          Privatizzazione, trasformazione, fusione di enti
  1. Il termine di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2
del  decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, da ultimo prorogato
al  31 dicembre  2005  dall'articolo  15 del decreto-legge 9 novembre
2004,  n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004,  n.  306,  e'  ulteriormente  prorogato  al  31 dicembre  2006,
limitatamente  agli enti di cui alla tabella «A» del medesimo decreto
legislativo,  per  i  quali non sia intervenuto il prescritto decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri.
  2.  Il  termine  per la revisione dello statuto, l'approvazione del
regolamento  di  organizzazione  e funzionamento dell'Istituto per la
storia del Risorgimento italiano, nonche' per il rinnovo dei relativi
organi statutari, e' prorogato al 31 dicembre 2006.
((      2-bis.  All'articolo  18,  comma  3-ter,  alinea, del decreto
legislativo  19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, le
parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni». ))
 
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il  testo  del  comma 2 dell'art. 2 del
          decreto  legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 (Riordinamento
          del  sistema  degli  enti pubblici nazionali, a norma degli
          articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59):
              «2. L'individuazione degli enti oggetto delle misure di
          cui  al  comma  1  e'  effettuata  con  uno  o piu' elenchi
          approvati,   entro  il  30 giugno  2001,  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri. La privatizzazione o
          la trasformazione degli enti decorre dal 1° gennaio 2002.».
              -  Si  riporta  il  testo della tabella «A» del decreto
          legislativo  29 ottobre  1999,  n.  419  (Riordinamento del
          sistema  degli  enti  pubblici  nazionali,  a  norma  degli
          articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59):
              «Tabella A (prevista dall'art. 2, comma 1)
              Giunta centrale per gli studi storici
              Istituto italiano di numismatica
              Istituto storico italiano per il medio evo
              Istituto   storico   italiano   per  l'eta'  moderna  e
          contemporanea
              Istituto italiano per la storia antica
              Istituto per la storia del Risorgimento italiano
              Ente per le ville vesuviane
              Fondazione "Il Vittoriale degli Italiani"
              Ente "Casa di Oriani"
              Centro nazionale di studi leopardiani
              Istituto di studi filosofici "Enrico Castelli"
              Istituto italiano per la storia della musica
              Istituto italiano di studi germanici (Roma)
              Istituto nazionale di studi verdiani (Parma)
              Centro nazionale di studi manzoniani (Milano)
              Ente "Casa Buonarroti" (Firenze)
              Ente "Domus Galileana" (Pisa)
              Istituto "Domus mazziniana" (Pisa)
              Centro nazionale di studi alfieriani (Asti)
              Istituto nazionale di studi sul rinascimento (Firenze)
              Istituto  nazionale  per  la  storia  del  movimento di
          liberazione in Italia (Milano)
              Istituto  nazionale  di  archeologia e storia dell'arte
          (Roma)
              Centro  internazionale di studi di architettura "Andrea
          Palladio" (Vicenza)
              Istituto internazionale di studi giuridici (Roma)
              Centro italiano di studi sull'alto medioevo (Roma)
              Erbario tropicale di Firenze
              Ente nazionale della cinofilia italiana.».
              -  Si riporta il testo del comma 3-ter dell'art. 18 del
          decreto  legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento
          alle  regioni  ed agli enti locali di funzioni e compiti in
          materia  di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4,
          comma  4,  della  legge  15 marzo  1997,  n. 59) cosi' come
          modificato dalla presente legge:
              «3-ter. Ferme restando le procedure di gara ad evidenza
          pubblica  gia'  avviate  o  concluse,  le  regioni  possono
          disporre  una eventuale proroga dell'affidamento, fino a un
          massimo  di  due  anni, in favore di soggetti che, entro il
          termine  del  periodo  transitorio  di  cui al comma 3-bis,
          soddisfino una delle seguenti condizioni:
                a) per  le  aziende  partecipate  da  regioni  o enti
          locali,  sia  avvenuta  la  cessione, mediante procedure ad
          evidenza  pubblica,  di una quota di almeno il 20 per cento
          del  capitale  sociale  ovvero di una quota di almeno il 20
          per  cento  dei  servizi  eserciti  a societa' di capitali,
          anche consortili, nonche' a cooperative e consorti, purche'
          non partecipate da regioni o da enti locali;
                b) si  sia dato luogo ad un nuovo soggetto societario
          mediante  fusione  di  almeno  due  societa' affidatarie di
          servizio   di  trasporto  pubblico  locale  nel  territorio
          nazionale   ovvero   alla   costituzione  di  una  societa'
          consortile,  con  predisposizione  di  un piano industriale
          unitario, di cui siano soci almeno due societa' affidatarie
          di  servizio  di  trasporto  pubblico locale nel territorio
          nazionale.  Le  societa'  interessate  dalle  operazioni di
          fusione   o  costituzione  di  societa'  consortile  devono
          operare all'interno della medesima regione ovvero in bacini
          di  traffico uniti da contiguita' territoriale in modo tale
          che  tale nuovo soggetto unitario risulti affidatario di un
          maggiore  livello di servizio di trasporto pubblico locale,
          secondo parametri di congruita' definiti dalle regioni.».