Art. 30.
         Credito d'imposta per giovani imprenditori agricoli
  1.  All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 99, (( e successive modificazioni, )) le parole: «nel limite della
somma  di  9.921.250 euro per l'anno 2004 e nei limiti della somma di
dieci milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2005 al 2009»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «nel  limite della somma di dieci
milioni  di euro annui per ciascuno degli anni dal 2006 al 2010» e le
parole: «da emanarsi entro il 31 dicembre 2004» sono sostituite dalle
seguenti:  «da  emanarsi  entro  trenta  giorni dalla decisione della
Commissione  europea  di  approvazione  del regime di aiuti di cui al
presente comma».
 
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma  3 dell'art. 3 del
          decreto  legislativo  29  marzo  2004,  n. 99, e successive
          modificazioni   (Disposizioni  in  materia  di  soggetti  e
          attivita',    integrita'    aziendale   e   semplificazione
          amministrativa  in  agricoltura, a norma dell'art. 1, comma
          2,  lettere  d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003,
          n. 38), cosi' come modificato dalla presente legge:
              «3. Ai giovani imprenditori agricoli, anche organizzati
          in  forma  societaria,  che  accedono  al  premio  di primo
          insediamento   di   cui   all'art.   8,  paragrafo  2,  del
          regolamento  (CE)  n.  1257/1999  del  17  maggio 1999, del
          Consiglio,  e  successive  modificazioni, e' attribuito nel
          limite  della  somma  di  dieci  milioni  di euro annui per
          ciascuno  degli  anni  dal 2006 al 2010 un ulteriore aiuto,
          sotto  forma  di  credito d'imposta, fino a cinquemila euro
          annui  per  cinque  anni. Il credito d'imposta non concorre
          alla formazione del valore della produzione netta di cui al
          decreto   legislativo   15   dicembre  1997,  n.  446,  ne'
          dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi. Non
          rileva altresi' ai fini del rapporto di cui all'art. 96 del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917,  ed  e' utilizzabile in compensazione ai sensi del
          decreto  legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del
          Ministro  delle politiche agricole e forestali, di concerto
          con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze, di natura
          non  regolamentare,  sentita la Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e di Bolzano, da emanarsi entro trenta giorni dalla
          decisione  della  Commissione  europea  di approvazione del
          regime  di aiuti di cui al presente comma, sono determinate
          le  modalita'  di  applicazione  del presente comma, tenuto
          conto   delle   disposizioni   di   cui   all'art.   5  del
          decreto-legge  8  luglio  2002,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.».