Art. 31. Disposizioni in materia di fiscalita' di impresa 1. I termini per effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, sono prorogati al 28 febbraio 2006. I termini connessi sono prorogati di dodici mesi. 2. La disposizione di cui al comma 337 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, riferita all'anno finanziario 2006, e' specificata nel senso che la stessa si applica al periodo di imposta 2005; conseguentemente il decreto di cui al comma 340 e' adottato senza l'acquisizione dell'avviso di cui al primo periodo del medesimo comma.
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265 (Disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo): «4. Relativamente alle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a cinque milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie realizzate, anche a seguito di piu' atti di disposizione, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il contribuente comunica all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie necessari al fine di consentire l'accertamento della conformita' dell'operazione di cessione con le disposizioni dell'art. 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i dati e le notizie oggetto di comunicazione, nonche' le procedure e i termini della stessa. In caso di comunicazione omessa, incompleta o infedele, la minusvalenza realizzata e' fiscalmente indeducibile. In attuazione delle disposizioni previste dal presente comma, l'Agenzia delle entrate procede a nuovi accertamenti dai quali derivano maggiori entrate non inferiori a 170 milioni di euro per l'anno 2003 e 490 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Al fine di assicurare l'efficace realizzazione dell'attivita' prevista ai sensi del presente comma e di evitare un pregiudizio alla continuita' dell'azione amministrativa, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 194 del 9 maggio 2002, ai dipendenti pubblici ai quali sono state attribuite, anteriormente alla predetta data, qualifiche funzionali superiori in esito alle procedure di riqualificazione espletate in diretta applicazione delle disposizioni dichiarate illegittime dalla predetta sentenza, continua ad essere corrisposto, a titolo individuale ed in via provvisoria, sino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico in godimento e gli stessi continuano ad esplicare le relative funzioni. Resta ferma l'applicazione dell'art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, come modificato dall'art. 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per le esigenze di qualificazione del personale anche a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni. All'art. 12, comma 3, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, l'ultimo periodo e' soppresso.». - Si riporta il testo del comma 337 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006): «337. Per l'anno finanziario 2006, ed a titolo iniziale e sperimentale, fermo quanto gia' dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa e' destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalita': a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonche' delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'art. 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460; b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'universita'; c) finanziamento della ricerca sanitaria; d) attivita' sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.». - Si riporta il testo del comma 340 dell'art. 1 della gia' citata legge n. 266 del 2005: «340. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalita' del riparto delle somme stesse, sentite le Commissioni parlamentari competenti relativamente alle finalita' di cui al comma 337, lettera a). Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposite unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare un apposito fondo.».