Art. 31-bis.
         Differimento di termini in materia di etichettatura
((    1.  L'efficacia della disposizione di cui all'articolo 6, comma
1, lettera c), del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6
settembre  2005,  n.  206, decorre dal 1° gennaio 2007 e, comunque, a
partire   dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  di  cui
all'articolo 10 del predetto codice. ))
 
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma  1 dell'art. 6 del
          decreto  legislativo  6  settembre 2005, n. 206 (Codice del
          consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n.
          229):
              «Art.  6  (Contenuto minimo delle informazioni). - 1. I
          prodotti   o   le  confezioni  dei  prodotti  destinati  al
          consumatore,  commercializzati  sul  territorio  nazionale,
          riportano,  chiaramente  visibili  e  leggibili,  almeno le
          indicazioni relative:
                a)  alla  denominazione  legale  o  merceologica  del
          prodotto;
                b)  al  nome  o ragione sociale o marchio e alla sede
          legale   del  produttore  o  di  un  importatore  stabilito
          nell'Unione europea;
                c)  al  Paese di origine se situato fuori dell'Unione
          europea;
                d) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che
          possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;
                e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione
          ove   questi  siano  determinanti  per  la  qualita'  o  le
          caratteristiche merceologiche del prodotto;
                f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla
          destinazione  d'uso,  ove  utili  ai  fini  di  fruizione e
          sicurezza del prodotto.».