Art. 33.
                  Esposizione permanente del design
                    italiano e del made in Italy
  1.  Le  risorse gia' previste per gli anni 2004, 2005 e 2006 di cui
al  comma  70  dell'articolo  4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
come  integrate  per  l'anno  2005  dall'articolo 1, comma 230, della
legge  30  dicembre  2004,  n. 311, costituiscono il patrimonio della
Fondazione  appositamente  costituita  dal  Ministro  delle attivita'
produttive  per  la  gestione  dell'Esposizione permanente del design
italiano  e  del  made in Italy, di cui ai commi 68 e 69 del medesimo
articolo  4,  e  sono  alla  Fondazione stessa trasferite entro il 28
febbraio 2006, al fine di favorirne l'immediata operativita'.
 
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo del comma 70 dell'art. 4 della
          legge  24  dicembre  2003,  n.  350  (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2004):
              «70.  Per l'attuazione dei commi 68 e 69 e' autorizzata
          una  spesa pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni
          2004,  2005  e 2006, a valere sulle risorse di cui al comma
          61.».
              - Si  riporta  il testo del comma 230 dell'art. 1 della
          legge  30  dicembre  2004,  n.  311  (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2005):
              «230. Le risorse del fondo di cui all'art. 4, comma 61,
          della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono complessivamente
          destinate  alle attivita' previste ai commi 61, 68, 76 e 77
          del citato art. 4 della legge n. 350 del 2003, nonche' alle
          attivita'  di  cui  al  comma 232 del presente articolo. Il
          relativo  riparto  e'  stabilito  con  decreto del Ministro
          delle  attivita'  produttive,  di  concerto con il Ministro
          dell'economia   e  delle  finanze,  fermo  restando  quanto
          stabilito  nell'art.  4,  comma 70, della legge 24 dicembre
          2003, n. 350. Per le finalita' di cui al citato comma 70 e'
          autorizzata  la  spesa  di  10  milioni  di euro per l'anno
          2005.».