Art. 33. Esposizione permanente del design italiano e del made in Italy 1. Le risorse gia' previste per gli anni 2004, 2005 e 2006 di cui al comma 70 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come integrate per l'anno 2005 dall'articolo 1, comma 230, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, costituiscono il patrimonio della Fondazione appositamente costituita dal Ministro delle attivita' produttive per la gestione dell'Esposizione permanente del design italiano e del made in Italy, di cui ai commi 68 e 69 del medesimo articolo 4, e sono alla Fondazione stessa trasferite entro il 28 febbraio 2006, al fine di favorirne l'immediata operativita'.
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del comma 70 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004): «70. Per l'attuazione dei commi 68 e 69 e' autorizzata una spesa pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, a valere sulle risorse di cui al comma 61.». - Si riporta il testo del comma 230 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005): «230. Le risorse del fondo di cui all'art. 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono complessivamente destinate alle attivita' previste ai commi 61, 68, 76 e 77 del citato art. 4 della legge n. 350 del 2003, nonche' alle attivita' di cui al comma 232 del presente articolo. Il relativo riparto e' stabilito con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando quanto stabilito nell'art. 4, comma 70, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Per le finalita' di cui al citato comma 70 e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2005.».