Art. 35.
           Procedure di reclutamento docenti universitari
  1. All'articolo 1, comma 6, secondo periodo, della legge 4 novembre
2005,  n.  230, le parole: «alla medesima data» sono sostituite dalle
seguenti:  «alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di
attuazione  della  delega di cui al comma 5 e, comunque, non oltre il
30 giugno 2006, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 51, comma
4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e all'articolo 1, comma 105,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311».
 
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  del comma 6 dell'art. 1 della
          legge   4   novembre   2005,  n.  230  (Nuove  disposizioni
          concernenti  i  professori  e  i ricercatori universitari e
          delega  al  Governo  per  il  riordino del reclutamento dei
          professori   universitari),  cosi'  come  modificato  dalla
          presente legge:
              «6.  A  decorrere dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge  sono bandite per la copertura dei posti di
          professore  ordinario e professore associato esclusivamente
          le  procedure  di  cui  al  comma 5, lettera a). Sono fatte
          salve  le procedure di valutazione comparativa per posti di
          professore  e ricercatore gia' bandite alla data di entrata
          in  vigore  del  decreto  legislativo  di  attuazione della
          delega  di  cui  al  comma  5  e, comunque, non oltre il 30
          giugno  2006,  nel  rispetto dei limiti di cui all'art. 51,
          comma  4,  della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e all'art.
          1,  comma  105,  della  legge  30  dicembre 2004, n. 311. I
          candidati  giudicati  idonei,  e  non chiamati a seguito di
          procedure gia' espletate, ovvero i cui atti sono approvati,
          conservano  l'idoneita'  per  un periodo di cinque anni dal
          suo  conseguimento.  La  copertura  dei posti di professore
          ordinario  e di professore associato da parte delle singole
          universita',   mediante   chiamata  dei  docenti  risultati
          idonei,  tenuto  conto  anche  di  tutti gli incrementi dei
          contingenti  e  di  tutte le riserve previste dalle lettere
          a),  b),  c),  d)  ed  e)  del  comma  5, deve in ogni caso
          avvenire  nel  rispetto dei limiti e delle procedure di cui
          all'art. 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
          e  all'art.  1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n.
          311.».