Art. 35. Procedure di reclutamento docenti universitari 1. All'articolo 1, comma 6, secondo periodo, della legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole: «alla medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della delega di cui al comma 5 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2006, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230 (Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari), cosi' come modificato dalla presente legge: «6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono bandite per la copertura dei posti di professore ordinario e professore associato esclusivamente le procedure di cui al comma 5, lettera a). Sono fatte salve le procedure di valutazione comparativa per posti di professore e ricercatore gia' bandite alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della delega di cui al comma 5 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2006, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e all'art. 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. I candidati giudicati idonei, e non chiamati a seguito di procedure gia' espletate, ovvero i cui atti sono approvati, conservano l'idoneita' per un periodo di cinque anni dal suo conseguimento. La copertura dei posti di professore ordinario e di professore associato da parte delle singole universita', mediante chiamata dei docenti risultati idonei, tenuto conto anche di tutti gli incrementi dei contingenti e di tutte le riserve previste dalle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 5, deve in ogni caso avvenire nel rispetto dei limiti e delle procedure di cui all'art. 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e all'art. 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.».