Art. 36.
      Equiparazione dello stato di crisi a quello di insolvenza
  1.  All'articolo  160  del  regio  decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
successive   modificazioni,  dopo  il  primo  comma  e'  aggiunto  il
seguente:  «Ai  fini  di  cui  al  primo  comma per stato di crisi si
intende anche lo stato di insolvenza».
 
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il testo dell'art. 160 del regio decreto
          16   marzo   1942,   n.  267,  e  successive  modificazioni
          (Disciplina  del  fallimento,  del  concordato  preventivo,
          dell'amministrazione   controllata   e  della  liquidazione
          coatta   amministrativa),   cosi'   come  modificato  dalla
          presente legge:
              «Art. 160 (Condizioni per l'ammissione alla procedura).
          -  L'imprenditore  che  si  trova  in  stato  di crisi puo'
          proporre  ai  creditori un concordato preventivo sulla base
          di un piano che puo' prevedere:
                a)  la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione
          dei  crediti  attraverso  qualsiasi  forma,  anche mediante
          cessione    dei   beni,   accollo,   o   altre   operazioni
          straordinarie,  ivi  compresa  l'attribuzione ai creditori,
          nonche' a societa' da questi partecipate, di azioni, quote,
          ovvero  obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri
          strumenti finanziari e titoli di debito;
                b)   l'attribuzione  delle  attivita'  delle  imprese
          interessate  dalla  proposta di concordato ad un assuntore;
          possono  costituirsi  come  assuntori  anche  i creditori o
          societa'  da  questi  partecipate o da costituire nel corso
          della  procedura,  le azioni delle quali siano destinate ad
          essere attribuite ai creditori per effetto del concordato;
                c)  la  suddivisione  dei creditori in classi secondo
          posizione giuridica e interessi economici omogenei;
          d)  trattamenti  differenziati tra creditori appartenenti a
          classi diverse.
              Ai  fini  di  cui  al primo comma per stato di crisi si
          intende anche lo stato di insolvenza.».