Art. 37.
              Interventi per taluni settori industriali
  1.  Al  fine  di concorrere alla soluzione delle crisi industriali,
gli  interventi  di  cui  all'articolo 11, comma 8, del decreto-legge
14 marzo  2005,  n.  35,  convertito,  con modificazioni, dalla legge
14 maggio   2005,   n.   80,   sono   estesi  alle  aree  ad  elevata
specializzazione   ((   del   settore   «Tessile  -  Abbigliamento  -
Calzaturiero»  individuate dalla regione Puglia nei comuni ricompresi
nelle aree di cui ai progetti integrati territoriali P.I.T. n. 2 Area
Nord  Barese,  P.I.T. n. 4 Area della Murgia e P.I.T. n. 9 Territorio
Salentino-Leccese,  ))  pubblicate  nel  supplemento  del  Bollettino
Ufficiale della regione Puglia n. 41 del 16 marzo 2005.
 
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il  testo  del comma 8 dell'art. 11 del
          decreto-legge   14 marzo   2005,  n.  35,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   14 maggio   2005,   n.  80
          (Disposizioni  urgenti  nell'ambito del Piano di azione per
          lo sviluppo economico, sociale e territoriale):
              «8.  Al  fine  di concorrere alla soluzione delle crisi
          industriali,  gli  interventi di reindustrializzazione e di
          promozione  industriale  di  cui al decreto-legge 1° aprile
          1989,  n.  120,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          15 maggio  1989,  n.  181,  sono  estesi,  nei limiti delle
          risorse  di  cui al comma 9, anche alle aziende operanti in
          aree  di crisi del comparto degli elettrodomestici, nonche'
          al  territorio  dei  comuni  individuati  con  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri, tenuto conto degli
          accordi  intervenuti fra Governo, enti territoriali e parti
          economiche  e sociali, secondo le procedure di cui all'art.
          1, commi 266 e 267, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.»