Art. 39-decies. Perseguitati politici (( 1. Al quarto comma dell'articolo 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni, le parole: «terzo anno» sono sostituite dalle seguenti: «quinto anno». ))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del quarto comma dell'art.4 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni (Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti), cosi' come modificato dalla presente legge: «Ai dipendenti pubblici, riconosciuti perseguitati politici o razziali, quando siano riconosciuti fisicamente idonei a disimpegnare le proprie funzioni nella pubblica amministrazione, e' concesso, a loro richiesta e indipendentemente dalla data della loro assunzione, di rimanere in servizio fino al compimento del quinto anno successivo al limite di eta' per il collocamento a riposo per essi altrimenti previsto. Ai medesimi dipendenti si applica l'art.16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.».