Art. 39-decies.
                        Perseguitati politici
((   1. Al quarto comma dell'articolo 4 della legge 10 marzo 1955, n.
96,   e  successive  modificazioni,  le  parole:  «terzo  anno»  sono
sostituite dalle seguenti: «quinto anno». ))
 
          Riferimenti normativi:
              - Si riporta il testo del quarto comma dell'art.4 della
          legge  10 marzo  1955,  n.  96,  e successive modificazioni
          (Provvidenze    a    favore   dei   perseguitati   politici
          antifascisti  o  razziali e dei loro familiari superstiti),
          cosi' come modificato dalla presente legge:
              «Ai   dipendenti  pubblici,  riconosciuti  perseguitati
          politici  o razziali, quando siano riconosciuti fisicamente
          idonei  a  disimpegnare  le proprie funzioni nella pubblica
          amministrazione,   e'   concesso,   a   loro   richiesta  e
          indipendentemente  dalla  data  della  loro  assunzione, di
          rimanere  in  servizio  fino  al compimento del quinto anno
          successivo  al  limite di eta' per il collocamento a riposo
          per  essi  altrimenti  previsto.  Ai medesimi dipendenti si
          applica  l'art.16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
          n. 503.».