Art. 39-undecies.
             Interventi per la ricostruzione del Belice
((   1. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 17,
comma  5,  della  legge  11 marzo  1988,  n.  67,  e'  autorizzato un
contributo triennale di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2006.
  2.  All'onere derivante dal comma 1, pari a 5 milioni di euro annui
per  ciascuno  degli  anni  2006,  2007  e 2008, si provvede mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo
parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al  medesimo
Ministero.
  3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
))
 
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il  testo del comma 5 dell'art.17 della
          legge  11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato (legge
          finanziaria 1988):
              «5.  Per consentire il completamento degli interventi a
          carico  dello  Stato  e  per la ricostruzione e riparazione
          edilizia da parte dei privati con il contributo dello Stato
          nelle  zone  del  Belice colpite dal terremoto del 1968, le
          autorizzazioni  di  spesa  di cui all'art.6, comma 3, della
          legge  22 dicembre 1986, n. 910, sono incrementate ai sensi
          dell'art.36   della   legge  7 marzo  1981,  n.  64,  della
          complessiva  somma di lire 800 miliardi, in ragione di lire
          100  miliardi  nell'anno  1988,  di  lire  150 miliardi per
          ciascuno  degli anni 1989 e 1990 e di lire 200 miliardi per
          ciascuno degli anni 1991 e 1992.».