Art. 39-septiesdecies.
                   Rideterminazione di contributi
((   1. La rideterminazione dei contributi previsti per gli anni 2006
e  2007  dall'articolo  1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n.
311,   e   successive   modificazioni,   e  dall'articolo  2-bis  del
decreto-legge  31 gennaio  2005, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  31 marzo  2005,  n. 43, per effetto delle rimodulazioni
operate dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' effettuata in misura
proporzionale all'entita' dei contributi individuati per ciascun ente
beneficiario   negli   elenchi   allegati  ai  decreti  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  del  18 marzo  2005, pubblicato nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 68 del 23 marzo
2005,  e  dell'8 luglio  2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
159 dell'11 luglio 2005.
  2.   All'articolo  11-quaterdecies,  comma  20,  del  decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 dicembre  2005,  n. 248, dopo le parole: «n. 174,» sono inserite le
seguenti:  «nonche'  per la realizzazione di opere di natura sociale,
culturale e sportiva, ». ))
 
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il  testo  del comma 28 dell'articolo 1
          della   legge   30 dicembre   2004,  n.  311  e  successive
          modificazioni  (Disposizioni per la formazione del bilancio
          annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):
              «28. - Fermo restando quanto previsto ai commi 26 e 27,
          al fine di promuovere lo sviluppo economico, e' autorizzata
          la  spesa  di  euro  201.500.000  per  l'anno 2005, di euro
          176.500.000  per  l'anno  2006  e  di  euro 170.500.000 per
          l'anno  2007  per  la  concessione di contributi statali al
          finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e
          i  beni  culturali,  e  comunque  a  promuovere lo sviluppo
          economico e sociale del territorio.».
              -   Si   riporta   il  testo  dell'articolo  2-bis  del
          decreto-legge   31 gennaio  2005,  n.  7,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   31 marzo   2005,   n.   43
          (Disposizioni urgenti per l'universita' e la ricerca, per i
          beni  e  le  attivita'  culturali,  per il completamento di
          grandi  opere  strategiche,  per  la mobilita' dei pubblici
          dipendenti,  e  per semplificare gli adempimenti relativi a
          imposte  di  bollo  e  tasse  di concessione, nonche' altre
          misure urgenti):
              «Art. 2-bis. - Interventi per la tutela dell'ambiente e
          dei  beni  culturali,  nonche'  per lo sviluppo economico e
          sociale del territorio.
              1.  E'  autorizzata  la  spesa  di  euro 65.000.000 per
          l'anno  2004,  di  euro 10.230.000 per l'anno 2005, di euro
          23.755.000  per  l'anno 2006 e di euro 2.600.000 per l'anno
          2007  per la concessione di ulteriori contributi statali al
          finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma
          28,  della  legge  30 dicembre 2004, n. 311. All'erogazione
          degli  ulteriori  contributi disposti dal presente comma si
          provvede  ai  sensi  del  comma  29  dell'articolo  1 della
          medesima legge n. 311 del 2004.
              2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del comma 1,
          pari  a  euro 65.000.000 per l'anno 2004, a euro 10.230.000
          per l'anno 2005, a euro 23.755.000 per l'anno 2006 e a euro
          2.600.000  per  l'anno  2007, si provvede: per l'anno 2004,
          quanto a euro 45.000.000, mediante corrispondente riduzione
          dell'autorizzazione  di  spesa di cui all'articolo 54 della
          legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni,
          e,   quanto  a  euro  20.000.000,  mediante  corrispondente
          riduzione  dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
          55  della  legge  28 dicembre  2001,  n.  448, e successive
          modificazioni;  per  gli  anni  2005, 2006 e 2007, mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
          fini   del   bilancio   triennale   2005-2007,  nell'ambito
          dell'unita'  previsionale  di base di conto capitale «Fondo
          speciale»   dello   stato   di   previsione  del  Ministero
          dell'economia  e  delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
          parzialmente  utilizzando,  quanto  a euro 3.230.000 per il
          2005  e  a  euro  2.600.000  per ciascuno degli anni 2006 e
          2007,  l'accantonamento  relativo  al medesimo Ministero, e
          quanto a euro 7.000.000 per il 2005 e a euro 21.155.000 per
          il 2006 l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e
          le attivita' culturali.
              3.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.».
              -  Si  riporta  il  testo  del  comma  20 dell'articolo
          11-quaterdecies  del  decreto-legge  30 settembre  2005, n.
          203,  convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
          2005,  n.  248  (Misure di contrasto all'evasione fiscale e
          disposizioni  urgenti in materia tributaria e finanziaria),
          cosi' come modificato dalla presente legge:
            «20.  -  Per  la  prosecuzione  degli interventi previsti
          dall'articolo 2 della legge 30 luglio 2002, n. 174, nonche'
          per  la realizzazione di opere di natura sociale, culturale
          e sportiva, e' autorizzato un contributo quindicennale di 1
          milione di euro a decorrere dall'anno 2006.».