Art. 39-undevicies.
          Disposizioni concernenti le cooperative edilizie
((    1.  Al testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed
economica,  di  cui  al  regio  decreto 28 aprile 1938, n. 1165, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 97:
      1)  alla  lettera  b), le parole: «, gli ufficiali generali e i
colonnelli  comandanti  di  corpo  o  capi di servizio dell'Esercito,
nonche'  gli  ufficiali  di grado e carica corrispondenti delle altre
Forze Armate dello Stato» sono soppresse;
      2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
        «c) per il personale appartenente alle Forze armate, al Corpo
della  guardia  di  finanza  e  alle  Forze di polizia ad ordinamento
civile»;
    b) gli articoli 114, 115 e 117 sono abrogati.
  2. L'articolo 17 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, e' abrogato.
  3.  All'articolo  9  della  legge  30 aprile  1999,  n.  136,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al  comma 1, le parole da: «del Ministero dei lavori pubblici»
fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «dei Servizi integrati
infrastrutture  e trasporti, gia' provveditorati regionali alle opere
pubbliche,  e  con  delibera  adottata dall'assemblea dei soci con le
modalita'  prescritte  per le modifiche dell'atto costitutivo e dello
statuto  delle  societa'  per  azioni.  Qualora  la cooperativa abbia
realizzato    piu`    interventi    edilizi   in   varie   localita',
l'autorizzazione deve essere concessa per singolo intervento edilizio
a  cura  del Servizio integrato infrastrutture e trasporti competente
per territorio»;
    b) al comma 2:
      1) alla fine della lettera a), e' aggiunto il seguente periodo:
«In  caso di mancata consegna di tutti gli alloggi sociali di ciascun
intervento  edilizio,  essi  devono  comunque essere tutti assegnati,
eventualmente anche con riserva di consegna»;
      2) dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente:
      «b-bis)  ad  una  richiesta  di autorizzazione alla cessione in
proprieta'  individuale  che  riguardi  almeno  il 50 per cento degli
alloggi  effettivamente  consegnati  facenti  parte dell'insediamento
oggetto della richiesta di autorizzazione stessa, ovvero, nel caso in
cui  una cooperativa realizzi con un intervento edilizio piu` edifici
separati  ed i soci assegnatari degli alloggi compresi in un medesimo
edificio non intendano avvalersi della facolta' prevista nel comma 3,
ad  una  richiesta  di  autorizzazione  alla  cessione  in proprieta'
individuale  che  riguardi  almeno  il  50  per  cento  degli alloggi
effettivamente  consegnati  facenti  parte  del  medesimo  intervento
edilizio.  In entrambi i casi, qualora la richiesta di autorizzazione
non riguardi la totalita' degli alloggi, la cooperativa deve assumere
contestualmente  l'impegno  a  provvedere alla diretta gestione degli
alloggi che non verranno ceduti in proprieta' individuale». ))
 
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il  testo dell'art.97 del regio decreto
          28 aprile 1938, n. 1165 (Approvazione del testo unico delle
          disposizioni  sull'edilizia  popolare  ed economica), cosi'
          come modificato dalla presente legge:
              «Art.  97. - Il requisito della lettera b) dell'art. 95
          non e' richiesto:
                a) per i membri delle due Camere del Parlamento;
                b) per  gli ambasciatori, i ministri plenipotenziari,
          i  consiglieri  di legazione, i consoli generali, i consoli
          di  carriera,  i  prefetti,  i  professori  universitari di
          ruolo,  i  primi presidenti e i procuratori generali presso
          le Corti d'Appello;
                c) per  il  personale appartenente alle Forze armate,
          al  Corpo  della guardia di finanza e alle Forze di polizia
          ad ordinamento civile;
                d) per  il  personale  indicato nell'art. 91, lettera
          b),  comunque  destinato  a  prestare  servizio  presso gli
          uffici dell'Amministrazione centrale decentrati.»
              -  Si riporta il testo dell'art.9 della legge 30 aprile
          1999,  n.  136  (Norme  per  il  sostegno  ed  il  rilancio
          dell'edilizia  residenziale  pubblica  e  per interventi in
          materia  di  opere  a  carattere  ambientale),  cosi'  come
          modificato dalla presente legge:
              «Art.   9.   (Cooperative   edilizie   costituite   fra
          appartenenti  alle Forze armate e alle Forze di polizia). -
          1. Le cooperative edilizie a proprieta' indivisa costituite
          tra appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia,
          che  abbiano  usufruito  di contributi ai sensi dell'art.7,
          terzo  comma,  del  decreto-legge  13 agosto  1975, n. 376,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975,
          n. 492, e successive modificazioni, possono trasformarsi in
          cooperative   edilizie  a  proprieta'  individuale,  previa
          autorizzazione   dei  Servizi  integrati  infrastrutture  e
          trasporti,   gia'   provveditorati   regionali  alle  opere
          pubbliche,  e con delibera adottata dall'assemblea dei soci
          con  le  modalita'  prescritte  per  le modifiche dell'atto
          costitutivo  e  dello  statuto  delle  societa' per azioni.
          Qualora  la  cooperativa  abbia  realizzato piu' interventi
          edilizi  in  varie  localita', l'autorizzazione deve essere
          concessa   per  singolo  intervento  edilizio  a  cura  del
          Servizio  integrato  infrastrutture  e trasporti competente
          per territorio.
              2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' subordinata:
                a) alla   consegna   di  tutti  gli  alloggi  sociali
          compresi nell'edificio assistito dal contributo statale, da
          effettuare ai sensi e per gli effetti dell'art.98 del testo
          unico   delle   disposizioni   sull'edilizia   popolare  ed
          economica,  approvato  con regio decreto 28 aprile 1938, n.
          1165,  e dell'art.1 della legge 9 febbraio 1963, n. 131. In
          caso  di  mancata  consegna di tutti gli alloggi sociali di
          ciascun  intervento  edilizio,  essi devono comunque essere
          tutti   assegnati,   eventualmente  anche  con  riserva  di
          consegna;
              b) all'accertamento  dei  requisiti  posseduti dai soci
          assegnatari;
              b-bis) ad una richiesta di autorizzazione alla cessione
          in  proprieta'  individuale  che  riguardi almeno il 50 per
          cento degli alloggi effettivamente consegnati facenti parte
          dell'insediamento oggetto della richiesta di autorizzazione
          stessa,  ovvero,  nel  caso in cui una cooperativa realizzi
          con  un intervento edilizio piu' edifici separati ed i soci
          assegnatari  degli alloggi compresi in un medesimo edificio
          non  intendano  avvalersi della facolta' prevista nel comma
          3,  ad  una  richiesta  di  autorizzazione alla cessione in
          proprieta'  individuale che riguardi almeno il 50 per cento
          degli  alloggi  effettivamente consegnati facenti parte del
          medesimo  intervento  edilizio. In entrambi i casi, qualora
          la  richiesta  di  autorizzazione non riguardi la totalita'
          degli alloggi, la cooperativa deve assumere contestualmente
          l'impegno  a provvedere alla diretta gestione degli alloggi
          che non verranno ceduti in proprieta' individuale.
              3.  Nel  caso  in  cui  una  cooperativa  realizzi piu'
          edifici  separati,  a  seguito  della consegna di tutti gli
          alloggi   compresi   in   un   medesimo  edificio,  i  soci
          assegnatari  possono  costituirsi,  previo  nulla  osta del
          Ministero dei lavori pubblici, in cooperativa a se' stante.
              4.  Alle  cooperative  a  proprieta'  indivisa,  che si
          trasformano   avvalendosi   della   facolta'  prevista  dal
          presente  articolo, si applicano le disposizioni dettate in
          materia  di  cooperative  edilizie a proprieta' individuale
          dal  testo  unico delle disposizioni sull'edilizia popolare
          ed  economica,  approvato con regio decreto 28 aprile 1938,
          n. 1165, e successive modificazioni.
              5.  E'  autorizzato,  per  l'anno  1999,  un  limite di
          impegno  della  durata di trentacinque anni, pari a lire 20
          miliardi   annue,   per   la   concessione   di  contributi
          integrativi  da destinare prioritariamente alle cooperative
          che abbiano iniziato o ultimato il programma dei lavori per
          le   finalita'   di   cui   all'art.7,   terzo  comma,  del
          decreto-legge  13 agosto  1975,  n.  376,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge  16 ottobre  1975,  n.  492.
          L'entita'  dei  contributi  integrativi  e' determinata dal
          Ministro   dei  lavori  pubblici  in  misura  tale  che  il
          contributo complessivo, per ciascun intervento, sia pari al
          4  per cento della spesa riconosciuta ed approvata, inclusi
          gli oneri finanziari.
              6.   Agli   oneri   derivanti   dall'attuazione   delle
          disposizioni  di  cui  al  comma  5,  valutati  in  lire 20
          miliardi annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede, per
          gli   anni  1999,  2000  e  2001,  mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale  1999-2001,  nell'ambito dell'unita' previsionale
          di  base  di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di
          previsione  del  Ministero del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica  per  l'anno  1999,  a  tal  fine
          utilizzando,  per  un importo pari a lire 10 miliardi annue
          l'accantonamento  relativo al Ministero dell'interno, e per
          un  importo  pari a lire 10 miliardi annue l'accantonamento
          relativo  al  Ministero  delle  finanze.  Il  Ministro  del
          tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.».