Art. 39-bis. Modifica al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 (( 1. Al punto 22 dell'allegato previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, e successive modificazioni, le parole da: «A partire dal 1° gennaio 2013» fino alla fine sono soppresse. ))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, e successive modificazioni (Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti), nonche' del punto 22 dell'allegato di cui al precedente comma 1 dell'art. 2, cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 2 (Obblighi dei proprietari, dei custodi dei detentori degli animali). - 1. Il proprietario o il custode ovvero il detentore deve: a) adottare misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali e affinche' non vengano loro provocati dolore, sofferenze o lesioni inutili; b) allevare e custodire gli animali diversi dai pesci, rettili e anfibi, in conformita' alle disposizioni di cui all'allegato.» «22. L'allevamento di animali con il solo e principale scopo di macellarli per il valore della loro pelliccia deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni seguenti. Misure minime degli spazi per il visone allevato in gabbia, superficie libera con esclusione del nido: per animale adulto singolo centimetri quadrati 2550; per animale adulto e piccoli centimetri quadrati 2550; per animali giovani dopo lo svezzamento, fino a due animali per spazio, centimetri quadrati 2550. L'altezza della gabbia non deve essere inferiore a cm 45. Per tali spazi devono inoltre essere rispettate una larghezza non inferiore a cm 30 ed una lunghezza non inferiore a cm 70. Le sopraindicate misure si applicano ai nuovi allevamenti o in caso di ristrutturazione degli esistenti. Tutti gli allevamenti dotati di gabbie con superfici inferiori a centimetri quadrati 1600 e/o altezza inferiore a cm 35 devono adeguarsi alle norme sopra riportate entro il 31 dicembre 2001; tutti gli allevamenti dotati di gabbie con superfici superiori a centimetri quadrati 1600 e/o altezza superiore a cm 35 devono adeguarsi alle norme sopra riportate entro il 31 dicembre 2010.»