Art. 39-vicies semel.
   Partecipazione di personale militare a missioni internazionali
((    1.  E'  autorizzata,  fino  al 30 giugno 2006, la spesa di euro
13.437.521  per la proroga della partecipazione di personale militare
alla  missione internazionale Enduring Freedom e alle missioni Active
Endeavour  e Resolute Behaviour a essa collegate, di cui all'articolo
1,  comma  1,  del  decreto-legge  28 giugno 2005, n. 111, convertito
dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
  2.  E'  autorizzata,  fino  al  30 giugno  2006,  la  spesa di euro
148.935.976 per la proroga della partecipazione di personale militare
alla  missione internazionale International Security Assistance Force
(ISAF),  di  cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 giugno
2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
  3.  E'  autorizzata,  fino  al  30 giugno  2006,  la  spesa di euro
111.918.982   per   la  proroga  della  partecipazione  di  personale
militare,  compreso  il  personale  appartenente  al  corpo  militare
dell'Associazione  dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine
di  Malta,  speciale ausiliario dell'Esercito italiano, alle missioni
internazionali,  di  cui  all'articolo  1, comma 3, del decreto-legge
28 giugno  2005,  n.  111,  convertito dalla legge 31 luglio 2005, n.
157, di seguito elencate:
    a) Over the Horizon Force in Bosnia e Kosovo;
    b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Kosovo;
    c) Joint  Enterprise in Kosovo e Fyrom e NATO Headquarters Skopje
(NATO HQS) in Fyrom;
    d) United   Nations   Mission   in   Kosovo  (UNMIK)  e  Criminal
Intelligence Unit (CIU) in Kosovo;
    e) Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in Albania.
  4.  E'  autorizzata,  fino  al  30 giugno  2006,  la  spesa di euro
21.285.597  per la proroga della partecipazione di personale militare
alla  missione  dell'Unione  europea in Bosnia-Erzegovina, denominata
ALTHEA,  di  cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 28 giugno
2005,  n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157, nel cui
ambito opera la missione Integrated Police Unit-IPU.
  5. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 638.599
per  la  proroga  della  partecipazione  di  personale  militare alla
missione  di  monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex
Jugoslavia-  EUMM,  di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge
28 giugno  2005,  n.  111,  convertito dalla legge 31 luglio 2005, n.
157.
  6. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 727.361
per  la  proroga  della  partecipazione  di  personale  militare alla
missione  internazionale  Temporary  International Presence in Hebron
(TIPH 2), di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 28 giugno
2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
  7.  E'  autorizzata,  fino  al  30 giugno  2006,  la  spesa di euro
3.037.774  per  la proroga della partecipazione di personale militare
al processo di pace per il Sudan, di cui all'articolo 1, comma 8, del
decreto-legge   28 giugno   2005,  n.  111,  convertito  dalla  legge
31 luglio 2005, n. 157.
  8. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 297.528
per  la  proroga  della  partecipazione  di  personale  militare alla
missione  denominata  United  Nation Mission in Sudan (UNMIS), di cui
all'articolo  2  del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito
dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
  9. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 114.106
per  la  proroga  della  partecipazione  di  personale  militare alla
missione  di polizia dell'Unione europea nella Repubblica democratica
del  Congo,  denominata  EUPOL  Kinshasa,  di  cui all'articolo 3 del
decreto-legge   28 giugno   2005,  n.  111,  convertito  dalla  legge
31 luglio 2005, n. 157.
  10.  E'  autorizzata,  fino  al  30 giugno  2006,  la spesa di euro
1.656.594  per  la partecipazione di personale militare alla missione
dell'Unione  europea  di  assistenza  alle frontiere per il valico di
Rafah,  denominata  European Union Border Assistance Mission in Rafah
(EUBAM  Rafah), di cui all'azione comune 2005/889/PESC del Consiglio,
del 25 novembre 2005.
  11.  E'  autorizzata,  fino  al  30 giugno  2006,  la spesa di euro
136.311  per  la  partecipazione  di personale militare alla missione
delle  Nazioni  Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in
Cipro  (UNFICYP),  di  cui  alla  risoluzione  n.  1642  adottata dal
Consiglio di sicurezza il 14 dicembre 2005.
  12.  E'  autorizzata,  fino  al  30 giugno  2006,  la spesa di euro
6.525.541  per  la partecipazione di personale militare alla missione
NATO per il soccorso umanitario in Pakistan.
  13.  Per  la  prosecuzione delle attivita' di assistenza alle Forze
armate albanesi, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre
2001,  n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002,  n.  15,  e' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di
euro  5.165.000  per la fornitura di mezzi, materiali, attrezzature e
servizi  e  per  la  realizzazione  di  interventi infrastrutturali e
l'acquisizione   di  apparati  informatici  e  di  telecomunicazione,
secondo  le  disposizioni dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge
24 aprile  1997,  n.  108, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 giugno 1997, n. 174.
  14.  Per le finalita' di cui al comma 13, il Ministero della difesa
e'  autorizzato,  in  caso  di  necessita'  e urgenza, a ricorrere ad
acquisti e lavori da eseguire in economia.
  15. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 49.354
per   l'invio  in  Afghanistan  di  un  funzionario  diplomatico  per
l'espletamento   dell'incarico   di   consigliere   diplomatico   del
comandante della missione ISAF, di cui al comma 2.
  16. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 43.186
per   l'invio   in   Bosnia   di   un   funzionario  diplomatico  per
l'espletamento   dell'incarico   di   consigliere   diplomatico   del
comandante della missione ALTHEA, di cui al comma 4.
  17.  Al  fine  di  sopperire  a  esigenze di prima necessita' della
popolazione  locale,  compreso  il ripristino dei servizi essenziali,
nell'ambito delle missioni ISAF, Joint Enterprise e ALTHEA, di cui ai
commi  2,  3,  lettera c), e 4, i comandanti dei contingenti militari
sono  autorizzati,  nei  casi  di  necessita'  e  urgenza, a disporre
interventi  urgenti o a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in
economia,  anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale
dello Stato, entro i seguenti limiti complessivi:
    a) euro 2.800.000, per la missione ISAF;
    b) euro 500.000, per la missione Joint Enterprise;
    c) euro 15.000, per la missione ALTHEA.
  18.  Per le finalita' di cui al comma 17 e' autorizzata, per l'anno
2006, la spesa di euro 3.315.000.
  19.  E'  autorizzata,  fino  al  30 giugno  2006,  la spesa di euro
1.444.396  per  il  sostegno  logistico  della  compagnia di fanteria
rumena, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n.
451,  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n.
15.
  20.  E'  autorizzata,  fino  al  30 giugno  2006,  la spesa di euro
696.404  per  la  proroga  della  partecipazione  del personale della
Polizia  di  Stato  alla  missione  United  Nations Mission in Kosovo
(UNMIK),  di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 28 giugno
2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
  21.  E'  autorizzata,  fino  al  30 giugno  2006,  la spesa di euro
3.908.511 per la proroga dei programmi di cooperazione delle Forze di
polizia  italiane  in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui
all'articolo  7,  comma  2, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111,
convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
  22.  E'  autorizzata,  fino  al  30 giugno  2006,  la spesa di euro
792.264  per  la  proroga  della  partecipazione  di  personale della
Polizia  di  Stato  e  dell'Arma  dei  carabinieri  alla  missione in
Bosnia-Erzegovina  denominata  EUPM,  di cui all'articolo 7, comma 3,
del  decreto-legge  28 giugno  2005,  n.  111, convertito dalla legge
31 luglio 2005, n. 157.
  23.  E'  autorizzata,  fino  al  30 giugno  2006,  la spesa di euro
120.415  per  la  proroga  della  partecipazione  di  personale della
Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione di polizia
dell'Unione  europea  in  Macedonia, denominata EUPOL Proxima, di cui
all'articolo  7,  comma  4, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111,
convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
  24. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 71.787
per  la  partecipazione  di  personale  della  Polizia  di Stato alle
attivita'  per  l'istituzione  di una missione dell'Unione europea di
assistenza  alla gestione delle frontiere e dei controlli doganali in
Moldavia e Ucraina.
  25.  Con  decorrenza  dalla  data  di entrata nel territorio, nelle
acque  territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino
alla  data  di  uscita  dagli  stessi  per  il rientro nel territorio
nazionale,  al  personale che partecipa alle missioni di cui ai commi
1,  2, 3, lettere a), b), c) ed e), 4, 6, 10, 12 e 20, e' corrisposta
per  tutta  la  durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla
paga   e  agli  altri  assegni  a  carattere  fisso  e  continuativo,
l'indennita'  di  missione  di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n.
941,  nella misura del 98 per cento, detraendo eventuali indennita' e
contributi  corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi
internazionali.
  26.  La misura dell'indennita' di cui al comma 25, per il personale
che  partecipa alle missioni di cui ai commi 1, 2 e 12 nonche' per il
personale  dell'Arma  dei carabinieri in servizio di sicurezza presso
la  sede  diplomatica  di  Kabul  in  Afghanistan,  e'  calcolata sul
trattamento  economico  all'estero previsto con riferimento ad Arabia
Saudita, Emirati Arabi e Oman.
  27. L'indennita' di cui al comma 25 e' corrisposta al personale che
partecipa alla missione di cui al comma 24 nella misura intera.
  28. L'indennita' di cui al comma 25 e' corrisposta al personale che
partecipa  alle  missioni  di cui ai commi 3, lettera d), 5, 7, 8, 9,
11,  22 e 23 nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il
personale  non  usufruisce,  a  qualsiasi titolo, di vitto e alloggio
gratuiti.
  29.  L'indennita'  di  cui al comma 25 e' corrisposta ai funzionari
diplomatici  di cui ai commi 15 e 16 nella misura intera incrementata
del  30 per cento. Per il funzionario diplomatico di cui al comma 15,
l'indennita'   e'  calcolata  sul  trattamento  economico  all'estero
previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.
  30.  Al personale che partecipa alla missione di cui al comma 21 si
applica  il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961,
n. 642, e l'indennita' speciale, di cui all'articolo 3 della medesima
legge,  nella  misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio
all'estero.
  31. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e
di  imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei
carabinieri  presso  i  comandi,  le  unita',  i  reparti  e gli enti
costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali di cui al
presente   articolo  sono  validi  ai  fini  dell'assolvimento  degli
obblighi  previsti  dalle  tabelle  1,  2  e  3  allegate  ai decreti
legislativi  30 dicembre  1997,  n.  490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e
successive modificazioni.
  32.  Al personale militare impiegato nelle missioni di cui ai commi
1 e 2 si applicano il codice penale militare di guerra e l'articolo 9
del   decreto-legge   1° dicembre   2001,  n.  421,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
  33.  I reati commessi dallo straniero in territorio afgano, a danno
dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui
ai  commi  1  e  2, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della
giustizia  e  sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a
danno di appartenenti alle Forze armate.
  34.  Per  i  reati di cui al comma 33 la competenza territoriale e'
del Tribunale di Roma.
  35.  Al personale militare impiegato nelle missioni di cui ai commi
3,  4,  5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21, 22 e 23 si applicano il codice
penale  militare  di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b),
c)  e  d),  5 e 6, del decreto-legge n. 421 del 2001, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 6 del 2002.
  36.  Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8,
comma  2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle
acquisizioni   di   materiali   d'armamento   e   di  equipaggiamenti
individuali  e  si  applicano  entro  il  limite  complessivo di euro
50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui al comma 44.
  37.   Per   quanto   non   diversamente   previsto,  alle  missioni
internazionali   di   cui  al  presente  articolo  si  applicano  gli
articoli 2,  commi  2  e  3,  3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 13 e 14,
commi  1,  2,  4,  5 e 7, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
  38.  E'  autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 190.000 per
la  prosecuzione  dello  studio  epidemiologico  di  tipo prospettico
seriale indirizzato all'accertamento dei livelli di uranio e di altri
elementi  potenzialmente  tossici  presenti  in campioni biologici di
militari   impiegati   nelle  missioni  internazionali,  al  fine  di
individuare  eventuali  situazioni  espositive  idonee  a  costituire
fattore  di  rischio  per  la  salute, di cui all'articolo 13-ter del
decreto-legge  20 gennaio  2004, n. 9, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 marzo 2004, n. 68.
  39.  L'articolo  1  del  regio  decreto  3 giugno 1926, n. 941, gli
articoli 1,  primo  comma, lettera b), e 3 della legge 8 luglio 1961,
n.  642, e l'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre
1973,  n.  838, si interpretano nel senso che i trattamenti economici
ivi  previsti  hanno  natura accessoria e sono erogati per compensare
disagi  e  rischi  collegati all'impiego, obblighi di reperibilita' e
disponibilita'  ad  orari  disagevoli,  nonche'  in  sostituzione dei
compensi per il lavoro straordinario.
  40.   All'articolo  1,  comma  102,  ultimo  periodo,  della  legge
23 dicembre  1996,  n. 662, le parole: «al personale militare estero»
sono sostituite dalle seguenti: «al personale militare e civile delle
Forze armate estere».
  41.   All'articolo   3,   primo  comma,  lettera  b),  della  legge
21 novembre  1967, n. 1185, dopo le parole: «titolare esclusivo della
potesta' sul figlio» sono aggiunte le seguenti: «ovvero, ai soli fini
del   rilascio  del  passaporto  di  servizio,  quando  sia  militare
impiegato in missioni militari internazionali».
  42.  All'articolo  4-bis  del  decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2005» sono sostituite dalle
seguenti: «a decorrere dall'anno 2005»;
    b) al  comma 3, dopo le parole: «della legge 30 dicembre 2004, n.
311,»  sono  inserite  le  seguenti:  «e, a decorrere dall'anno 2006,
mediante  corrispondente  riduzione,  a  decorrere dal medesimo anno,
dell'autorizzazione  di  spesa di cui all'articolo 32, comma 1, della
legge 23 agosto 2004, n. 226,».
  43.  All'articolo  23, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 226,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) alla  lettera b), le parole: «821 unita» sono sostituite dalle
seguenti: «478 unita»;
    b) alla  lettera c), le parole: «749 unita» sono sostituite dalle
seguenti: «406 unita».
  44.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione del presente articolo,
esclusi i commi 42 e 43, pari complessivamente a euro 324.508.207 per
l'anno   2006,   si   provvede   mediante   corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione  di spesa recata dall'articolo 1, comma 97, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266.
  45.  II  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad
apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
))
 
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli 1, 2 e 3 del
          decreto-legge  28 giugno  2005,  n.  111,  convertito dalla
          legge  31 luglio  2005, n. 157 (Disposizioni urgenti per la
          partecipazione italiana a missioni internazionali):
              «Art.   1   (Partecipazione  di  personale  militare  a
          missioni  internazionali).  -  1.  E'  autorizzata, fino al
          31 dicembre  2005,  la  spesa  di  euro  16.235.103  per la
          proroga  della  partecipazione  di  personale militare alla
          missione  internazionale  Enduring  Freedom e alle missioni
          Active  Endeavour e Resolute Behaviour a essa collegate, di
          cui all'art.1, comma 1, della legge 21 marzo 2005, n. 39.
              2.  E'  autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa
          di  euro 138.262.283 per la proroga della partecipazione di
          personale    militare    alla    missione    internazionale
          International   Security   Assistance  Force-ISAF,  di  cui
          all'art.1, comma 2, della legge 21 marzo 2005, n. 39.
              3.  E'  autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa
          di  euro 126.285.892 per la proroga della partecipazione di
          personale  militare,  compreso il personale appartenente al
          corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del
          Sovrano  Militare  Ordine  di  Malta,  speciale  ausiliario
          dell'Esercito  italiano,  alle  missioni internazionali, di
          cui  all'art.1,  comma 3, della legge 21 marzo 2005, n. 39,
          di seguito elencate:
                a) Over the Horizon Force in Bosnia;
                b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Kosovo;
                c) Joint   Guardian   in   Kosovo   e  Fyrom  e  NATO
          Headquarters Skopje (NATO HQS) in Fyrom;
                d) United   Nations   Mission  in  Kosovo  (UNMIK)  e
          Criminal Intelligence Unit (CIU) in Kosovo;
                e) Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in
          Albania.
              4.  E'  autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa
          di  euro  36.332.846 per la proroga della partecipazione di
          personale  militare  all'operazione  dell'Unione europea in
          Bosnia-Erzegovina,  denominata  ALTHEA,  di  cui  all'art.2
          della  legge  21 marzo 2005, n. 39, nel cui ambito opera la
          missione Integrated Police Unit-IPU.
              5.  E'  autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa
          di  euro  614.078  per  la  proroga della partecipazione di
          personale    militare   alla   missione   di   monitoraggio
          dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM,
          di  cui  all'art.1,  comma 5, della legge 21 marzo 2005, n.
          39.
              6.  E'  autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa
          di  euro  588.866  per  la  proroga della partecipazione di
          personale  militare  alla missione internazionale Temporary
          International   Presence   in   Hebron  (TIPH  2),  di  cui
          all'art.1, comma 6, della legge 21 marzo 2005, n. 39.
              7.  E'  autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa
          di  euro  1.747.501  per la proroga della partecipazione di
          personale  militare  alla  missione  internazionale  United
          Nations  Mission  in  Etiopia  ed  Eritrea  (UNMEE), di cui
          all'art.1, comma 7, della legge 21 marzo 2005, n. 39.
              8.  E'  autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa
          di  euro  344.870  per  la  proroga della partecipazione di
          personale  militare  al  processo  di  pace in corso per il
          Sudan,  di  cui  all'art.1,  comma  8, della legge 21 marzo
          2005, n. 39.».
              «Art.  2. (Missione ONU in Sudan). - 1. E' autorizzata,
          fino  al  31 dicembre 2005, la spesa di euro 15.801.814 per
          la  partecipazione  di  personale  militare  alla  missione
          denominata  United  Nation  Mission  in  Sudan, di cui alla
          risoluzione  n.  1590  approvata dal Consiglio di sicurezza
          dell'ONU il 24 marzo 2005.».
              «Art.  3  (Missione UE nella Repubblica democratica del
          Congo).  -  1. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la
          spesa  di  euro  116.149 per la partecipazione di personale
          militare  alla  missione  di  polizia dell'Unione europea a
          Kinshasa,  denominata  EUPOL  Kinshasa,  di  cui all'azione
          comune  2004/847/PESC,  adottata  dal Consiglio dell'Unione
          europea il 9 dicembre 2004.».
              -  Si  riporta  il  testo dell'art.12 del decreto-legge
          28 dicembre  2001,  n.  451, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  27 febbraio 2002, n. 15 (Disposizioni urgenti
          per  la proroga della partecipazione italiana ad operazioni
          militari internazionali):
              «Art.  12  (Prosecuzione  delle attivita' di assistenza
          alle  Forze  armate  albanesi).  - 1. Per lo sviluppo ed il
          completamento  dei  programmi a sostegno delle Forze armate
          albanesi  di  cui  all'art.1  del  decreto-legge 13 gennaio
          1998,  n.  1,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge
          13 marzo  1998,  n.  42,  e'  autorizzata  la spesa di euro
          2.582.284,  per la fornitura di mezzi, materiali e servizi,
          nonche' per la realizzazione di interventi infrastrutturali
          e    l'acquisizione    di   apparati   informatici   e   di
          telecomunicazione secondo le disposizioni dell'art.3, comma
          1,  del  decreto-legge  24 aprile 1997, n. 108, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.
              2. Per le finalita' ed entro i limiti di spesa previsti
          dal comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'art.8,
          comma 2.
              3.  Nell'ambito del programma di riorganizzazione delle
          Forze  navali  albanesi,  per la costituzione della guardia
          costiera  e'  autorizzata  la cessione di beni e servizi da
          parte  del  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
          Comando  generale  del  Corpo  delle  capitanerie di porto,
          secondo   le   disposizioni   dell'art.3,   comma   1,  del
          decreto-legge  24 aprile  1997,  n.  108,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.
              4.   Al   personale   appartenente  alle  Forze  armate
          albanesi,  qualora  impegnato,  nell'ambito  degli  accordi
          bilaterali   nel   settore   della  difesa,  in  territorio
          nazionale  o  in  Paesi terzi in attivita' congiunte con le
          Forze  armate italiane, si applicano le disposizioni di cui
          all'art.1,  comma  102,  della  legge  23 dicembre 1996, n.
          662.».
              -  Si  riporta  il  testo  del  comma  1 dell'art.3 del
          decreto-legge  24 aprile  1997,  n.  108,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   20 giugno   1997,  n.  174
          (Partecipazione  italiana alle iniziative internazionali in
          favore dell'Albania):
              «Art.  3  (Cessioni  di  beni  e  servizi). - 1. Per le
          finalita'  umanitarie  di  cui  al  presente  decreto ed in
          particolare per l'attivazione del processo di ricostruzione
          dell'Albania,  e  nei  limiti  temporali  di cui al comma 1
          dell'art.1,  e'  autorizzata  la cessione a titolo gratuito
          alle   Autorita'   albanesi,  sulla  base  delle  richieste
          formulate dalle stesse, di mezzi, materiali di consumo e di
          supporto logistico, nonche' di servizi.».
              -  Si  riporta  il  testo dell'art.11 del decreto-legge
          28 dicembre  2001,  n.  451, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  27 febbraio 2002, n. 15 (Disposizioni urgenti
          per  la proroga della partecipazione italiana ad operazioni
          militari internazionali):
              «Art.  11  (Compagnia  di  fanteria  rumena).  -  1. E'
          autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 marzo
          2002,  la  spesa per il sostegno logistico di una compagnia
          di  fanteria  rumena  da  inserire nel contingente militare
          italiano impiegato nella missione internazionale di pace in
          Kosovo, entro il limite di euro 425.250.».
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.7  del  gia' citato
          decreto-legge  28 giugno  2005,  n.  111,  convertito dalla
          legge 31 luglio 2005, n. 157:
              «Art.  7  (Partecipazione  di  personale delle Forze di
          polizia  a  missioni  internazionali). - 1. E' autorizzata,
          fino  al  31 dicembre 2005, la spesa di euro 692.907 per la
          proroga della partecipazione del personale della Polizia di
          Stato  alla  missione  United  Nations  Mission  in  Kosovo
          (UNMIK),  di  cui  all'art.5, comma 1, della legge 21 marzo
          2005, n. 39.
              2.  E'  autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa
          di   euro   4.319.622  per  la  proroga  dei  programmi  di
          cooperazione  delle  Forze di polizia italiane in Albania e
          nei  Paesi  dell'area balcanica, di cui all'art.5, comma 2,
          della legge 21 marzo 2005, n. 39.
              3.  E'  autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa
          di  euro  646.968  per  la  proroga della partecipazione di
          personale   della   Polizia   di   Stato  e  dell'Arma  dei
          carabinieri  alla  missione in Bosnia-Erzegovina denominata
          EUPM, di cui all'art.5, comma 3, della legge 21 marzo 2005,
          n. 39.
              4.  E'  autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa
          di  euro  166.693  per  la  proroga della partecipazione di
          personale   della   Polizia   di   Stato  e  dell'Arma  dei
          carabinieri alla missione di polizia dell'Unione europea in
          Macedonia,  denominata  EUPOL  Proxima,  di  cui all'art.5,
          comma 4, della legge 21 marzo 2005, n. 39.».
              -  Il  regio  decreto  3 giugno  1926, n. 941, recante:
          «Indennita'  al  personale dell'amministrazione dello Stato
          incaricato  di  missione  all'estero.», e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 11 giugno 1926, n. 134.
              -  Si  riporta il testo dell'art.3 della legge 8 luglio
          1961,   n.   642   («Trattamento  economico  del  personale
          dell'Esercito,  della  Marina  e dell'Aeronautica destinato
          isolatamente all'estero presso Delegazioni o Rappresentanze
          militari   ovvero   presso   enti,   comandi  od  organismi
          internazionali.»:
              «Art.  3.  - Al personale di cui all'art. 1 puo' essere
          attribuita,  qualora l'assegno di lungo servizio all'estero
          non  sia  ritenuto  sufficiente  in relazione a particolari
          condizioni   di   servizio,   una  indennita'  speciale  da
          stabilirsi   nella  stessa  valuta  dall'assegno  di  lungo
          servizio all'estero, con le modalita' previste dall'art. 27
          della legge 26 marzo 1958, n. 361.».
              -  Il  decreto  legislativo  30 dicembre  1997, n. 490,
          recante:  «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico
          e  dell'avanzamento  degli  ufficiali,  a norma dell'art.1,
          comma   97,  della  legge  23 dicembre  1996,  n.  662»  e'
          pubblicato  nel  Supplemento ordinario n. 17 del 22 gennaio
          1997.  Le tabelle 1, 2 e 3 allegate al decreto legislativo,
          come  modificate  dalla  legge  2 dicembre  2004,  n.  299,
          pubblicata   nel   Supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale  n.  294  del  16 dicembre  2004,  prevedono, tra
          l'altro,   gli   obblighi   da   assolvere  ai  fini  della
          valutazione  per  l'avanzamento  nel  ruolo di appartenenza
          degli ufficiali in servizio permanente.
              -  Il  decreto  legislativo  5 ottobre  2000,  n.  298,
          recante:  «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico
          e    dell'avanzamento   degli   ufficiali   dell'Arma   dei
          carabinieri,  a norma dell'art.1 della legge 31 marzo 2000,
          n.  78»,  e'  pubblicato  nel  Supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta  Ufficiale  n. 248 del 23 ottobre 2000. Le tabelle
          1,  2  e  3  allegate al decreto legislativo prevedono, tra
          l'altro,   gli   obblighi   da   assolvere  ai  fini  della
          valutazione  per  l'avanzamento  nel  ruolo di appartenenza
          degli ufficiali in servizio permanente.
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.9 del decreto-legge
          1° dicembre  2001,  n.  421, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6 (Disposizioni urgenti per
          la  partecipazione  di  personale  militare  all'operazione
          multinazionale denominata «Enduring Freedom»):
              «Art.   9  (Disposizioni  processuali).  -  1.  Non  si
          applicano le disposizioni contenute nel Libro IV del codice
          penale  militare  di guerra sulla procedura penale militare
          di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n.
          303.
              2.   Non   si  applicano  le  disposizioni  concernenti
          l'ordinamento  giudiziario  militare  di  guerra, contenute
          nella   Parte  II  dell'Ordinamento  giudiziario  militare,
          approvato  con  regio  decreto 9 settembre 1941, n. 1022, e
          successive modificazioni.
              3. La competenza territoriale e' del tribunale militare
          di Roma.
              4.  Oltre  che nei casi previsti dall'art.380, comma 1,
          del  codice  di  procedura  penale gli ufficiali di polizia
          giudiziaria  militare  procedono all'arresto di chiunque e'
          colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari:
                a) disobbedienza   aggravata  previsto  dall'art.173,
          secondo comma, del codice penale militare di pace;
                b) rivolta,  previsto  dall'art.174 del codice penale
          militare di pace;
                c) ammutinamento,  previsto  dall'art.175  del codice
          penale militare di pace;
                d) insubordinazione     con     violenza,    previsto
          dall'art.186 del codice penale militare di pace, e violenza
          contro   un  inferiore  aggravata,  previsto  dall'art.195,
          secondo comma, del medesimo codice;
                e) abbandono  di posto o violata consegna da parte di
          militari   di   sentinella,   vedetta  o  scolta,  previsto
          dall'art.124 del codice penale militare di guerra;
                f) forzata consegna aggravata, previsto dall'art.138,
          commi  secondo  e  terzo,  del  codice  penale  militare di
          guerra.
              5. Nei casi di arresto in flagranza o fermo, qualora le
          esigenze   belliche   od   operative   non  consentano  che
          l'arrestato   sia   posto  tempestivamente  a  disposizione
          dell'autorita'  giudiziaria  militare,  l'arresto  mantiene
          comunque  la  sua  efficacia  purche'  il  relativo verbale
          pervenga, anche con mezzi telematici, entro quarantotto ore
          al  pubblico  ministero e l'udienza di convalida si svolga,
          con  la  partecipazione  necessaria  del  difensore,  nelle
          successive  quarantotto  ore.  In  tale  caso gli avvisi al
          difensore  dell'arrestato  o del fermato sono effettuati da
          parte del pubblico ministero. In tale ipotesi e fatto salvo
          il  caso  in  cui  le  oggettive  circostanze  belliche  od
          operative  non lo consentano, si procede all'interrogatorio
          da  parte del pubblico ministero, ai sensi dell'art.388 del
          codice  di  procedura  penale,  e  all'udienza di convalida
          davanti  al  giudice  per le indagini preliminari, ai sensi
          dell'art.391  del  codice  di  procedura penale, a distanza
          mediante  un  collegamento  videotelematico od audiovisivo,
          realizzabile   anche   con   postazioni   provvisorie,  tra
          l'ufficio  del  pubblico  ministero  ovvero  l'aula  ove si
          svolge  l'udienza  di convalida e il luogo della temporanea
          custodia,  con modalita' tali da assicurare la contestuale,
          effettiva e reciproca visibilita' delle persone presenti in
          entrambi  i  luoghi e la possibilita' di udire quanto viene
          detto  e  senza  aggravio di spese processuali per la copia
          degli  atti.  Il  difensore o il suo sostituto e l'imputato
          possono  consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti
          tecnici  idonei.  Un  ufficiale  di  polizia giudiziaria e'
          presente  nel  luogo in cui si trova la persona arrestata o
          fermata,  ne  attesta  l'identita'  dando atto che non sono
          posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e
          delle  facolta'  a  lui  spettanti  e  redige verbale delle
          operazioni  svolte.  Senza pregiudizio per la tempestivita'
          dell'interrogatorio,  l'imputato  ha  altresi'  diritto  di
          essere  assistito,  nel  luogo  dove  si trova, da un altro
          difensore  di  fiducia  ovvero da un ufficiale presente nel
          luogo.  Senza  pregiudizio  per i provvedimenti conseguenti
          all'interrogatorio medesimo, dopo il rientro nel territorio
          nazionale,  l'imputato  ha  diritto ad essere ulteriormente
          interrogato nelle forme ordinarie.
              6. Con le stesse modalita' di cui al comma 5 si procede
          all'interrogatorio  della  persona  sottoposta  alla misura
          coercitiva  della  custodia  cautelare  in  carcere, quando
          questa  non  possa  essere  condotta,  nei termini previsti
          dall'art.294  del codice di procedura penale, in un carcere
          giudiziario   militare   per   rimanervi   a   disposizione
          dell'autorita' giudiziaria militare.».
              - Si riporta il testo degli articoli 2, 3, 4, 5, 7 e 8,
          commi  1  e  2,  9,  13  e 14 del gia' citato decreto-legge
          28 dicembre  2001,  n.  451, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15:
              «Art.  2  (Indennita' di missione). - 1. Con decorrenza
          dalla   data   di   entrata  nel  territorio,  nelle  acque
          territoriali  e  nello spazio aereo dei Paesi interessati e
          fino  alla  data  di uscita dagli stessi per il rientro nel
          territorio  nazionale,  al  personale  e'  corrisposta,  in
          aggiunta allo stipendio o alla paga ed agli altri assegni a
          carattere  fisso  e  continuativo, l'indennita' di missione
          prevista  dal  regio  decreto  3 giugno 1926, n. 941, nella
          misura  del  90  per cento per tutta la durata del periodo,
          detraendo  eventuali  indennita'  e  contributi corrisposti
          agli     interessati     direttamente    dagli    organismi
          internazionali.  L'indennita' e' corrisposta in euro, sulla
          base  della  media  dei  cambi  registrati  nel periodo dal
          1° giugno   al  30 novembre  2001.  Per  il  personale  che
          partecipa  all'operazione  di  cui  all'art.1,  comma 3, la
          misura  del  90  per  cento  e'  calcolata  sul trattamento
          economico  all'estero  previsto  con  riferimento ad Arabia
          Saudita, Emirati Arabi e Oman.
              2.  Durante  i  periodi  di  riposo e recupero previsti
          dalle  normative  di  settore,  fruiti  fuori dal teatro di
          operazioni e in costanza di missione, al personale militare
          e  della  Polizia  di  Stato  e'  corrisposta un'indennita'
          giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita.
              3.  Ai  fini  della  corresponsione  dell'indennita' di
          missione  i volontari in ferma annuale, in ferma breve e in
          ferma  prefissata  delle  Forze  armate  sono equiparati ai
          volontari di truppa in servizio permanente.».
              «Art.  3  (Trattamento assicurativo e pensionistico). -
          1.  Al  personale  militare  e  della  Polizia  di Stato e'
          attribuito  il  trattamento  assicurativo di cui alla legge
          18 maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente
          previsto  dall'art.10  della  legge 26 luglio 1978, n. 417,
          ragguagliandosi   il   massimale   minimo   al  trattamento
          economico del personale con il grado di sergente maggiore o
          grado corrispondente.
              2.  Nei  casi  di decesso e di invalidita' per causa di
          servizio si applicano, rispettivamente, l'art.3 della legge
          3 giugno  1981,  n.  308,  e successive modificazioni, e le
          disposizioni  in materia di pensione privilegiata ordinaria
          di  cui  al  testo  unico  delle  norme  sul trattamento di
          quiescenza  dei  dipendenti  civili e militari dello Stato,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          29 dicembre  1973,  n. 1092, e successive modificazioni. Il
          trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidita'
          si  cumula  con  quello  assicurativo  di  cui  al comma 1,
          nonche'  con  la  speciale  elargizione  e con l'indennizzo
          privilegiato  aeronautico  previsti, rispettivamente, dalla
          legge  3 giugno  1981,  n.  308,  e dal regio decreto-legge
          15 luglio  1926,  n.  1345, convertito dalla legge 5 agosto
          1927,  n.  1835,  e  successive  modificazioni,  nei limiti
          stabiliti  dall'ordinamento vigente. Nei casi di infermita'
          contratta   in   servizio   si   applica   l'art.4-ter  del
          decreto-legge  29 dicembre  2000,  n.  393, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio 2001, n. 27, come
          modificato dall'art.3-bis del decreto-legge 19 luglio 2001,
          n.   294,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
          29 agosto 2001, n. 339.».
              «Art. 4 (Personale in stato di prigionia o disperso). -
          1.  Le  disposizioni  di cui agli articoli 2, comma 1, e 3,
          comma  1,  si applicano anche al personale militare e della
          Polizia di Stato in stato di prigionia o disperso. Il tempo
          trascorso  in  stato  di  prigionia  o  quale  disperso  e'
          computato per intero ai fini del trattamento di pensione.».
              «Art.  5  (Disposizioni  varie).  - 1. Al personale che
          partecipa alle operazioni internazionali di cui all'art.1:
                a) non  si  applica l'art.3, primo comma, lettera b),
          della legge 21 novembre 1967, n. 1185, al fine del rilascio
          del passaporto di servizio;
                b) non  si  applicano  le  disposizioni in materia di
          orario di lavoro;
                c) e'  consentito  l'utilizzo a titolo gratuito delle
          utenze   telefoniche   di   servizio,   se   non  risultano
          disponibili  sul  posto adeguate utenze telefoniche per uso
          privato,  fatte  salve le priorita' correlate alle esigenze
          operative.».
              «Art.  7  (Personale  civile). - 1. Al personale civile
          eventualmente  impiegato  nelle  operazioni militari di cui
          all'art.1 si applicano le disposizioni del presente decreto
          per  quanto  compatibili,  ad  eccezione  di  quelle di cui
          all'art.6.».
              «Art.  8  (Disposizioni  in materia contabile). - 1. In
          relazione  alle  operazioni  di  cui  all'art.1, in caso di
          urgenti    esigenze   connesse   con   l'operativita'   dei
          contingenti, gli Stati maggiori di Forza armata, e per essi
          i   competenti   ispettorati  di  Forza  armata,  accertata
          l'impossibilita'   di   provvedere   attraverso   contratti
          accentrati  gia'  operanti,  possono disporre l'attivazione
          delle  procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa
          per l'acquisizione di beni e servizi.
              2. Nei limiti temporali ed in relazione alle operazioni
          di cui all'art.1, il Ministero della difesa e' autorizzato,
          in  caso  di  necessita'  ed  urgenza, anche in deroga alle
          vigenti disposizioni di contabilita' generale dello Stato e
          ai  capitolati d'oneri, a ricorrere ad acquisti e lavori da
          eseguire  in  economia, entro il limite complessivo di euro
          5.164.569,  a  valere sullo stanziamento di cui all'art.15,
          in  relazione  alle esigenze di revisione generale di mezzi
          da  combattimento  e  da  trasporto, di esecuzione di opere
          infrastrutturali aggiuntive e integrative e di acquisizione
          di  apparati  di  comunicazione  e  per la difesa nucleare,
          biologica e chimica.».
              «Art.  9  (Prolungamento  delle  ferme).  -  1.  Per le
          esigenze  connesse  con  le operazioni di cui all'art.1, il
          periodo  di  ferma  dei  volontari  in ferma annuale di cui
          all'art.16, comma 2, del decreto legislativo 8 maggio 2001,
          n.  215,  puo'  essere prolungato da un minimo di ulteriori
          sei mesi ad un massimo di ulteriori nove mesi.».
              «Art. 13 (Norme di salvaguardia del personale). - 1. Il
          personale   militare   che   ha   presentato   domanda   di
          partecipazione  ai  concorsi  interni banditi dal Ministero
          della  difesa  per  il  personale  in  servizio  e non puo'
          partecipare   alle   varie   fasi  concorsuali,  in  quanto
          impiegato nell'operazione di cui all'art.1, comma 3, ovvero
          impegnato  fuori  dal  territorio  nazionale  per attivita'
          connesse alla predetta operazione, e' rinviato d'ufficio al
          primo concorso utile successivo, fermo restando il possesso
          dei  requisiti  di  partecipazione  previsti  dal  bando di
          concorso per il quale ha presentato domanda.
              2.  Al  personale  di cui al comma 1, qualora vincitore
          del  concorso  e  previo superamento del relativo corso ove
          previsto,  sono  attribuite,  ai  soli  fini  giuridici, la
          stessa  anzianita'  assoluta dei vincitori del concorso per
          il  quale  ha  presentato  domanda  e l'anzianita' relativa
          determinata  dal  posto che avrebbe occupato nella relativa
          graduatoria.».
              «Art.  14  (Sviluppo di programmi di cooperazione delle
          Forze  di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area
          balcanica). - 1. Il Ministro dell'interno e' autorizzato ad
          adottare  un programma straordinario di cooperazione tra le
          Forze  di  polizia  italiane  e quelle albanesi, nonche' ad
          assumere  le  conseguenti iniziative per stabilire forme di
          cooperazione  con  le  Forze  di  polizia degli altri Paesi
          dell'area balcanica, nel campo del contrasto alle attivita'
          di  criminalita'  organizzata  operante  in tale area e nel
          controllo  dei  flussi migratori illegalmente diretti verso
          il territorio della Repubblica italiana.
              2. Per l'attuazione del programma di cui al comma 1, il
          Ministero   dell'interno  provvede  all'istituzione  di  un
          ufficio  di collegamento interforze in Albania, composto da
          personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri
          e  del Corpo della Guardia di Finanza, nonche' a sviluppare
          rapporti  di  cooperazione  e  di  raccordo con le Forze di
          polizia degli altri Paesi dell'area balcanica.
              3.  Al  personale  di  cui  al  comma  2  si applica il
          trattamento  economico  previsto dalla legge 8 luglio 1961,
          n.  642,  e  l'indennita'  speciale  di cui all'art.3 della
          medesima  legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno
          di  lungo  servizio  all'estero.  Il  trattamento economico
          aggiuntivo  e'  corrisposto  in  euro,  per  il periodo dal
          1° gennaio  2002  al  31 marzo  2002,  sulla base dei cambi
          registrati nel periodo 1° giugno-30 novembre 2001.
              4. Al medesimo personale, durante i periodi di riposo e
          di   recupero   previsti  dalle  vigenti  disposizioni  per
          l'impiego all'estero, fruiti fuori del teatro di operazioni
          ed  in  costanza  di missione, e' corrisposta un'indennita'
          giornaliera pari alla diaria estera percepita.
              5.  Per  le  finalita'  di  cui al presente articolo si
          applicano  le  disposizioni dell'art.3 della legge 3 agosto
          1998,  n.  300,  ed  il  coordinamento  e'  assicurato  dal
          Ministero dell'interno.
              6.  Le  disposizioni del presente articolo si applicano
          dal 1ª gennaio 2002 e fino al 31 marzo 2002.
              7.  Entro  il  31 dicembre  2002 il Governo presenta al
          Parlamento   una   relazione   sulla   realizzazione  degli
          obiettivi fissati, sui risultati raggiunti e sull'efficacia
          degli interventi effettuati.».
              - Si riporta il testo dell'art.13-ter del decreto-legge
          20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  12 marzo  2004,  n. 68 (Proroga della partecipazione
          italiana a operazioni internazionali):
              «Art.  13-ter  (Attivita' di ricerca scientifica a fini
          di  prevenzione sanitaria). - 1. E' autorizzata la spesa di
          euro 1.175.330 per l'anno 2004, per la realizzazione di uno
          studio   epidemiologico   di   tipo   prospettico   seriale
          indirizzato  all'accertamento  dei  livelli  di uranio e di
          altri  elementi potenzialmente tossici presenti in campioni
          biologici    di   militari   impiegati   nelle   operazioni
          internazionali, al fine di individuare eventuali situazioni
          espositive  idonee  a  costituire fattore di rischio per la
          salute.».
              -  Si riporta il testo dell'art.1 del gia' citato regio
          decreto n. 941 del 1926:
              «Art.  1.  -  a) Ai  personali  civili e militari dello
          Stato,  destinati  in missione all'estero, sono corrisposte
          le   seguenti   indennita'  giornaliere,  coll'aumento  del
          relativo aggio sull'oro:
Caporali, soldati e gradi equiparati....                       |L. 12
---------------------------------------------------------------------
Sottufficiali (esclusi i marescialli), e gradi equiparati....  | " 20
---------------------------------------------------------------------
Marescialli dei tre gradi, maestri d'arme e capi maniscalchi   |
delle tre classi, e gradi quiparati                            | " 25
---------------------------------------------------------------------
Personale subalterno civile ed equiparato....                  | " 25
---------------------------------------------------------------------
Personale dal 13° al 10° grado....                             | " 30
---------------------------------------------------------------------
Personale del 9° grado....                                     | " 35
---------------------------------------------------------------------
Personale dell'8° e 7° grado....                               | " 40
---------------------------------------------------------------------
Personale del 6° e 5° grado....                                | " 45
---------------------------------------------------------------------
Personale del 4° grado....                                     | " 50
---------------------------------------------------------------------
Personale del 3° e 2° grado....                                | " 60
---------------------------------------------------------------------
Personale del 1° grado....                                     | " 70
              Le  indennita'  di  cui  sopra  valgono  anche  per  il
          personale non di ruolo, che a tale effetto e' parificato ai
          gradi  del  personale  di  ruolo,  cui  sia  assegnato  uno
          stipendio   e   un   supplemento  di  servizio  attivo  non
          inferiori,  nel complesso all'importo della retribuzione di
          cui  il  detto personale non di ruolo e' provvisto, escluse
          le  indennita'  temporanee  mensili  (caro-viveri) anche se
          conglobate nella retribuzione medesima.
              In ogni caso la indennita', di cui al precedente comma,
          non  puo'  essere inferiore a quella assegnata al personale
          di  ruolo  dei  gradi  dal  13° al 10°, ovvero al personale
          subalterno, a seconda delle funzioni disimpegnate.
              b) Nei  paesi  la cui valuta legale sia quotata sopra o
          alla pari con l'oro, ovvero non perda rispetto all'oro piu'
          del  2  per  cento,  nonche'  nelle  regioni della Cina, le
          diarie suddette sono aumentate come segue:
                per   i   gradi   dal  1°  all'8°  incluso,  lire  18
          giornaliere oro;
                per   i   gradi  dal  9°  al  13°  incluso,  lire  13
          giornaliere oro;
                pei  marescialli  e  personale  subalterno,  lire  10
          giornaliere oro;
                gradi inferiori, lire 6 giornaliere oro.
              Tale  aumento  non  si  applica  per il soggiorno negli
          Stati che non hanno sistema monetario proprio; e qualora in
          essi  si  faccia  prevalentemente  uso  di  valuta  a corso
          inferiore  alla  pari,  o  con aggio rispetto alla lira non
          superiore  al  50  per cento, si applicano le riduzioni del
          comma seguente.
              c) Nei  paesi  a  valuta  deprezzata rispetto alla lira
          (esclusa  la  Turchia,  pel  quale  Stato il trattamento di
          missione  e'  quello  di cui alla lettera a) o con un aggio
          rispetto alla lira non superiore al 50 per cento, le diarie
          base suindicate sono diminuite di:
                lire 10 oro per il personale dal 1° all'8° grado;
                lire 8 oro per il personale del 9° grado;
                lire  5  oro  per il personale dal 10° al 13° grado e
          per i subalterni civili e sottufficiali;
              lire 5 oro per i caporali e soldati.
              d) Agli  effetti dei precedenti comma il corso dell'oro
          e'   ragguagliato,   per  la  liquidazione  dell'indennita'
          relativa  a  ciascun  mese,  alla  media dei corsi del mese
          precedente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del regno.».
              -  Si riporta il testo degli articoli 1 e 3 della legge
          8 luglio  1961, n. 642 (Trattamento economico del personale
          dell'Esercito,  della  Marina  e dell'Aeronautica destinato
          isolatamente all'estero presso Delegazioni o Rappresentanze
          militari   ovvero   presso   enti,   comandi  od  organismi
          internazionali):
              «Art.  1.  - Il personale militare dell'Esercito, della
          Marina  e  dell'Aeronautica  destinato  isolatamente presso
          Delegazioni  o  Rappresentanze  militari all'estero, per un
          periodo superiore a 6 mesi, percepisce:
                a) lo  stipendio  o  la  paga  e  gli altri assegni a
          carattere fisso e continuativo previsti per l'interno;
                b) un  assegno di lungo servizio all'estero in misura
          mensile  ragguagliata  a  30  diarie  intere come stabilito
          dalle norme in vigore per il Paese di destinazione;
                c) le  indennita' che possono spettare ai sensi delle
          disposizioni contenute negli articoli che seguono.
              Le  disposizioni che precedono si applicano altresi' in
          caso  di  destinazione  all'estero  presso enti, comandi od
          organismi  internazionali  dai  quali non siano corrisposti
          stipendi   o  paghe.  Eventuali  particolari  indennita'  o
          contributi  alle spese connesse alla missione, direttamente
          corrisposti  ai  singoli  dai  predetti  enti,  comandi  od
          organismi, saranno detratti dal trattamento di cui al primo
          comma.».
              «Art.  3.  - Al personale di cui all'art. 1 puo' essere
          attribuita,  qualora l'assegno di lungo servizio all'estero
          non  sia  ritenuto  sufficiente  in relazione a particolari
          condizioni   di   servizio,   una  indennita'  speciale  da
          stabilirsi   nella  stessa  valuta  dall'assegno  di  lungo
          servizio all'estero, con le modalita' previste dall'art. 27
          della legge 26 marzo 1958, n. 361.»
              -  Si  riporta  il  testo  del comma 1 dell'art.4 della
          legge  27 dicembre  1973,  n. 838 (Ordinamento degli uffici
          degli     addetti    dell'Esercito,    della    Marina    e
          dell'Aeronautica   in  servizio  all'estero  e  trattamento
          economico del personale della Difesa ivi destinato):
              «Art.  4.  - 1. Al personale di cui all'art.2 competono
          lo  stipendio  e  gli  altri  assegni  fissi e continuativi
          previsti   per   l'interno,   tranne   che   per  essi  sia
          diversamente  disposto.  Al  personale  stesso e' esteso il
          seguente  trattamento  economico  previsto  dal decreto del
          Presidente  della  Repubblica  5 gennaio  1967,  n. 18, nei
          limiti  e  alle condizioni di quello spettante al personale
          del  Ministero  degli  affari  esteri in servizio presso le
          rappresentanze diplomatiche ove hanno sede gli uffici degli
          addetti:
                a) indennita'  di servizio all'estero con gli aumenti
          per situazione di rischio e disagio, nonche' per situazione
          di famiglia;
                b) indennita' di sistemazione;
                c) indennita' di richiamo dal servizio all'estero;
                d) indennita' e rimborsi per licenze o congedi di cui
          all'art.8 della presente legge;
                e) contributo spese per abitazione;
                f) contributo spese per particolari esigenze connesse
          a doveri di rappresentanza;
                g) provvidenze scolastiche;
                h) indennita'  e rimborso per viaggi di trasferimento
          e di servizio comunque e dovunque compiuti;
                i) assegni  per oneri di rappresentanza limitatamente
          agli addetti, addetti aggiunti e assistenti;
                l) indennizzo  per  danni  subiti  in  conseguenza di
          disordini, fatti bellici, nonche' di eventi connessi con la
          posizione all'estero del personale;
                m) rimborsi  delle spese di trasporto in Italia della
          salma dei familiari a carico o dei domestici.»
              -  Si  riporta  il testo del comma 102 dell'art.1 della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
          della   finanza  pubblica),  cosi'  come  modificato  dalla
          presente legge:
              «102.  Nel quadro dei rapporti intercorrenti tra i vari
          Stati  in materia di sviluppo sociale, tecnico e culturale,
          il  Ministro  della  difesa  e'  autorizzato  ad ammettere,
          annualmente,  con  proprio  decreto,  di  concerto  con  il
          Ministro   del   tesoro,   e   nei  limiti  degli  appositi
          stanziamenti,  a  frequentare corsi presso istituti, scuole
          ed   altri  enti  militari  delle  Forze  armate  italiane,
          assumendo  in  tutto  o  in  parte a carico della Difesa le
          spese  per  la  frequenza,  il  mantenimento, il vestiario,
          l'equipaggiamento  ed  il  materiale  didattico, nonche' le
          spese  per  il  viaggio  dal Paese di provenienza alla sede
          designata,  e  viceversa,  e  per gli eventuali spostamenti
          connessi  con  lo svolgimento dei corsi, personale militare
          estero  facente  parte  di  Forze  armate  di Stati: a) nei
          confronti  dei quali non sia in corso embargo deliberato in
          sede  ONU  o  di Unione europea; b) nei confronti dei quali
          non  siano  state  accertate,  da  parte  delle appropriate
          istanze   delle   Nazioni   Unite  o  dell'Unione  europea,
          violazioni  della  convenzione internazionale in materia di
          diritti   dell'uomo;   c)   che  non  destinino,  ricevendo
          dall'Italia  assistenza  allo sviluppo, al proprio bilancio
          militare   risorse  eccessive  in  relazione  alle  proprie
          esigenze  di difesa. Il Ministro della difesa e', altresi',
          autorizzato  a  concedere contributi per lo studio o per il
          perfezionamento  al personale militare e civile delle Forze
          armate  estere  ammesso  a  frequentare  in Italia corsi di
          studio a titolo gratuito.».
              -  Si  riporta  il  primo  comma dell'art.3 della legge
          21 novembre  1967,  n.  1185  (Norme sui passaporti), cosi'
          come modificato dalla presente legge:
              «Art. 3. - Non possono ottenere il passaporto:
                a) coloro  che,  essendo  a norma di legge sottoposti
          alla  patria  potesta' o alla potesta' tutoria, siano privi
          dell'assenso  della  persona che la esercita e, nel caso di
          affidamento   a  persona  diversa,  dell'assenso  anche  di
          questa;  o,  in  difetto,  della autorizzazione del giudice
          tutelare;
                b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano
          l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non
          e'   necessaria   quando  il  richiedente  abbia  l'assenso
          dell'altro  genitore, o quando sia titolare esclusivo della
          potesta'  sul  figlio ovvero, ai soli fini del rilascio del
          passaporto  di  servizio,  quando sia militare impiegato in
          missioni militari internazionali;
                c);
                d) coloro  che  debbano  espiare una pena restrittiva
          della  liberta' personale o soddisfare una multa o ammenda,
          salvo  per  questi  ultimi il nulla osta dell'autorita' che
          deve  curare  l'esecuzione  della  sentenza,  sempreche' la
          multa  o  l'ammenda non siano gia' state convertite in pena
          restrittiva della liberta' personale, o la loro conversione
          non  importi  una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2
          di arresto;
                e) coloro  che  siano  sottoposti  ad  una  misura di
          sicurezza  detentiva  ovvero  ad  una misura di prevenzione
          prevista   dagli   articoli 3   e   seguenti   della  legge
          27 dicembre 1956, n. 1423;
                f) [coloro che, trovandosi in Italia, siano obbligati
          al  servizio  militare  di  leva  o  risultino vincolati da
          speciali   obblighi   militari   previsti   dalle   vigenti
          disposizioni  legislative, quando il Ministro per la difesa
          o  l'autorita'  da lui delegata non assenta al rilascio del
          passaporto];
                g) coloro   che,   essendo   residenti  all'estero  e
          richiedendo  il  passaporto dopo il 1° gennaio dell'anno in
          cui compiono il 20° anno di eta', non abbiano regolarizzato
          la  loro  posizione  in  rapporto  all'obbligo del servizio
          militare.».
              -  Si riporta il testo dell'art.4-bis del decreto-legge
          19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  18 marzo  2005,  n. 37 (Proroga della partecipazione
          italiana  alla  missione internazionale in Iraq e misure di
          incentivazione   della   produttivita'  del  personale  dei
          Ministeri  della  difesa e degli affari esteri), cosi' come
          modificato dalla presente legge:
              «Art.  4-bis.  (Incentivazione  della produttivita' del
          personale   dei  Ministeri  della  difesa  e  degli  affari
          esteri).  -  1.  In  relazione  alle  prioritarie e urgenti
          esigenze  connesse  all'intensificarsi  delle  attivita' di
          supporto   alle   Forze  armate  impiegate  nelle  missioni
          internazionali  e ai conseguenti maggiori carichi di lavoro
          derivanti   dall'accresciuta  complessita'  delle  funzioni
          assegnate al personale appartenente alle aree professionali
          in   servizio   presso   il   Ministero  della  difesa,  e'
          autorizzata,  a  decorrere dall'anno 2005, la spesa di euro
          5.000.000,   da  destinare,  attraverso  la  contrattazione
          collettiva  nazionale integrativa, all'incentivazione della
          produttivita' del predetto personale.
              2. E' autorizzata a decorrere dal 2005 la spesa di euro
          3.000.000   da   destinare,  attraverso  la  contrattazione
          collettiva  nazionale integrativa, all'incentivazione della
          produttivita'   del  personale  delle  aree  funzionali  in
          servizio   presso  il  Ministero  degli  affari  esteri  in
          relazione  all'incremento  dei  compiti ad esso assegnati e
          connessi   al   supporto   della  missione  umanitaria,  di
          stabilizzazione  e  di  ricostruzione di cui all'art.1, ivi
          inclusi   la   gestione  amministrativa  degli  interventi,
          l'invio  di  esperti,  nonche'  l'attivita'  amministrativa
          connessa   all'operativita'   dell'ambasciata   d'Italia  a
          Baghdad e del Consolato generale a Bassora.
              3.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del presente
          articolo,  pari  a  euro  8.000.000  per  l'anno  2005,  si
          provvede,  quanto  a  euro  5.000.000  di  cui  al comma 1,
          mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione di
          spesa recata dall'art.1, comma 233, della legge 30 dicembre
          2004,  n.  311,  e,  a  decorrere  dall'anno 2006, mediante
          corrispondente  riduzione,  a  decorrere dal medesimo anno,
          dell'autorizzazione  di  spesa  di cui all'art.32, comma 1,
          della  legge  23 agosto  2004,  n.  226,  e  quanto  a euro
          3.000.000  di  cui  al  comma  2,  mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale  2005-2007,  nell'ambito dell'unita' previsionale
          di  base  di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
          previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze per
          l'anno    2005,   allo   scopo   parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
              4.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare con propri decreti le occorrenti
          variazioni di bilancio.»
              -  Si  riporta  il  testo del comma 5 dell'art.23 della
          legge  23 agosto  2004,  n. 226 (Sospensione anticipata del
          servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di
          truppa  in  ferma prefissata, nonche' delega al Governo per
          il  conseguente coordinamento con la normativa di settore),
          cosi' come modificato dalla presente legge:
              «5.  - Al fine di compensare il personale in formazione
          non   impiegabile   in  attivita'  operative,  a  decorrere
          dall'anno 2005 e fino al 31 dicembre 2020, in aggiunta alle
          consistenze  stabilite,  per  gli  anni  2005 e 2006, dalla
          tabella  A  allegata  alla  presente  legge e, per gli anni
          successivi,  dal decreto di cui al comma 2, e' computato un
          contingente  di  volontari  in  ferma prefissata di un anno
          determinato   annualmente   nelle  misure  progressivamente
          decrescenti di seguito indicate:
                a) 4.021 unita' nell'anno 2005;
                b) 478  unita',  in  ciascuno  degli anni dal 2006 al
          2011;
                c) 406  unita',  in  ciascuno  degli anni dal 2012 al
          2020.»
              -  Si  riporta il testo del comma 1997 dell'art.1 della
          legge   23 dicembre  2005,  n.  266  (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2006):
              «97. Per l'anno 2006 il Fondo di riserva per provvedere
          ad   eventuali  esigenze  connesse  con  la  proroga  delle
          missioni  internazionali  di  pace  e'  stabilito  in 1.000
          milioni  di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze
          provvede ad inviare al Parlamento copia delle deliberazioni
          relative  all'utilizzo  del  Fondo,  delle quali viene data
          formale    comunicazione    alle   competenti   Commissioni
          parlamentari.».