Art. 39-viciesbis.
               Missione umanitaria, di stabilizzazione
                     e di ricostruzione in Iraq
((    1.  E'  autorizzata,  fino  al 30 giugno 2006, la spesa di euro
22.928.310   per   la  prosecuzione  della  missione  umanitaria,  di
stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq, di cui all'articolo 1 del
decreto-legge   28 giugno   2005,  n.  112,  convertito  dalla  legge
31 luglio  2005,  n.  158,  al  fine  di  fornire sostegno al Governo
provvisorio  iracheno  nella  ricostruzione  e  nell'assistenza  alla
popolazione.
  2.  Nell'ambito degli obiettivi e delle finalita' individuati nella
risoluzione  delle  Nazioni  Unite  n.  1546  dell'8 giugno  2004, le
attivita'  operative  della  missione  sono finalizzate, oltre che ai
settori  di  cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 luglio
2003,  n.  165,  convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2003,  n.  219,  e,  in  particolare,  alla prosecuzione dei relativi
interventi,  anche alla realizzazione di iniziative concordate con il
Governo iracheno e destinate, tra l'altro:
    a) al  sostegno  dello  sviluppo  socio-sanitario in favore delle
fasce piu' deboli della popolazione;
    b) al sostegno istituzionale e tecnico;
    c) alla  formazione  nel  settore della pubblica amministrazione,
delle  infrastrutture,  della  informatizzazione,  della gestione dei
servizi pubblici;
    d) al sostegno dello sviluppo socio-economico;
    e) al sostegno dei mezzi di comunicazione.
  3.  Per  le finalita' e nei limiti temporali previsti dai commi 1 e
2,  il  Ministero  degli  affari  esteri  e' autorizzato, nei casi di
necessita' e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in
economia,  anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale
dello Stato.
  4.  Al  capo della rappresentanza diplomatica italiana a Baghdad e'
affidata  la  direzione in loco della missione di cui ai commi da 1 a
8.
  5.  Per  quanto  non diversamente previsto, alla missione di cui ai
commi  da  1  a  8  si applicano l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3,
commi  1,  2,  3,  5  e  6,  e  l'articolo 4, commi 1, 2 e 3-bis, del
decreto-legge  10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1o agosto 2003, n. 219.
  6. Per l'affidamento degli incarichi e per la stipula dei contratti
di  cui  all'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 165 del
2003,  convertito, con modificazioni, dalla legge n. 219 del 2003, si
applicano altres` le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987,
n. 49.
  7. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 189.895
per lo svolgimento in Italia di un corso di formazione per magistrati
e   funzionari  iracheni,  a  cura  del  Ministero  della  giustizia,
nell'ambito  della  missione integrata dell'Unione europea denominata
EUJUST LEX.
  8. Nei limiti dello stanziamento di cui al comma 7, con decreto del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono stabilite la misura delle indennita' orarie e dei
rimborsi  forfetari  delle  spese  di  viaggio  per  i  docenti e gli
interpreti,  la  misura delle indennita' giornaliere e delle spese di
vitto  per  i  partecipanti  ai  corsi,  la  misura delle spese per i
sussidi didattici.
  9.  E'  autorizzata,  fino  al  30 giugno  2006,  la  spesa di euro
189.965.418 per la proroga della partecipazione di personale militare
alla missione internazionale in Iraq, di cui all'articolo 4, comma 1,
del   decreto-legge   19 gennaio   2005,   n.   3,   convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37.
  10. Nell'ambito della missione di cui al comma 9, il comandante del
contingente  militare  e'  autorizzato,  nei  casi  di  necessita'  e
urgenza,  a  disporre  interventi urgenti o a ricorrere ad acquisti e
lavori  da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di
contabilita'  generale  dello  Stato,  entro il limite complessivo di
euro  4.000.000,  al fine di sopperire a esigenze di prima necessita'
della   popolazione   locale,  compreso  il  ripristino  dei  servizi
essenziali. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata,
per l'anno 2006, la spesa di euro 4.000.000.
  11.  E'  autorizzata,  fino  al  30 giugno  2006,  la spesa di euro
541.297  per  la  partecipazione  di  esperti  militari italiani alla
riorganizzazione  dei Ministeri della difesa e dell'interno iracheni,
nonche'  alle  attivita'  di formazione e addestramento del personale
delle Forze armate irachene.
  12.  Al  personale  dell'Arma  dei  carabinieri  impiegato in Iraq,
nell'ambito  della missione di cui ai commi da 1 a 8, per il servizio
di  protezione  e  sicurezza dell'Ambasciata d'Italia e del Consolato
generale,   e'   attribuito   il  trattamento  assicurativo  previsto
dall'articolo   3   del   decreto-legge  28 dicembre  2001,  n.  451,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
Per  la finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per l'anno
2006, la spesa di euro 8.605.
  13.  Con  decorrenza  dalla  data  di entrata nel territorio, nelle
acque  territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino
alla  data  di  uscita  dagli  stessi  per  il rientro nel territorio
nazionale,  al  personale di cui al comma 9, e' corrisposta per tutta
la  durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli
altri  assegni  a  carattere  fisso  e  continuativo, l'indennita' di
missione  di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura
del  98  per  cento,  detraendo  eventuali  indennita'  e  contributi
corrisposti    agli    interessati   direttamente   dagli   organismi
internazionali.
  14.  La  misura dell'indennita' di cui al comma 13 e' calcolata sul
trattamento  economico  all'estero previsto con riferimento ad Arabia
Saudita, Emirati Arabi e Oman.
  15.  L'indennita'  di  cui  ai  commi  13 e 14 e' corrisposta nella
misura  intera  incrementata  del 30 per cento al personale di cui al
comma  11,  e,  nell'ambito  della  missione  di  cui  al comma 9, al
personale   impiegato  nella  NATO  Training  Mission  (NTM),  se  il
personale  non  usufruisce,  a  qualsiasi titolo, di vitto e alloggio
gratuiti.
  16. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e
di  imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei
carabinieri  presso  i  comandi,  le  unita',  i  reparti  e gli enti
costituiti  per  lo  svolgimento  delle  missioni  di cui al presente
articolo   sono  validi  ai  fini  dell'assolvimento  degli  obblighi
previsti  dalle  tabelle  1,  2  e  3 allegate ai decreti legislativi
30 dicembre  1997,  n.  490,  e  5 ottobre 2000, n. 298, e successive
modificazioni.
  17.  Al personale militare impiegato nella missione di cui ai commi
da  9  a  11  si  applicano  il  codice  penale  militare di guerra e
l'articolo  9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
  18. I reati commessi dallo straniero in territorio iracheno a danno
dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui
al  presente  articolo  sono  puniti  sempre a richiesta del Ministro
della  giustizia  e  sentito  il  Ministro  della  difesa per i reati
commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.
  19.  Per  i  reati di cui al comma 18 la competenza territoriale e'
del Tribunale di Roma.
  20.  Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8,
comma  2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle
acquisizioni   di   materiali   d'armamento   e   di  equipaggiamenti
individuali  e  si  applicano  entro  il  limite  complessivo di euro
50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui al comma 22.
  21.  Per  quanto  non  diversamente previsto dal presente articolo,
alla  missione  internazionale di cui ai commi da 9 a 11 si applicano
gli  articoli 2,  commi  2  e  3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9 e 13 del
decreto-legge    28 dicembre    2001,   n.   451,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
  22.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione del presente articolo,
pari complessivamente a euro 217.633.525 per l'anno 2006, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata
dall'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
  23.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad
apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
))
 
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.1 del decreto-legge
          28 giugno  2005,  n.  112, convertito dalla legge 31 luglio
          2005,  n.  158  (Disposizioni urgenti per la partecipazione
          italiana alla missione internazionale in Iraq):
              «Art.  1  (Missione umanitaria, di stabilizzazione e di
          ricostruzione  in  Iraq).  -  1.  E'  autorizzata,  fino al
          31 dicembre  2005,  la  spesa  di  euro  19.222.168  per la
          prosecuzione  della missione umanitaria, di stabilizzazione
          e   di   ricostruzione   in  Iraq,  di  cui  all'art.1  del
          decreto-legge   19 gennaio  2005,  n.  3,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37, al fine di
          fornire  sostegno al Governo iracheno nella ricostruzione e
          nell'assistenza alla popolazione.
              2.   Nell'ambito  degli  obiettivi  e  delle  finalita'
          individuati  nella  risoluzione delle Nazioni Unite n. 1546
          dell'8 giugno  2004,  le attivita' operative della missione
          sono  finalizzate,  oltre  che ai settori di cui all'art.1,
          comma   2,   del  decreto-legge  10 luglio  2003,  n.  165,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003,
          n.  219,  e, in particolare, alla prosecuzione dei relativi
          interventi,   anche   alla   realizzazione   di  iniziative
          concordate   con  il  governo  iracheno  e  destinate,  tra
          l'altro:
                a) al  sostegno  dello  sviluppo  socio-sanitario  in
          favore delle fasce piu' deboli della popolazione;
                b) al sostegno istituzionale e tecnico;
                c) alla   formazione   nel   settore  della  pubblica
          amministrazione,            delle           infrastrutture,
          dell'informatizzazione,    della   gestione   dei   servizi
          pubblici;
                d) al sostegno dello sviluppo socio-economico.
              3. Per le finalita' e nei limiti temporali previsti dal
          presente  articolo,  il  Ministero  degli  affari esteri e'
          autorizzato,  nei casi di necessita' e urgenza, a ricorrere
          ad  acquisti  e  lavori  da  eseguire  in economia anche in
          deroga  alle  disposizioni  di  contabilita' generale dello
          Stato.»
              -  Si  riporta  il  testo  del  comma  2 dell'art.1 del
          decreto-legge  10 luglio  2003,  n.  165,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   1° agosto   2003,  n.  219
          (Interventi urgenti a favore della popolazione irachena):
              «2.  Gli interventi di cui al comma 1 sono destinati in
          particolare:
                a) al  settore  sanitario, per la riabilitazione e la
          riorganizzazione  delle  strutture  clinico-assistenziali e
          per  il  potenziamento e la ristrutturazione del sistema di
          sanita'   pubblica,   con   particolare   riferimento  alla
          attivita'   di  prevenzione  e  profilassi  delle  malattie
          trasmissibili;
                b) al  settore  delle infrastrutture, con particolare
          riferimento alla riabilitazione ed al risanamento di quelle
          viarie,  portuali  ed  aeroportuali,  elettriche,  idriche,
          agricole e delle comunicazioni, anche elettroniche;
                c) al  settore  scolastico,  con particolare riguardo
          alla riabilitazione funzionale delle relative strutture;
                d) al  settore  della  conservazione  del  patrimonio
          culturale,  per  il  ripristino  della  funzionalita' delle
          strutture  destinate  alla  tutela  ed  alla gestione dello
          stesso,    nonche'   al   restauro   dei   beni   culturali
          danneggiati.».
              -   Si   riporta  il  testo  del  comma  2  dell'art.2,
          dell'art.3  e  4  del  gia'  citato decreto-legge 10 luglio
          2003,  n.  165,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          1° agosto 2003, n. 219:
              «2.  Al  personale  inviato  in missione in Iraq per le
          finalita'   di   cui   al   presente  Capo  e'  corrisposta
          l'indennita'  di missione prevista dal decreto ministeriale
          13 gennaio 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2003,
          con  riferimento  ad  Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman,
          nella misura intera maggiorata del 30 per cento.».
              «Art.   3  (Regime  degli  interventi).  -  1.  Per  la
          realizzazione   degli   interventi   di  cui  all'art.1  si
          applicano  le  disposizioni  di  cui alla legge 26 febbraio
          1987,  n.  49,  ed al decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996,
          n.  426,  in  quanto  compatibili. Si applicano altresi' le
          disposizioni  di  cui  alla  legge 6 febbraio 1992, n. 180,
          anche  con  riguardo  all'invio  in missione del personale,
          all'affidamento   degli   incarichi   e  alla  stipula  dei
          contratti  di cui all'art.4, nonche' all'acquisizione delle
          dotazioni  materiali  e  strumentali  di  cui  al  medesimo
          articolo.
              2.  Per  gli interventi di ripristino, riabilitazione e
          risanamento  di  opere  distrutte o danneggiate, di importo
          inferiore  a  5  milioni di euro, il Ministero degli affari
          esteri  puo'  procedere  ai  sensi  dell'art.24,  comma  1,
          lettera  b),  e  comma  5, della legge 11 febbraio 1994, n.
          109, e successive modificazioni.
              3.  Per  le procedure in materia di appalti pubblici di
          servizi  si  applica  l'art.7,  comma  2,  lettera  d), del
          decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Per le procedure
          in materia di acquisizione di forniture si applica l'art.9,
          comma  4, lettera d), del testo unico delle disposizioni in
          materia  di  appalti  pubblici  di forniture, approvato con
          decreto  legislativo  24 luglio  1992, n. 358, e successive
          modificazioni.
              4.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1,  2  e 3 si
          applicano in deroga a quanto previsto dall'art.24, comma 1,
          della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dalla disciplina in
          materia di spese in economia.
              5.  Le  disposizioni di cui all'art.5, comma 1-bis, del
          decreto-legge   28 marzo   1997,  n.  79,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28 maggio  1997,  n.  140,  e
          successive  modificazioni,  si  applicano  a tutti gli enti
          esecutori  degli  interventi previsti dal presente decreto.
          Quando  tali  enti  sono  soggetti privati e' necessaria la
          presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria.
              6.  Per  le  attivita'  di  soccorso  e  di  intervento
          umanitario,   ai  volontari  impiegati  dalla  Croce  Rossa
          Italiana   in  Iraq  viene  riconosciuto  il  diritto  alla
          conservazione  del  posto  di  lavoro  per  un  impegno non
          superiore  a 90 giorni annui anche non continuativi, che il
          datore   di  lavoro  e'  tenuto  a  consentire.  In  virtu'
          dell'impegno   medesimo   viene   altresi'  riconosciuta  e
          corrisposta,  a titolo di mancato guadagno giornaliero, una
          somma non superiore a euro 103,29 lordi oltre a quelle pari
          agli   oneri  assicurativi  e  previdenziali  eventualmente
          anticipate  dai datori di lavoro. Il rimborso di tali somme
          potra'  avvenire previa apposita richiesta alla Croce Rossa
          Italiana  da  presentarsi  entro  e  non  oltre un anno dal
          termine della missione di cui al presente Capo.».
              «Art.  4  (Risorse umane e dotazioni strumentali). - 1.
          Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad affidare
          incarichi   temporanei   di  consulenza  anche  ad  enti  e
          organismi  di diritto privato o pubblico specializzati ed a
          stipulare  contratti  di lavoro previsti dalla legislazione
          vigente    con    personale    estraneo    alla    pubblica
          amministrazione, in possesso di specifiche professionalita'
          in  deroga  a quanto stabilito dall'art.34, comma 13, della
          legge 27 dicembre 2002, n. 289.
              2. Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato, per
          la  durata  degli interventi di cui all'art.1, ad avvalersi
          di   personale   proveniente   da   altre   amministrazioni
          pubbliche,   di   cui   all'art.1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo  30 marzo  2001,  n. 165, posto in posizione di
          comando  oppure  reclutato  a  seguito  delle  procedure di
          mobilita'  di cui all'art.30, comma 1, del medesimo decreto
          legislativo.
              3.  Il  Ministero  degli affari esteri e' autorizzato a
          stipulare  contratti  per l'acquisizione dei locali e delle
          necessarie dotazioni materiali e strumentali per assicurare
          la  realizzazione delle attivita' di cui al comma 1, con le
          procedure previste dall'art.3, comma 3.
              3-bis.  Il  Ministro  degli affari esteri identifica le
          misure  volte  ad  agevolare l'intervento di organizzazioni
          non  governative  che  intendano  operare  in Iraq per fini
          umanitari.».
              -  La  legge  26 febbraio  1987, n. 49, recante: «Nuova
          disciplina  della  cooperazione  dell'Italia con i Paesi in
          via  di  sviluppo»  e' pubblicata nel supplemento ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1987, n. 49.
              -  Si  riporta  il  testo  del  comma  1 dell'art.4 del
          decreto-legge   19 gennaio  2005,  n.  3,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  18 marzo 2005, n. 37 (Proroga
          della  partecipazione italiana alla missione internazionale
          in  Iraq e misure di incentivazione della produttivita' del
          personale   dei  Ministeri  della  difesa  e  degli  affari
          esteri):
              «Art.  4  (Partecipazione  di  personale  militare alla
          missione  internazionale  in  Iraq).  -  1. E' differito al
          30 giugno 2005 il termine previsto dall'art.4, comma 1, del
          decreto-legge  24 giugno  2004,  n.  160,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 207, relativo
          alla  partecipazione  di  personale  militare alla missione
          internazionale in Iraq. Per le finalita' di cui al presente
          comma  e'  autorizzata,  per  l'anno 2005, la spesa di euro
          267.805.813.».