Art. 39-vicies sexies.
   Consigli di amministrazione delle fondazioni lirico-sinfoniche
((    1.  All'articolo  12 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n.
367,  al  comma 1, le parole: «da sette membri» sono sostituite dalle
seguenti: «da sette a nove membri». ))
 
          Riferimenti normativi:
              -   Si   riporta   il  testo  dell'art.12  del  decreto
          legislativo  29 giugno  1996,  n.  367 (Disposizioni per la
          trasformazione  degli enti che operano nel settore musicale
          in  fondazioni  di  diritto privato), cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «Art.  12  (Consiglio  di  amministrazione).  -  1.  Lo
          statuto  deve prevedere che la fondazione sia gestita da un
          consiglio  di  amministrazione,  composto  da  sette a nove
          membri, compreso chi lo presiede.
              2.  Lo statuto disciplina la nomina dei componenti, nel
          rispetto  di  quanto previsto dagli articoli 10, comma 3, e
          11,  e prevede requisiti di onorabilita' e professionalita'
          dei   componenti  dell'organo,  anche  con  riferimento  al
          settore  specifico  di  attivita' della fondazione. In ogni
          caso,   nel  consiglio  di  amministrazione  devono  essere
          rappresentati  l'autorita'  di  Governo  competente  per lo
          spettacolo  e la regione nel territorio della quale ha sede
          la  fondazione.  A  ciascuno di tali soggetti e' attribuito
          almeno  un rappresentante nel consiglio di amministrazione,
          indipendentemente   dalla   misura   del  loro  apporto  al
          patrimonio.   Per   le   fondazioni  il  cui  consiglio  di
          amministrazione e' composto da nove membri, lo statuto deve
          prevedere  che  all'autorita'  di  Governo  in  materia  di
          spettacolo siano attribuiti almeno due rappresentanti.
              3.  Il  consiglio  di  amministrazione della fondazione
          conseguente alla trasformazione dell'Accademia nazionale di
          Santa  Cecilia  e'  composto da tredici membri, compresi il
          presidente  ed  il sindaco di Roma, dei quali uno designato
          dall'autorita' di Governo competente per lo spettacolo, uno
          dalla  regione  nel  cui territorio la fondazione ha sede e
          cinque eletti dal corpo accademico.
              4. Il consiglio di amministrazione:
                a) approva il bilancio di esercizio;
                b) nomina e revoca il sovrintendente;
                c) approva le modifiche statutarie;
                d) approva,   su  proposta  del  sovrintendente,  con
          particolare  attenzione ai vincoli di bilancio, i programmi
          di  attivita'  artistica, che devono essere accompagnati da
          proiezioni  che  ne  dimostrino  la  compatibilita'  con  i
          bilanci   degli   esercizi   precedenti  e  con  i  bilanci
          preventivi  dell'esercizio in corso e degli esercizi futuri
          per i quali si estende il programma di attivita';
                e) stabilisce  gli  indirizzi di gestione economica e
          finanziaria della fondazione;
                f) ha   ogni   potere  concernente  l'amministrazione
          ordinaria  o  straordinaria  che  non  sia attribuito dalla
          legge o dallo statuto ad altro organo.
              5.  I  componenti  del consiglio di amministrazione, ad
          eccezione  del  presidente, durano in carica quattro anni e
          possono essere riconfermati.
              6. Il consiglio di amministrazione puo' delegare ad uno
          o piu' dei suoi componenti particolari poteri, determinando
          i limiti della delega.
              7.   Il  sovrintendente  partecipa  alle  riunioni  del
          consiglio  di  amministrazione,  con  i  medesimi  poteri e
          prerogative  degli altri consiglieri, ad eccezione dei casi
          di  cui  al  comma  4,  lettere  b) e d). Alle riunioni del
          consiglio   di   amministrazione   possono   partecipare  i
          componenti del collegio dei revisori.
              8.   Lo   statuto   puo'   prevedere   che  determinate
          deliberazioni siano prese con maggioranze qualificate.».