Art. 39-vicies septies. Interventi per il patrimonio culturale (( 1. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, si applica anche nei confronti della soprintendenza archeologica di Pompei. Per l'anno 2006, ai fini della realizzazione di interventi di conservazione e valorizzazione dei beni culturali, il Ministro per i beni e le attivita' culturali puo' destinare, nel limite massimo di 30 milioni di euro, gli introiti derivanti dai biglietti d'ingresso ai complessi archeologici, riscossi dalla soprintendenza nei precedenti esercizi, previo accertamento della non sussistenza di impegni contabili o contrattuali sui predetti fondi, all'attuazione di un programma di interventi sui beni culturali immediatamente cantierabili. 2. Gli stanziamenti destinati alle spese per investimenti, iscritti nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, non impegnati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere destinati, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, all'attuazione di interventi sul patrimonio culturale immediatamente cantierabili, nonche' ad interventi di sviluppo della gestione dei complessi monumentali o museali. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del comma 3 dell'art.4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240 (Regolamento concernente il funzionamento amministrativo-contabile e la disciplina del servizio di cassa delle soprintendenze dotate di autonomia gestionale): «3. Al fine di consentire il riequilibrio finanziario nell'ambito delle soprintendenze speciali ed autonome, il Ministro per i beni e le attivita' culturali puo' annualmente disporre con proprio decreto che una quota non superiore al trenta per cento delle entrate di cui al comma 2 sia versata in conto entrata del bilancio dello Stato e riassegnata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attivita' culturali. Tale quota e' ripartita tra le soprintendenze interessate con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali in relazione alle rispettive esigenze finanziarie.».