Art. 39-undetricies.
      Indennita' di trasferta per le Forze armate e di polizia
((    1.  All'articolo 1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n.
266,  le parole: «nonche' alle Forze di polizia ad ordinamento civile
e militare, ed in quelli di recepimento dello schema di concertazione
per il personale delle Forze armate» sono soppresse.
  2.  All'articolo  1  della  legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il
comma 213, e' inserito il seguente:
  «213-bis.  Le  disposizioni di cui al comma 213 non si applicano al
personale  delle  Forze  armate  e  di  polizia,  fermi  restando gli
ordinari stanziamenti di bilancio». ))
 
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il testo del comma 213 dell'art.1 della
          gia'  citata  legge  n. 266 del 2005, cosi' come modificata
          dalla presente legge:
              «213. L'indennita' di trasferta di cui all'art.1, primo
          comma,  della  legge  26 luglio  1978, n. 417, e all'art.1,
          primo  comma,  del  decreto del Presidente della Repubblica
          16 gennaio   1978,   n.   513,  l'indennita'  supplementare
          prevista  dal primo e secondo comma dell'art.14 della legge
          18 dicembre  1973,  n.  836,  nonche'  l'indennita'  di cui
          all'art.8  del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno
          1945,  n.  320,  sono soppresse. Sono soppresse le analoghe
          disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e
          nei  provvedimenti  di recepimento degli accordi sindacali,
          ivi  compresi  quelli  relativi alle carriere prefettizia e
          diplomatica.».