Art. 39-tricies.
              Contributi per la ricostruzione a favore
             di territori colpiti da calamita' naturali
((    1.  Al  comma  100, quinto periodo, dell'articolo 1 della legge
23 dicembre  2005,  n.  266,  le parole: «articolo 5» sono sostituite
dalle seguenti: «articolo 15». ))
 
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il testo del comma 100 dell'art.1 della
          gia'  citata  legge  n. 266 del 2005, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «100.   Il  Dipartimento  della  protezione  civile  e'
          autorizzato  ad  erogare  ai soggetti competenti contributi
          quindicennali   per   gli   interventi   e   le   opere  di
          ricostruzione  nei  territori colpiti da calamita' naturali
          per  i quali sia intervenuta negli ultimi dieci anni ovvero
          intervenga  la  dichiarazione  dello  stato di emergenza ai
          sensi dell'art.5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Alla
          ripartizione  dei  contributi si provvede con ordinanze del
          Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, adottate ai sensi
          dell'art.5,  comma 2, della citata legge n. 225 del 1992. A
          tal   fine,   a  valere  sulle  medesime  risorse,  per  il
          completamento  degli  interventi di cui all'art.3, comma 2,
          della   legge   23 gennaio  1992,  n.  32,  concernente  la
          ricostruzione  nelle  zone colpite dagli eventi sismici del
          1980-81,  e'  autorizzato  un  contributo  quindicennale in
          favore  della  regione Puglia per l'importo di 2 milioni di
          euro   a   decorrere   dall'anno   2006,  da  destinare  al
          completamento  delle  opere di ricostruzione dei comuni del
          subappennino  Dauno  in  provincia  di Foggia colpiti dagli
          eventi   sismici.   Alla  ripartizione  dei  contributi  si
          provvede  con  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei
          Ministri,  adottate  ai  sensi  dell'art.5,  comma 2, della
          citata  legge  n.  225 del 1992. Per le finalita' di cui al
          presente  comma e' autorizzata la spesa annua di 26 milioni
          di  euro  per  quindici  anni  dei quali 10 milioni di euro
          annui  sono destinati alla ricostruzione delle zone colpite
          dagli  eventi  sismici nel territorio del Molise, 4 milioni
          di  euro  annui  sono  destinati  alla  prosecuzione  degli
          interventi  di  ricostruzione  nei  territori delle regioni
          Marche   e   Umbria   di   cui  all'art.15,  comma  1,  del
          decreto-legge   30 gennaio  1998,  n.  6,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  30 marzo  1998,  n.  61,  e 2
          milioni  di euro per la prosecuzione degli interventi nelle
          zone  della  provincia di Brescia colpite dal terremoto del
          2004, a decorrere dall'anno 2006. A valere sulle risorse di
          cui    al   presente   comma,   e'   concesso   all'Agenzia
          interregionale  per  il fiume Po un contributo di 1 milione
          di  euro annui per quindici anni a decorrere dall'anno 2006
          per  la  realizzazione di opere a completamento del sistema
          arginale maestro e dei sistemi difensivi dei nodi idraulici
          del fiume Po, sentita l'Autorita' di bacino competente. Per
          l'anno  2006  e' altresi' autorizzata la spesa di ulteriori
          15  milioni di euro per la ricostruzione delle zone colpite
          dagli eventi sismici nel territorio del Molise.».