Art. 39-quater. Modifica al processo civile (( 1. Ai commi 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies dell'articolo 2 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come sostituiti ed introdotti dall'articolo 8 del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, e, successivamente, dall'articolo 1, comma 6, della legge 28 dicembre 2005, n. 263, le parole: «1° gennaio 2006», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «1° marzo 2006». 2. Al comma 4 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263, le parole: «1° gennaio 2006» sono sostituite dalle seguenti: «1° marzo 2006». ))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dei commi 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies dell'art. 2 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), come sostituiti ed introdotti dall'art. 8 del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168 e dall'articolo 1, comma 6 della legge 28 dicembre 2005, n. 263, cosi' come modificato dalla presente legge: «3-quater. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera e), numero 1), entrano in vigore il 1° marzo 2006. 3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis, e 3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore. 3-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.». - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263 ((Interventi correttivi alle modifiche in materia processuale civile introdotte con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nonche' ulteriori modifiche al codice di procedura civile e alle relative disposizioni di attuazione, al regolamento di cui al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, al codice civile, alla L. 21 gennaio 1994, n. 53, e disposizioni in tema di diritto alla pensione di reversibilita' del coniuge divorziato) cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 2. - 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 92, il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Se vi e' soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice puo' compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti"; b) all'art. 136 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Il biglietto e' consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, o e' rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica"; 2) dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente: "Le comunicazioni possono essere eseguite a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi"; c) all'art. 145 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero al portiere dello stabile in cui e' la sede. La notificazione puo' anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualita' e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale"; 2) al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualita' e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale"; 3) il terzo comma e' sostituito dal seguente: "Se la notificazione non puo' essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, puo' essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143"; d) l'art. 147 e' sostituito dal seguente: "Art. 147 (Tempo delle notificazioni). - Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21"; e) all'art. 149, dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: "La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto"; f) all'art. 155, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "La proroga prevista dal quarto comma si applica altresi' ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato. Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attivita' giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto e' considerata lavorativa"; g) all'articolo 163-bis, primo comma, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni" e le parole: "centoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta giorni"; h) all'art. 170, quarto comma, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: "Il giudice puo' autorizzare per singoli atti, in qualunque stato e grado del giudizio, che lo scambio o la comunicazione di cui al presente comma possano avvenire anche a mezzo telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. La parte che vi procede in relazione ad un atto di impugnazione deve darne comunicazione alla cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni"; i) all'art. 186-bis, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se l'istanza e' proposta fuori dall'udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione"; l) all'art. 186-ter, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se l'istanza e' proposta fuori dall'udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione"; m) all'art. 186-quater, il quarto comma e' sostituito dal seguente: "L'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza se la parte intimata non manifesta entro trenta giorni dalla sua pronuncia in udienza o dalla comunicazione, con ricorso notificato all'altra parte e depositato in cancelleria, la volonta' che sia pronunciata la sentenza"; n) all'art. 255, il primo comma e' sostituito dal seguente: "Se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice istruttore puo' ordinare una nuova intimazione oppure disporne l'accompagnamento all'udienza stessa o ad altra successiva. Con la medesima ordinanza il giudice, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, puo' condannarlo ad una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro"; o) all'art. 256, le parole: "Il giudice puo' anche ordinare l'arresto del testimone" sono soppresse; p) all'art. 269, il quinto comma e' sostituito dal seguente: "Nell'ipotesi prevista dal terzo comma restano ferme per le parti le preclusioni ricollegate alla prima udienza di trattazione, ma i termini eventuali di cui al sesto comma dell'articolo 183 sono fissati dal giudice istruttore nella udienza di comparizione del terzo"; q) l'art. 283 e' sostituito dal seguente: "Art. 283 (Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello). - Il giudice dell'appello, su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilita' di insolvenza di una delle parti, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione"; r) all'art. 293, il primo comma e' sostituito dal seguente: "La parte che e' stata dichiarata contumace puo' costituirsi in ogni momento del procedimento fino all'udienza di precisazione delle conclusioni"; s) all'art. 642, secondo comma, dopo le parole: "grave pregiudizio nel ritardo," sono inserite le seguenti: "ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere;" e la parola: "ma" e' soppressa; t) all'art. 787, primo comma, le parole: «il notaio delegato» sono sostituite dalle seguenti: "il professionista delegato"; u) all'art. 788 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il primo comma e' sostituito dal seguente: "Quando occorre procedere alla vendita di immobili, il giudice istruttore provvede con ordinanza a norma dell'art. 569, terzo comma, se non sorge controversia sulla necessita' della vendita"; 2) il terzo comma e' sostituito dal seguente: "La vendita si svolge davanti al giudice istruttore. Si applicano gli articoli 570 e seguenti"; 3) al quarto comma, la parola: "notaio" e' sostituita dalla seguente: "professionista". 2. All'art. 103 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: "tre giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sette giorni"; b) dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente: "L'intimazione a cura del difensore contiene: 1) l'indicazione della parte richiedente e della controparte, nonche' gli estremi dell'ordinanza con la quale e' stata ammessa la prova testimoniale; 2) il nome, il cognome ed il domicilio della persona da citare; 3) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione, nonche' il giudice davanti al quale la persona deve presentarsi; 4) l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, la persona citata potra' essere condannata al pagamento di una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro". 3. All'art. 18 del regolamento di cui al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo comma, le parole: ", ancorche' festivo" sono soppresse; b) al terzo comma, le parole: "Nei giorni festivi si chiude alle dodici" sono soppresse. 4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.».