Art. 39-quater.
                     Modifica al processo civile
((   1. Ai commi 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies dell'articolo 2 del
decreto-legge  14 marzo  2005,  n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  14 maggio  2005,  n.  80, come sostituiti ed introdotti
dall'articolo 8 del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito,
con   modificazioni,   dalla   legge   17 agosto  2005,  n.  168,  e,
successivamente,  dall'articolo  1,  comma 6, della legge 28 dicembre
2005,  n.  263, le parole: «1° gennaio 2006», ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: «1° marzo 2006».
  2. Al comma 4 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263,
le   parole:   «1° gennaio  2006»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«1° marzo 2006». ))
 
          Riferimenti normativi:
              - Si riporta il testo dei commi 3-quater, 3-quinquies e
          3-sexies  dell'art.  2  del decreto-legge 14 marzo 2005, n.
          35,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 14 maggio
          2005,  n. 80 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di
          azione  per lo sviluppo economico, sociale e territoriale),
          come sostituiti ed introdotti dall'art. 8 del decreto-legge
          30 giugno  2005,  n.  115,  convertito,  con modificazioni,
          dalla legge 17 agosto 2005, n. 168 e dall'articolo 1, comma
          6   della  legge  28 dicembre  2005,  n.  263,  cosi'  come
          modificato dalla presente legge:
              «3-quater.  Le  disposizioni di cui al comma 3, lettera
          e), numero 1), entrano in vigore il 1° marzo 2006.
              3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere
          b-bis),  b-ter),  c-bis),  c-ter), c-quater), c-quinquies),
          e-bis)  ed  e-ter),  3-bis, e 3-ter, lettera a), entrano in
          vigore  il  1° marzo  2006  e  si applicano ai procedimenti
          instaurati  successivamente  a  tale  data  di  entrata  in
          vigore.
              3-sexies.  Le  disposizioni  di cui ai commi 3, lettera
          e),  numeri  da  2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b),
          c),  c-bis),  d),  e)  ed f), entrano in vigore il 1° marzo
          2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti
          a  tale  data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia'
          stata   ordinata   la  vendita,  la  stessa  ha  luogo  con
          l'osservanza   delle   norme   precedentemente  in  vigore.
          L'intervento  dei  creditori non muniti di titolo esecutivo
          conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.».
                -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  2  della  legge
          28 dicembre  2005,  n.  263  ((Interventi  correttivi  alle
          modifiche  in  materia processuale civile introdotte con il
          decreto-legge   14 marzo   2005,  n.  35,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge 14 maggio 2005, n. 80, nonche'
          ulteriori  modifiche  al  codice di procedura civile e alle
          relative  disposizioni di attuazione, al regolamento di cui
          al  regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, al codice civile,
          alla  L.  21 gennaio 1994, n. 53, e disposizioni in tema di
          diritto   alla   pensione  di  reversibilita'  del  coniuge
          divorziato) cosi' come modificato dalla presente legge:
              «Art.  2.  -  1.  Al  codice  di  procedura civile sono
          apportate le seguenti modificazioni:
                a) all'art.  92,  il  secondo comma e' sostituito dal
          seguente:
              "Se  vi  e'  soccombenza  reciproca  o concorrono altri
          giusti  motivi,  esplicitamente indicati nella motivazione,
          il  giudice  puo' compensare, parzialmente o per intero, le
          spese tra le parti";
                b) all'art.    136   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni:
                1) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
              "Il   biglietto   e'   consegnato  dal  cancelliere  al
          destinatario,  che  ne  rilascia  ricevuta,  o  e'  rimesso
          all'ufficiale giudiziario per la notifica";
                2) dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente:
              "Le  comunicazioni  possono  essere  eseguite  a  mezzo
          telefax  o  a  mezzo  posta  elettronica nel rispetto della
          normativa,     anche    regolamentare,    concernente    la
          sottoscrizione,   la   trasmissione   e  la  ricezione  dei
          documenti informatici e teletrasmessi";
                c) all'art.    145   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni:
                1)  al  primo  comma,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
          seguenti  parole:  "ovvero al portiere dello stabile in cui
          e'  la sede. La notificazione puo' anche essere eseguita, a
          norma  degli  articoli 138,  139 e 141, alla persona fisica
          che  rappresenta  l'ente qualora nell'atto da notificare ne
          sia indicata la qualita' e risultino specificati residenza,
          domicilio e dimora abituale";
                2)  al  secondo  comma,  sono  aggiunte,  in fine, le
          seguenti   parole:   ",  ovvero  alla  persona  fisica  che
          rappresenta  l'ente  qualora nell'atto da notificare ne sia
          indicata  la  qualita'  e  risultino specificati residenza,
          domicilio e dimora abituale";
                3) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
              "Se  la  notificazione non puo' essere eseguita a norma
          dei  commi precedenti, la notificazione alla persona fisica
          indicata  nell'atto,  che  rappresenta  l'ente, puo' essere
          eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143";
                d) l'art. 147 e' sostituito dal seguente:
              "Art.   147   (Tempo   delle   notificazioni).   -   Le
          notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le
          ore 21";
                e) all'art. 149, dopo il secondo comma e' aggiunto il
          seguente:  "La  notifica  si  perfeziona,  per  il soggetto
          notificante,   al   momento   della   consegna   del  plico
          all'ufficiale  giudiziario  e,  per  il  destinatario,  dal
          momento   in   cui   lo  stesso  ha  la  legale  conoscenza
          dell'atto";
                f) all'art.  155,  sono aggiunti, in fine, i seguenti
          commi:
              "La  proroga  prevista  dal  quarto  comma  si  applica
          altresi'   ai   termini   per   il  compimento  degli  atti
          processuali  svolti  fuori  dell'udienza  che scadono nella
          giornata del sabato.
              Resta  fermo il regolare svolgimento delle udienze e di
          ogni   altra   attivita'   giudiziaria,   anche  svolta  da
          ausiliari,  nella  giornata del sabato, che ad ogni effetto
          e' considerata lavorativa";
                g) all'articolo  163-bis,  primo  comma,  le  parole:
          «sessanta  giorni» sono sostituite dalle seguenti: "novanta
          giorni"  e  le  parole: "centoventi giorni" sono sostituite
          dalle seguenti: "centocinquanta giorni";
                h) all'art.  170,  quarto  comma, l'ultimo periodo e'
          sostituito  dai  seguenti: "Il giudice puo' autorizzare per
          singoli  atti, in qualunque stato e grado del giudizio, che
          lo  scambio  o  la  comunicazione  di cui al presente comma
          possano  avvenire anche a mezzo telefax o posta elettronica
          nel   rispetto   della   normativa,   anche  regolamentare,
          concernente   la   sottoscrizione,  la  trasmissione  e  la
          ricezione  dei  documenti  informatici  e teletrasmessi. La
          parte   che   vi   procede  in  relazione  ad  un  atto  di
          impugnazione  deve darne comunicazione alla cancelleria del
          giudice  che ha emesso la sentenza impugnata. A tal fine il
          difensore  indica  nel  primo  scritto  difensivo  utile il
          numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica presso
          cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni";
                i) all'art.  186-bis,  primo  comma,  e' aggiunto, in
          fine,  il seguente periodo: "Se l'istanza e' proposta fuori
          dall'udienza il giudice dispone la comparizione delle parti
          ed assegna il termine per la notificazione";
                l) all'art.  186-ter,  primo  comma,  e' aggiunto, in
          fine,  il seguente periodo: "Se l'istanza e' proposta fuori
          dall'udienza il giudice dispone la comparizione delle parti
          ed assegna il termine per la notificazione";
                m) all'art. 186-quater, il quarto comma e' sostituito
          dal seguente:
              "L'ordinanza   acquista   l'efficacia   della  sentenza
          impugnabile  sull'oggetto dell'istanza se la parte intimata
          non  manifesta  entro  trenta giorni dalla sua pronuncia in
          udienza  o  dalla  comunicazione,  con  ricorso  notificato
          all'altra  parte  e  depositato in cancelleria, la volonta'
          che sia pronunciata la sentenza";
                n) all'art.  255,  il  primo  comma e' sostituito dal
          seguente:
              "Se il testimone regolarmente intimato non si presenta,
          il  giudice  istruttore puo' ordinare una nuova intimazione
          oppure  disporne  l'accompagnamento all'udienza stessa o ad
          altra  successiva. Con la medesima ordinanza il giudice, in
          caso  di  mancata  comparizione  senza giustificato motivo,
          puo' condannarlo ad una pena pecuniaria non inferiore a 100
          euro e non superiore a 1.000 euro";
                o) all'art.  256,  le  parole: "Il giudice puo' anche
          ordinare l'arresto del testimone" sono soppresse;
                p) all'art.  269,  il  quinto comma e' sostituito dal
          seguente:
              "Nell'ipotesi  prevista  dal  terzo comma restano ferme
          per  le parti le preclusioni ricollegate alla prima udienza
          di  trattazione,  ma  i  termini  eventuali di cui al sesto
          comma dell'articolo 183 sono fissati dal giudice istruttore
          nella udienza di comparizione del terzo";
                q) l'art. 283 e' sostituito dal seguente:
              "Art. 283 (Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in
          appello).  -  Il giudice dell'appello, su istanza di parte,
          proposta   con   l'impugnazione  principale  o  con  quella
          incidentale,  quando  sussistono  gravi  e  fondati motivi,
          anche  in  relazione alla possibilita' di insolvenza di una
          delle  parti,  sospende  in  tutto  o  in parte l'efficacia
          esecutiva  o  l'esecuzione  della sentenza impugnata, con o
          senza cauzione";
                r) all'art.  293,  il  primo  comma e' sostituito dal
          seguente:
              "La  parte  che  e'  stata  dichiarata  contumace  puo'
          costituirsi   in   ogni   momento   del  procedimento  fino
          all'udienza di precisazione delle conclusioni";
                s) all'art.  642,  secondo  comma,  dopo  le  parole:
          "grave pregiudizio nel ritardo," sono inserite le seguenti:
          "ovvero    se    il   ricorrente   produce   documentazione
          sottoscritta  dal  debitore,  comprovante  il diritto fatto
          valere;" e la parola: "ma" e' soppressa;
                t) all'art.  787,  primo comma, le parole: «il notaio
          delegato»    sono    sostituite    dalle    seguenti:   "il
          professionista delegato";
                u) all'art.    788   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni:
                1) il primo comma e' sostituito dal seguente:
              "Quando  occorre procedere alla vendita di immobili, il
          giudice istruttore provvede con ordinanza a norma dell'art.
          569,   terzo   comma,   se  non  sorge  controversia  sulla
          necessita' della vendita";
                2)  il  terzo  comma  e' sostituito dal seguente: "La
          vendita si svolge davanti al giudice istruttore.
              Si applicano gli articoli 570 e seguenti";
                3) al quarto comma, la parola: "notaio" e' sostituita
          dalla seguente: "professionista".
              2. All'art. 103 delle disposizioni per l'attuazione del
          codice  di  procedura  civile  sono  apportate  le seguenti
          modificazioni:
                a) al  primo  comma,  le  parole:  "tre  giorni" sono
          sostituite dalle seguenti: "sette giorni";
                b) dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente:
              "L'intimazione a cura del difensore contiene:
                1)  l'indicazione  della  parte  richiedente  e della
          controparte,  nonche'  gli  estremi  dell'ordinanza  con la
          quale e' stata ammessa la prova testimoniale;
                2)  il nome, il cognome ed il domicilio della persona
          da citare;
                3)  il  giorno,  l'ora e il luogo della comparizione,
          nonche'  il  giudice  davanti  al  quale  la  persona  deve
          presentarsi;
                4)   l'avvertimento   che,   in   caso   di   mancata
          comparizione  senza  giustificato motivo, la persona citata
          potra'   essere   condannata   al  pagamento  di  una  pena
          pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000
          euro".
              3.  All'art. 18 del regolamento di cui al regio decreto
          17 agosto   1907,   n.  642,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni:
                a) al secondo comma, le parole: ", ancorche' festivo"
          sono soppresse;
                b) al  terzo comma, le parole: "Nei giorni festivi si
          chiude alle dodici" sono soppresse.
              4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore
          il  1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati
          successivamente a tale data di entrata in vigore.».