Art. 39-quinquies.
    Finanziamento dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
((    1.  Nell'articolo 1, comma 68, della legge 23 dicembre 2005, n.
266,  l'ultimo  periodo  e'  soppresso  e  dopo  il medesimo comma e'
inserito il seguente:
  «68-bis.   Fermo  restando  il  comma  66  del  presente  articolo,
l'entita'  della  contribuzione  a  carico  dei soggetti operanti nei
settori  dell'energia  elettrica e del gas, gia' determinata ai sensi
dell'articolo  2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995,
n.  481,  resta fissata in una misura non superiore all'uno per mille
dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima della data
di  entrata  in  vigore  della  presente legge. Successive variazioni
della  misura,  necessarie ai fini della copertura dei costi relativi
al  proprio  funzionamento,  e  delle  modalita'  della contribuzione
possono  essere adottate dalla Autorita' per l'energia elettrica e il
gas  entro  il  predetto limite massimo dell'uno per mille dei ricavi
risultanti    dal    bilancio    approvato   relativo   all'esercizio
immediatamente  precedente  la  variazione  stessa,  con  la medesima
procedura  disciplinata  dal  comma 65. L'articolo 2, comma 39, della
legge 14 novembre 1995, n. 481, e' abrogato». ))
 
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il testo del comma 68 dell'art. 1 della
          gia'  citata  legge  n. 266 del 2005, come modificato dalla
          presente legge:
              «68.  All'art.  13, comma 3, della legge 8 agosto 1995,
          n. 335, nel primo periodo, le parole: «nella misura massima
          del  50  per  cento  dell'autorizzazione di spesa di cui al
          comma  2»  ed il secondo periodo sono soppressi. L'art. 40,
          comma   2,   della  legge  23 dicembre  1994,  n.  724,  e'
          abrogato.».