Art. 39-septies.
      Validita' del documento unico di regolarita' contributiva
((    1.  Il  documento  unico  di  regolarita'  contributiva  di cui
all'articolo  3,  comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
494, ha validita' di tre mesi. ))
 
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il  testo  del  comma 8 dell'art. 3 del
          decreto  legislativo  14 agosto  1996,  n.  494 (Attuazione
          della   direttiva  92/57/CEE  concernente  le  prescrizioni
          minime  di  sicurezza  e  di salute da attuare nei cantieri
          temporanei o mobili):
              «8.  Il committente o il responsabile dei lavori, anche
          nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:
                a) verifica  l'idoneita'  tecnico-professionale delle
          imprese  esecutrici  e dei lavoratori autonomi in relazione
          ai  lavori  da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla
          camera di commercio, industria e artigianato;
                b) chiede  alle  imprese esecutrici una dichiarazione
          dell'organico  medio annuo, distinto per qualifica, nonche'
          una   dichiarazione   relativa   al   contratto  collettivo
          stipulato  dalle  organizzazioni sindacali comparativamente
          piu' rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
              b-bis)    chiede    un   certificato   di   regolarita'
          contributiva.  Tale  certificato  puo'  essere  rilasciato,
          oltre  che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva
          competenza,  anche dalle casse edili le quali stipulano una
          apposita  convenzione  con  i predetti istituti al fine del
          rilascio di un documento unico di regolarita' contributiva;
              b-ter)  trasmette  all'amministrazione concedente prima
          dell'inizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire o
          della  denuncia di inizio di attivita', il nominativo delle
          imprese    esecutrici    dei    lavori    unitamente   alla
          documentazione  di cui alle lettere b) e b-bis). In assenza
          della  certificazione della regolarita' contributiva, anche
          in  caso  di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori,
          e' sospesa l'efficacia del titolo abilitativi.».