Art. 39-novies.
         Termine di efficacia e trascrivibilita' degli atti
            di destinazione per fini meritevoli di tutela
((    1.  Dopo  l'articolo  2645-bis del codice civile e' inserito il
seguente:
  «Art.  2645-ter  (Trascrizione  di  atti  di  destinazione  per  la
realizzazione  di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone
con  disabilita',  a  pubbliche  amministrazioni,  o  ad altri enti o
persone  fisiche). Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o
beni  mobili  iscritti  in  pubblici  registri sono destinati, per un
periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della
persona   fisica   beneficiaria,   alla  realizzazione  di  interessi
meritevoli   di  tutela  riferibili  a  persone  con  disabilita',  a
pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi
dell'articolo  1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine
di  rendere  opponibile  ai  terzi il vincolo di destinazione; per la
realizzazione  di  tali  interessi  puo'  agire, oltre al conferente,
qualsiasi  interessato anche durante la vita del conferente stesso. I
beni  conferiti  e i loro frutti possono essere impiegati solo per la
realizzazione  del  fine di destinazione e possono costituire oggetto
di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma,
solo per debiti contratti per tale scopo. ))