Art. 4.
         Mandato dei Consigli della rappresentanza militare
  1.  Il  mandato  dei  componenti  in  carica del consiglio centrale
interforze   della  rappresentanza  militare,  nonche'  dei  consigli
centrali,   intermedi   e   di   base  dell'Esercito,  della  Marina,
dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia
di   finanza,  eletti  nelle  categorie  del  personale  in  servizio
permanente volontario, gia' prorogato al 15 maggio 2006 dall'articolo
((   5-quater   ))  del  decreto-legge  10 settembre  2004,  n.  238,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 5 novembre 2004, n. 263,
e' ulteriormente prorogato al 30 giugno 2006.
 
          Riferimenti normativi:
              -   Si   riporta   il   testo  dell'art.  5-quater  del
          decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238 (Misure urgenti per
          il  personale  appartenente  ai ruoli degli ispettori delle
          Forze  di  polizia  e  altre  disposizioni  concernenti  il
          personale  della  Polizia  di  Stato  e  i  consigli  della
          rappresentanza  militare),  convertito,  con modificazioni,
          dalla legge 5 novembre 2004, n. 263:
              «Art.  5-quater (Proroga del mandato dei consigli della
          rappresentanza militare). - 1. Il mandato dei componenti in
          carica    del    consiglio    centrale   interforze   della
          rappresentanza  militare,  nonche'  dei  consigli centrali,
          intermedi   e   di   base   dell'Esercito,   della  Marina,
          dell'Aeronautica,  dell'Arma  dei  carabinieri  e del Corpo
          della  guardia  di  finanza,  eletti  nelle  categorie  del
          personale in servizio permanente e volontario, e' prorogato
          fino al 15 maggio 2006.».