Art. 4. Mandato dei Consigli della rappresentanza militare 1. Il mandato dei componenti in carica del consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, nonche' dei consigli centrali, intermedi e di base dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, eletti nelle categorie del personale in servizio permanente volontario, gia' prorogato al 15 maggio 2006 dall'articolo (( 5-quater )) del decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 2004, n. 263, e' ulteriormente prorogato al 30 giugno 2006.
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 5-quater del decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238 (Misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia e altre disposizioni concernenti il personale della Polizia di Stato e i consigli della rappresentanza militare), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 2004, n. 263: «Art. 5-quater (Proroga del mandato dei consigli della rappresentanza militare). - 1. Il mandato dei componenti in carica del consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, nonche' dei consigli centrali, intermedi e di base dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, eletti nelle categorie del personale in servizio permanente e volontario, e' prorogato fino al 15 maggio 2006.».