Art. 4-ter.
             Differimento di termini in materia fiscale
((    1.  All'articolo  3  della  legge  27 dicembre  2002, n. 289, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al   comma   1,   lettera   b),   sesto  periodo,  le  parole:
«30 settembre  2005»  sono  sostituite  dalle seguenti: «30 settembre
2006»;
    b) al   comma   1,   lettera   b),  decimo  periodo,  le  parole:
«30 settembre  2005»  sono  sostituite  dalle seguenti: «30 settembre
2006»  e le parole: «31 ottobre 2005» sono sostituite dalle seguenti:
«31 ottobre 2006». ))
 
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il  testo  della lettera b) del comma 1
          dell'art.   3   della   legge   27 dicembre  2002,  n.  289
          (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale  dello  Stato  -  legge finanziaria 2003) cosi'
          come modificato dalla presente legge:
              «1.  In  funzione  dell'attuazione  del  titolo V della
          parte  seconda  della  Costituzione e in attesa della legge
          quadro sul federalismo fiscale:
                a) (omissis);
                b) fermo   restando   quanto  stabilito  dall'Accordo
          interistituzionale tra il Governo, le regioni, i comuni, le
          province  e  le  comunita'  montane  stipulato il 20 giugno
          2002,   e'  istituita  l'Alta  Commissione  di  studio  per
          indicare  al  Governo,  sulla base dell'accordo di cui alla
          lettera  a),  i  principi  generali del coordinamento della
          finanza  pubblica  e del sistema tributario, ai sensi degli
          articoli 117,  terzo  comma,  118 e 119 della Costituzione.
          Per   consentire   l'applicazione   del   principio   della
          compartecipazione   al   gettito   dei   tributi   erariali
          riferibili   al  territorio  di  comuni,  province,  citta'
          metropolitane  e  regioni,  previsto  dall'art.  119  della
          Costituzione,  l'Alta  Commissione  di  cui  al  precedente
          periodo  propone  anche  i  parametri  da utilizzare per la
          regionalizzazione  del  reddito  delle imprese che hanno la
          sede  legale  e  tutta o parte dell'attivita' produttiva in
          regioni  diverse. In particolare, ai fini dell'applicazione
          del  disposto  dell'art.  37  dello  statuto  della Regione
          siciliana,  di  cui  al regio decreto legislativo 15 maggio
          1946,  n.  455,  l'Alta  Commissione  propone  le modalita'
          mediante   le  quali,  sulla  base  dei  criteri  stabiliti
          dall'art.  4,  comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre
          1997,  n.  446,  e  successive  modificazioni,  i  soggetti
          passivi  dell'imposta  sul  reddito delle persone fisiche e
          dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  giuridiche, che
          esercitano  imprese  industriali  e  commerciali  con  sede
          legale fuori dal territorio della Regione siciliana, ma che
          in essa dispongono di stabilimenti o impianti, assolvono la
          relativa   obbligazione   tributaria  nei  confronti  della
          Regione  stessa.  Con  decreto del Presidente del Consiglio
          dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro dell'economia e
          delle  finanze,  di concerto con il Ministro per gli affari
          regionali,  con  il Ministro dell'interno e con il Ministro
          per  le riforme istituzionali e la devoluzione, e' definita
          la  composizione  dell'Alta  Commissione, della quale fanno
          parte  anche  rappresentanti  delle  regioni  e  degli enti
          locali,   designati   dalla  Conferenza  unificata  di  cui
          all'art.  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
          sono   emanate   le  disposizioni  occorrenti  per  il  suo
          funzionamento  ed  e' stabilita la data di inizio delle sue
          attivita'.  Il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
          Ministri  di  cui al precedente periodo e' emanato entro il
          31 gennaio  2003.  L'Alta Commissione di studio presenta al
          Governo  la  sua  relazione  entro il 30 settembre 2006; il
          Governo  presenta  al  Parlamento entro i successivi trenta
          giorni  una  relazione  nella  quale viene dato conto degli
          interventi,  anche  di carattere legislativo, necessari per
          dare   attuazione  all'art.  119  della  Costituzione.  Per
          l'espletamento  della  sua  attivita' l'Alta Commissione si
          avvale   della  struttura  di  supporto  della  Commissione
          tecnica  per  la  spesa pubblica, la quale e' soppressa con
          decorrenza    dalla    data   di   costituzione   dell'Alta
          Commissione.  Il  Ministero  dell'economia  e delle finanze
          fornisce  i  mezzi necessari per il funzionamento dell'Alta
          Commissione.  A  tal  fine,  le risorse, anche finanziarie,
          previste  per  il funzionamento della soppressa Commissione
          tecnica   per   la   spesa   pubblica   sono  destinate  al
          funzionamento dell'Alta Commissione, ivi compresi gli oneri
          relativi  agli  emolumenti  da corrispondere ai componenti,
          fissati  con  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle
          finanze.  Se  la  scadenza  del  30 settembre  2006  non e'
          rispettata,  la Commissione e' sciolta, tutti i suoi membri
          decadono e il Governo riferisce al Parlamento, non oltre il
          31 ottobre  2006,  i  motivi per i quali non ha ritenuto di
          proporre  al  Parlamento  l'attuazione  dell'art. 119 della
          Costituzione   con   particolare  riferimento  ai  principi
          costituzionali  dell'autonomia  finanziaria di entrata e di
          spese    dei   comuni,   delle   province,   delle   citta'
          metropolitane    e    delle    regioni    e    della   loro
          compartecipazione al gettito di tributi erariali riferibili
          al loro territorio.».