Art. 5. Adeguamento alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive 1. Il termine per il completamento degli investimenti per gli adempimenti relativi alla messa a norma delle strutture ricettive, previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, e' ulteriormente prorogato al (( 31 dicembre 2006 per le imprese che abbiano presentato la richiesta di nulla osta ai vigili del fuoco entro il 30 giugno 2005. ))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266 (Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306: «Art. 14 (Adeguamenti alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive esistenti). - 1. Il termine di cui all'art. 3-bis, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, e' prorogato al 31 dicembre 2005. 1-bis. La proroga del termine di cui al comma 1 per il completamento dell'adeguamento si applica alle strutture ricettive esistenti per le quali sia stato presentato, entro il 30 giugno 2005, al comando provinciale dei vigili del fuoco, il progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere di conformita' previsto dall'art. 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.».