Art. 9.
                         Programma Socrates
  1.  L'Istituto  nazionale  di documentazione per l'innovazione e la
ricerca  educativa  di  cui  all'articolo  2  del decreto legislativo
20 luglio  1999,  n.  258,  e'  autorizzato  ad  avvalersi fino al ((
31 dicembre 2006, )) per la realizzazione del programma Socrates, del
personale  di  cui all'articolo 11 del decreto-legge 9 novembre 2004,
n.  266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 306.
 
          Riferimenti normativi:
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  2  del  decreto
          legislativo  20 luglio  1999, n. 258, recante «Riordino del
          Centro   europeo   dell'educazione,   della  biblioteca  di
          documentazione  pedagogica  e  trasformazione in Fondazione
          del museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo
          da  Vinci», a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
          n. 59»:
              «Art.    2    (Trasformazione   della   biblioteca   di
          documentazione   pedagogica   in   Istituto   nazionale  di
          documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa). -
          1.  La  biblioteca  di  documentazione  pedagogica,  di cui
          all'art.  292  del  decreto  legislativo 16 aprile 1994, n.
          297, e' trasformata in Istituto nazionale di documentazione
          per  l'innovazione  e  la  ricerca educativa. L'Istituto e'
          sottoposto  alla  vigilanza  del  Ministero  della pubblica
          istruzione.  Il  Ministro  della  pubblica  istruzione  con
          propria  direttiva individua le proprieta' strategiche alle
          quali l'Istituto si uniforma.
              2.   L'Istituto   mantiene  personalita'  giuridica  di
          diritto  pubblico ed autonomia amministrativa, ed e' dotato
          di  autonomia  contabile,  patrimoniale, regolamentare e di
          autonomia  finanziaria come definita dal regolamento di cui
          all'art. 3, comma 6.
              3.   All'Istituto  sono  trasferiti,  con  le  inerenti
          risorse,    i    compiti   svolti   dalla   biblioteca   di
          documentazione pedagogica, con sede in Firenze.
              4.   L'Istituto,   in  collegamento  con  gli  istituti
          regionali   di  ricerca,  sperimentazione  e  aggiornamento
          educativi (I.R.R.S.A.E.), cura lo sviluppo di un sistema di
          documentazione  finalizzato  alle  esperienze  di ricerca e
          innovazione  didattica  e  pedagogica in ambito nazionale e
          internazionale  oltre  che  alla  creazione  di  servizi  e
          materiali   a   sostegno  dell'attivita'  didattica  e  del
          processo  di  autonomia;  rileva  i  bisogni  formativi con
          riferimento   ai   risultati  della  ricerca;  sostiene  le
          strategie  di  ricerca  e formazione riferite allo sviluppo
          dei sistemi tecnologici e documentari ed elabora e realizza
          coerenti progetti nazionali di ricerca coordinandosi con le
          universita'  e  con  gli  organismi  formativi  nazionali e
          internazionali,   curando   la   diffusione   dei  relativi
          risultati;   collabora  con  il  Ministero  della  pubblica
          istruzione  per  la  gestione  dei programmi e dei progetti
          della Unione europea.
              5.  L'Istituto  cura  lo  sviluppo  delle  attivita' di
          raccolta,   elaborazione,   valorizzazione   e   diffusione
          dell'informazione  e  di  produzione della documentazione a
          sostegno   dell'innovazione   didattica  e  dell'autonomia;
          sostiene  lo  sviluppo  e  la  diffusione  delle tecnologie
          dell'informazione,    della    documentazione    e    della
          comunicazione  nelle  scuole;  cura  la  valorizzazione del
          patrimonio  bibliografico  e documentario gia' appartenente
          alla  biblioteca  pedagogica  nazionale e lo sviluppo di un
          settore  bibliotecario interno funzionale alla creazione di
          banche dati».
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 11 del decreto-legge
          9 novembre 2004, n. 266, recante «Proroga o differimento di
          termini  previsti  da disposizioni legislative», convertito
          in  legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
          n. 306:
              «Art.   11   (Programma   Socrates).  -  1.  L'istituto
          nazionale  di documentazione per l'innovazione e la ricerca
          educativa   di  cui  all'art.  2  del  decreto  legislativo
          20 luglio  1999,  n. 258, e' autorizzato ad avvalersi, fino
          al 31 dicembre 2005, del personale utilizzato con contratti
          di  lavoro  a  tempo  determinato  con  scadenza  nel corso
          dell'anno   2005,   per   la  realizzazione  del  programma
          Socrates».