Art. 9. Programma Socrates 1. L'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, e' autorizzato ad avvalersi fino al (( 31 dicembre 2006, )) per la realizzazione del programma Socrates, del personale di cui all'articolo 11 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306.
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, recante «Riordino del Centro europeo dell'educazione, della biblioteca di documentazione pedagogica e trasformazione in Fondazione del museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci», a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»: «Art. 2 (Trasformazione della biblioteca di documentazione pedagogica in Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa). - 1. La biblioteca di documentazione pedagogica, di cui all'art. 292 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' trasformata in Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa. L'Istituto e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. Il Ministro della pubblica istruzione con propria direttiva individua le proprieta' strategiche alle quali l'Istituto si uniforma. 2. L'Istituto mantiene personalita' giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa, ed e' dotato di autonomia contabile, patrimoniale, regolamentare e di autonomia finanziaria come definita dal regolamento di cui all'art. 3, comma 6. 3. All'Istituto sono trasferiti, con le inerenti risorse, i compiti svolti dalla biblioteca di documentazione pedagogica, con sede in Firenze. 4. L'Istituto, in collegamento con gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (I.R.R.S.A.E.), cura lo sviluppo di un sistema di documentazione finalizzato alle esperienze di ricerca e innovazione didattica e pedagogica in ambito nazionale e internazionale oltre che alla creazione di servizi e materiali a sostegno dell'attivita' didattica e del processo di autonomia; rileva i bisogni formativi con riferimento ai risultati della ricerca; sostiene le strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari ed elabora e realizza coerenti progetti nazionali di ricerca coordinandosi con le universita' e con gli organismi formativi nazionali e internazionali, curando la diffusione dei relativi risultati; collabora con il Ministero della pubblica istruzione per la gestione dei programmi e dei progetti della Unione europea. 5. L'Istituto cura lo sviluppo delle attivita' di raccolta, elaborazione, valorizzazione e diffusione dell'informazione e di produzione della documentazione a sostegno dell'innovazione didattica e dell'autonomia; sostiene lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie dell'informazione, della documentazione e della comunicazione nelle scuole; cura la valorizzazione del patrimonio bibliografico e documentario gia' appartenente alla biblioteca pedagogica nazionale e lo sviluppo di un settore bibliotecario interno funzionale alla creazione di banche dati». - Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, recante «Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306: «Art. 11 (Programma Socrates). - 1. L'istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa di cui all'art. 2 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, e' autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2005, del personale utilizzato con contratti di lavoro a tempo determinato con scadenza nel corso dell'anno 2005, per la realizzazione del programma Socrates».