IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  il  testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione  e  norme sulla condizione dello straniero, emanato
con   decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286,  e  successive
modificazioni,  ed  in  particolare l'art. 3, comma 4, che dispone la
determinazione   di   quote   massime   di   ingresso  di  lavoratori
extracomunitari   con   decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri;
  Vista  la legge 24 dicembre 2003, n. 380, di ratifica ed esecuzione
del  Trattato  di  adesione  all'Unione  europea tra gli Stati membri
dell'Unione  europea e la Repubblica Ceca, la Repubblica di Cipro, la
Repubblica  di  Estonia,  la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di
Lituania,  la  Repubblica  di  Malta,  la  Repubblica  di Polonia, la
Repubblica  Slovacca,  la  Repubblica  di Slovenia e la Repubblica di
Ungheria, fatto ad Atene il 16 aprile 2003;
  Considerato  che,  secondo  le previsioni del predetto Trattato, in
deroga  agli  articoli da  1  a  6  del  regolamento  CEE n. 1612/68,
ciascuno   Stato  membro  puo'  continuare  ad  applicare  le  misure
nazionali  per  la  disciplina  dell'accesso  al  proprio mercato del
lavoro da parte dei cittadini appartenenti agli Stati membri di nuova
adesione sopra indicati;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
20 aprile  2004 con il quale e' stato disposto, secondo le previsioni
del  predetto  Trattato  di  adesione,  di non applicare per il primo
biennio  dalla  data  del  1° maggio  2004  gli articoli da 1 a 6 del
regolamento  CEE  n.  1612/68,  ai fini dell'ingresso nel mercato del
lavoro italiano dei cittadini lavoratori dei seguenti Stati membri di
nuova adesione: Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di
Lettonia,  Repubblica  di Lituania, Repubblica di Polonia, Repubblica
Slovacca, Repubblica di Slovenia e Repubblica di Ungheria;
  Tenuto   conto   che  le  misure  nazionali  devono  assicurare  un
trattamento  preferenziale ai lavoratori cittadini degli Stati membri
rispetto  ai  lavoratori  cittadini  di Stati terzi e che non possono
determinare  per  i  cittadini  degli  Stati membri di nuova adesione
sopra  indicati  condizioni  di  accesso  al  mercato del lavoro piu'
restrittive di quelle esistenti alla data della firma del Trattato di
adesione;
  Tenuto  conto  che, in attuazione dell'art. 3, comma 4, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e' in
corso  di  emanazione  il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri,  con  il  quale  sono  determinate in un massimo di 170.000
ingressi  le quote massime di lavoratori extracomunitari da ammettere
in Italia per l'anno 2006;
  Rilevato  che  per  far fronte alle esigenze del mercato del lavoro
subordinato in Italia e' necessario ed urgente consentire l'ingresso,
per  il  2006,  di  una  quota di lavoratori subordinati, a carattere
stagionale  e non stagionale, provenienti dai paesi di nuova adesione
all'Unione europea;
  Considerato  che,  a  decorrere  dal 1° maggio 2004, il trattamento
preferenziale  si e' manifestato nell'integrale accoglimento di tutte
le  richieste di autorizzazione al lavoro regolarmente presentate per
i  cittadini  dei  nuovi  paesi  aderenti all'Unione europea, e nella
predisposizione  di  una  procedura  semplificata  e  accelerata  che
prevede  l'immediata  concessione  della carta di soggiorno piuttosto
che  del permesso di soggiorno, dell'esenzione dal visto d'ingresso e
dal contratto di soggiorno;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  l'anno  2006  --  in  linea  di continuita' con il trattamento
preferenziale  applicato dal 1° maggio 2004 -- sono ammessi in Italia
per  motivi  di  lavoro  subordinato  stagionale  e  non  stagionale,
cittadini  dei  nuovi  Stati  membri  dell'Unione  europea di seguito
indicati:  Repubblica  Ceca,  Repubblica  di  Estonia,  Repubblica di
Lettonia,  Repubblica  di Lituania, Repubblica di Polonia, Repubblica
Slovacca,  Repubblica  di Slovenia e Repubblica di Ungheria, entro il
limite massimo di 170.000 ingressi.