Art. 2.
  Il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali provvede al
monitoraggio  degli  ingressi ai fini del rispetto della quota di cui
all'art.  1  ed  attua  tutte  le  misure  necessarie affinche' per i
cittadini  dei  Paesi di nuova adesione non si determinino condizioni
di accesso al mercato del lavoro piu' restrittive di quelle esistenti
alla data della firma del Trattato di adesione.
    Roma, 14 febbraio 2006
                                            Il Presidente: Berlusconi
Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2006
Ministeri  istituzionali  -  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri,
registro n. 2, foglio n. 150