Art. 2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede al monitoraggio degli ingressi ai fini del rispetto della quota di cui all'art. 1 ed attua tutte le misure necessarie affinche' per i cittadini dei Paesi di nuova adesione non si determinino condizioni di accesso al mercato del lavoro piu' restrittive di quelle esistenti alla data della firma del Trattato di adesione. Roma, 14 febbraio 2006 Il Presidente: Berlusconi Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2006 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 150