Art. 2. Obiettivi 1. Ai fini della sicurezza antincendio e per conseguire gli obiettivi di incolumita' delle persone e tutela dei beni, i locali destinati ad uffici devono essere realizzati e gestiti in modo da: a) minimizzare le cause di incendio; b) garantire la stabilita' delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti; c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno dei locali; d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici e/o locali contigui; e) assicurare la possibilita' che gli occupanti lascino i locali indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo; f) garantire la possibilita' per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.