Art. 5. Disposizioni complementari e finali 1. Per gli edifici e/o locali destinati ad uffici fino a 500 addetti che hanno caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle disposizioni di cui all'allegato al presente decreto, gli interessati possono presentare al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio domanda motivata per l'ottenimento della deroga al rispetto delle condizioni prescritte. Il Comando esamina la richiesta entro sessanta giorni dal ricevimento ed esprime un proprio motivato parere la cui osservanza e' rimessa alla diretta responsabilita' del titolare dell'attivita'. Le modalita' di presentazione della domanda devono essere conformi a quanto stabilito all'art. 5 del decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 1998, recante «Disposizioni relative alle modalita' di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonche' all'uniformita' dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco», fatta eccezione per i riferimenti relativi alla trasmissione della documentazione alla Direzione regionale o interregionale dei Vigili del fuoco. Tale richiesta di parere rientra tra i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966, e l'importo dovuto e' calcolato in base ad una durata del servizio pari a sei ore. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 febbraio 2006 Il Ministro: Pisanu