Art. 5.
                 Disposizioni complementari e finali
  1.  Per  gli  edifici  e/o  locali  destinati  ad uffici fino a 500
addetti  che hanno caratteristiche tali da non consentire l'integrale
osservanza   delle  disposizioni  di  cui  all'allegato  al  presente
decreto,  gli  interessati  possono presentare al Comando provinciale
dei  Vigili  del fuoco competente per territorio domanda motivata per
l'ottenimento  della  deroga al rispetto delle condizioni prescritte.
Il Comando esamina la richiesta entro sessanta giorni dal ricevimento
ed  esprime  un  proprio motivato parere la cui osservanza e' rimessa
alla   diretta   responsabilita'   del  titolare  dell'attivita'.  Le
modalita'  di  presentazione  della  domanda devono essere conformi a
quanto  stabilito  all'art.  5  del decreto del Ministro dell'interno
4 maggio  1998,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  n.  104  del  7 maggio 1998, recante «Disposizioni relative
alle  modalita'  di  presentazione  ed al contenuto delle domande per
l'avvio    dei   procedimenti   di   prevenzione   incendi,   nonche'
all'uniformita' dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei
vigili  del  fuoco»,  fatta eccezione per i riferimenti relativi alla
trasmissione   della   documentazione   alla  Direzione  regionale  o
interregionale dei Vigili del fuoco. Tale richiesta di parere rientra
tra  i  servizi  a  pagamento resi dal Corpo nazionale dei Vigili del
fuoco ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966, e l'importo dovuto
e' calcolato in base ad una durata del servizio pari a sei ore.
  Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo
alla  data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 22 febbraio 2006
                                                  Il Ministro: Pisanu