(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
REGOLA  TECNICA  DI  PREVENZIONE  INCENDI  PER  LA  PROGETTAZIONE, LA
   COSTRUZIONE  E  L'ESERCIZIO  DI  EDIFICI  E/O  LOCALI DESTINATI AD
   UFFICI CON OLTRE 25 PERSONE PRESENTI.
                              Titolo I
                             GENERALITA'
1. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali.
    1.  Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si
rimanda  a  quanto  emanato  con  decreto  del  Ministro dell'interno
30 novembre  1983  (Gazzetta  Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983).
Inoltre ai fini della presente regola tecnica si definisce:
      corridoio cieco: corridoio o porzione di corridoio dal quale e'
possibile  l'esodo  in un'unica direzione. La lunghezza del corridoio
cieco  va calcolata dall'inizio dello stesso fino all'incrocio con un
corridoio  dal quale sia possibile l'esodo in almeno due direzioni, o
fino  al  piu'  prossimo  luogo  sicuro o via di esodo verticale; nel
calcolo della lunghezza del corridoio cieco occorre considerare anche
il  percorso  d'esodo in unica direzione all'interno di locali ad uso
comune;
      piano di riferimento: piano ove avviene l'esodo degli occupanti
all'esterno  dell'edificio,  normalmente  corrispondente con il piano
della strada pubblica o privata di accesso;
      spazio  calmo:  luogo sicuro statico contiguo e comunicante con
una  via di esodo verticale od in essa inserito; tale spazio non deve
costituire intralcio alla fruibilita' delle vie di esodo e deve avere
caratteristiche  tali  da  garantire  la  permanenza  di  persone con
ridotte o impedite capacita' motorie in attesa dei soccorsi;
      edifici  isolati: edifici esclusivamente destinati ad uffici ed
eventualmente   adiacenti   ad   edifici   destinati  ad  altri  usi,
strutturalmente  e  funzionalmente  separati  da questi, anche se con
strutture di fondazione comuni;
      edifici  a  destinazione  mista: edifici non isolati con vie di
esodo indipendenti;
      scala  di sicurezza esterna: scala totalmente esterna, rispetto
al fabbricato servito, munita di parapetto regolamentare e realizzata
secondo i criteri sotto riportati:
        i materiali devono essere incombustibili;
        la parete esterna dell'edificio su cui e' collocata la scala,
compresi  gli  eventuali  infissi,  deve possedere, per una larghezza
pari  alla  proiezione  della  scala,  incrementata di 2,5 m per ogni
lato,   requisiti  di  resistenza  al  fuoco  almeno  REI/EI  60.  In
alternativa  la  scala esterna deve distaccarsi di 2,5 m dalle pareti
dell'edificio  e  collegarsi  alle  porte di piano tramite passerelle
protette  con  setti  laterali,  a tutta altezza, aventi requisiti di
resistenza al fuoco pari a quanto sopra indicato;
      presenze:   numero   complessivo   di   addetti   e  di  ospiti
contemporaneamente  presenti  coincidente con il massimo affollamento
ipotizzabile;
      archivi  e  depositi: locali adibiti unicamente al ricovero del
materiale  di  ufficio ove normalmente non vi e' presenza di persone.
Non  vengono considerati i vani e gli armadi a muro con superficie in
pianta non eccedente 1,5 m2.
2. Classificazione.
    1.  In relazione al numero di presenze, gli uffici sono suddivisi
nelle seguenti tipologie:
      tipo 1: da 26 fino a 100 presenze;
      tipo 2: da 101 fino a 300 presenze;
      tipo 3: da 301 fino a 500 presenze;
      tipo 4: da 501 fino a 1000 presenze;
      tipo 5: con oltre 1000 presenze.
                              Titolo II
                     UFFICI DI NUOVA COSTRUZIONE
                   CON OLTRE CINQUECENTO PRESENZE
3. Ubicazione.
3.1. Generalita'.
    1.  Gli  edifici  destinati  ad  uffici devono essere ubicati nel
rispetto  delle  distanze  di sicurezza, stabilite dalle disposizioni
vigenti,  da  altre  attivita'  che comportino rischi di esplosione o
incendio.
    2. Gli uffici possono essere ubicati:
      a) in edifici isolati;
      b) in  edifici  a  destinazione  mista, purche' sia fatta salva
l'osservanza di quanto disposto nelle specifiche normative;
    3.  Gli  edifici  destinati  ad  uffici  di  tipo  4,  di altezza
antincendi  superiore  a  18 m, e quelli di tipo 5 devono possedere i
requisiti di cui alla lettera a) del precedente comma 2.
    4.  I locali possono essere ubicati a qualsiasi quota al di sopra
del  piano di riferimento e non oltre il secondo piano interrato fino
alla  quota  di  -- 10,0 m rispetto al piano di riferimento. I locali
ubicati  a  quote  comprese  tra  -- 7,5  m e -- 10,0 m devono essere
protetti   mediante  impianto  di  spegnimento  automatico  e  devono
disporre di uscite ubicate lungo il perimetro che immettano in luoghi
sicuri dinamici.
3.2. Accesso all'area.
    1.  Per  consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili
del  fuoco, gli accessi alle aree dove sono ubicati gli uffici devono
avere i seguenti requisiti minimi:
      larghezza: 3,50 m;
      altezza libera: 4 m;
      raggio di volta: 13 m;
      pendenza: non superiore al 10%;
      resistenza   al  carico:  almeno  20  tonnellate  (8  sull'asse
anteriore, 12 sull'asse posteriore, passo 4 m).
    2.  Per  gli  uffici  ubicati  in  edifici  di altezza antincendi
superiore   a  12  m,  deve  essere  assicurata  la  possibilita'  di
accostamento  all'edificio  delle  autoscale  dei  Vigili  del fuoco,
almeno  ad  una  qualsiasi  finestra o balcone di ogni piano, purche'
cio' consenta di raggiungere tutti i locali di piano tramite percorsi
interni al piano.
    3.  Qualora  non  sia  possibile  soddisfare i predetti requisiti
devono  essere  adottate  misure atte a consentire l'operativita' dei
soccorsi.
4. Separazioni - Comunicazioni.
    1.   Salvo  quanto  disposto  nelle  specifiche  disposizioni  di
prevenzione incendi, gli uffici di cui al presente titolo:
      a) possono   comunicare  direttamente  con  attivita'  ad  essi
pertinenti  non  soggette  ai controlli dei Vigili del fuoco ai sensi
del decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982;
      b) possono  comunicare  tramite  filtri  a  prova  di  fumo  di
caratteristiche  almeno  REI/EI  60 o spazi scoperti con le attivita'
soggette  ai controlli di prevenzione incendi, ad essi pertinenti; la
suddetta  limitazione  non  si applica alle seguenti attivita' ad uso
esclusivo  degli  uffici  per  le  quali  si  rimanda alle specifiche
disposizioni previste nella presente regola tecnica:
        vani  di  ascensori  e  montacarichi  di  cui al punto 95 del
decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982;
        archivi  e  depositi  di  cui  al  punto  43  del decreto del
Ministro dell'interno 16 febbraio 1982;
      c) sono  vietate  le  comunicazioni con altre attivita' ad essi
non  pertinenti (soggette o meno ai controlli dei Vigili del fuoco ai
sensi  del decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982), dalle
quali   devono  essere  separati  mediante  elementi  costruttivi  di
resistenza  al  fuoco  almeno  REI/EI  60 od altro valore maggiore se
richiesto da specifiche disposizioni di prevenzione incendi.
    2.  Per  le  attivita'  accessorie  di cui al successivo punto 8,
soggette  o  meno  ai  controlli  dei  Vigili  del fuoco ai sensi del
decreto  del  Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, si applicano le
disposizioni riportate allo stesso punto.
5. Caratteristiche costruttive.
5.1. Resistenza al fuoco.
    1.  Le  strutture  ed  i  sistemi  di  compartimentazione  devono
garantire rispettivamente requisiti di resistenza al fuoco R e REI/EI
secondo quanto riportato:
      piani interrati: R e REI/EI 90;
      edifici di altezza antincendi inferiore a 24 m: R e REI/EI 60;
      edifici  di  altezza  antincendi  compresa  tra  24 e 54 m: R e
REI/EI 90;
      edifici di altezza antincendi oltre 54 m: R e REI/EI 120.
    2.  Per  edifici di tipo isolato fino a tre piani fuori terra, ad
esclusione  dei  piani  interrati, sono consentite caratteristiche di
resistenza  al  fuoco R e REI/EI 30 qualora compatibili con il carico
di incendio.
    3. Per le strutture ed i sistemi di compartimentazione delle aree
a  rischio  specifico  si  applicano  le  disposizioni di prevenzione
incendi  all'uopo  emanate  nonche'  quanto  stabilito dalla presente
regola tecnica.
    4.  I  requisiti  di  resistenza  al  fuoco  dei singoli elementi
strutturali e di compartimentazione nonche' delle porte e degli altri
elementi   di  chiusura,  devono  essere  valutati  ed  attestati  in
conformita'  al  decreto  del  Ministro  dell'interno  4 maggio  1998
(Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998).
5.2. Reazione al fuoco.
    1. I   prodotti   da   costruzione   rispondenti  al  sistema  di
classificazione  europeo  di cui al decreto del Ministro dell'interno
10 marzo  2005  (Gazzetta  Ufficiale n. 73 del 30 marzo 2005), devono
essere  installati seguendo le prescrizioni e le limitazioni previste
al comma successivo, tenendo conto delle corrispondenze tra classi di
reazione  al  fuoco  stabilite  dal decreto del Ministro dell'interno
15 marzo 2005 (Gazzetta Ufficiale n. 73 del 30 marzo 2005).
    2. I  materiali  installati  devono  essere  conformi a quanto di
seguito specificato:
      a) negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle
rampe,  e'  consentito  l'impiego di materiali di classe 1 in ragione
del  50%  massimo  della loro superficie totale (pavimento + pareti +
soffitto + proiezioni orizzontali delle scale). Per le restanti parti
devono  essere  impiegati materiali di classe 0 (incombustibili). Nel
caso  in  cui  le vie di esodo orizzontali siano delimitate da pareti
interne  mobili,  e'  consentito  adottare  materiali  in classe 1 di
reazione  al  fuoco  eccedenti  il  50%  della  superficie  totale  a
condizione  che  il  piano  sia  protetto  da impianto di spegnimento
automatico;
      b) in   tutti   gli   altri   ambienti  e'  consentito  che  le
pavimentazioni, compresi i relativi rivestimenti, e le pareti interne
mobili  siano  di  classe 2 e che gli altri materiali di rivestimento
siano  di classe 1, oppure di classe 2, se in presenza di impianti di
spegnimento automatico o di sistemi di smaltimento dei fumi asserviti
ad impianti di rivelazione degli incendi;
      c) i   materiali   di   rivestimento  combustibili,  nonche'  i
materiali  isolanti  in  vista  di  cui  alla  successiva lettera f),
ammessi  nelle varie classi di reazione al fuoco, devono essere posti
in opera in aderenza agli elementi costruttivi di classe 0 escludendo
spazi  vuoti  o intercapedini. Ferme restando le limitazioni previste
alla   precedente   lettera a),   e'  consentita  l'installazione  di
controsoffitti  e  di  pavimenti sopraelevati nonche' di materiali di
rivestimento  e  di materiali isolanti in vista posti non in aderenza
agli  elementi  costruttivi,  purche'  abbiano  classe di reazione al
fuoco  non  superiore a 1 o 1-1 e siano omologati tenendo conto delle
effettive  condizioni  di  impiego  anche in relazione alle possibili
fonti di innesco;
      d) i  materiali  suscettibili  di prendere fuoco su entrambe le
facce  (tendaggi,  ecc.) devono essere di classe di reazione al fuoco
non superiore ad 1;
      e) i mobili imbottiti devono essere di classe 1 IM;
      f) i  materiali  isolanti  in  vista,  con  componente isolante
direttamente esposto alle fiamme, devono essere di classe di reazione
al fuoco non superiore ad 1. Nel caso di materiale isolante in vista,
con  componente  isolante  non esposto direttamente alle fiamme, sono
ammesse  le  classi  di  reazione al fuoco 0-1, 1-0, 1-1. I materiali
isolanti   installati  all'interno  di  intercapedini  devono  essere
incombustibili.  E'  consentita l'installazione di materiali isolanti
combustibili  all'interno  di  intercapedini  delimitate  da elementi
realizzati con materiali incombustibili ed aventi resistenza al fuoco
almeno REI/EI 30.
    3. L'impiego  dei  prodotti  da  costruzione  per  i  quali  sono
prescritti  specifici  requisiti  di reazione al fuoco, deve avvenire
conformemente  a  quanto previsto all'art. 4 del decreto del Ministro
dell'interno 10 marzo 2005. I restanti materiali non ricompresi fra i
prodotti  da costruzione devono essere omologati ai sensi del decreto
del  Ministro dell'interno 26 giugno 1984 (Supplemento ordinario alla
Gazzetta  Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984) e successive modifiche
ed integrazioni.
    4.  E'  consentita  la posa in opera di rivestimenti lignei delle
pareti  e  dei soffitti, purche' opportunamente trattati con prodotti
vernicianti  omologati  di  classe 1 di reazione al fuoco, secondo le
modalita'  e  le  indicazioni  contenute  nel  decreto  del  Ministro
dell'interno  6 marzo  1992  (Gazzetta  Ufficiale  n. 66 del 19 marzo
1992).
5.3. Compartimentazione.
    Gli  edifici  devono  essere suddivisi in compartimenti, anche su
piu' piani, di superfici non eccedenti quelle indicate nella seguente
tabella.

=====================================================================
                      | Attivita' di cui al  |  Attivita' di cui al
Altezza antincendi (in| punto 3.1., comma 2, | punto 3.1., comma 2,
        metri)        |  lettera a) (in m2)  |  lettera b) (in m2)
=====================================================================
sino a 12....         |        6.000         |         4.000
---------------------------------------------------------------------
da 12 a 24....        |        4.000         |         3.000
---------------------------------------------------------------------
da 24 a 54....        |        2.000         |         1.500
---------------------------------------------------------------------
oltre 54....          |        1.000         |         1.000

6. Misure per l'evacuazione in caso di emergenza.
6.1. Affollamento.
    1. Il massimo affollamento ipotizzabile e' fissato in:
      a) aree  destinate  alle  attivita'  lavorative:  0,1 pers/m2 e
comunque  pari almeno al numero degli addetti effettivamente presenti
incrementato del 20%;
      b) aree ove e' previsto l'accesso del pubblico: 0,4 pers/m2;
      c) spazi  per riunioni, conferenze e simili: numero dei posti a
sedere  ed  in  piedi  autorizzati,  compresi  quelli previsti per le
persone con ridotte od impedite capacita' motorie.
6.2. Capacita' di deflusso.
    1.  Al  fine  del  dimensionamento  delle uscite, le capacita' di
deflusso devono essere non superiori ai seguenti valori:
      a) 50 per locali con pavimento a quota compresa tra piu' o meno
1 m rispetto al piano di riferimento;
      b) 37,5  per  locali  con pavimento a quota compresa tra piu' o
meno 7,5 m rispetto al piano di riferimento;
      c) 33  per  locali  con  pavimento  a quota al di sopra o al di
sotto di 7,5 m rispetto al piano di riferimento.
6.3. Sistema di vie di uscita.
    1.  Deve essere previsto un sistema organizzato di vie di uscita,
dimensionato  in  base  al  massimo affollamento ipotizzabile ed alle
capacita'  di  deflusso  stabilite.  Il sistema di vie di uscita deve
essere organizzato per il deflusso rapido ed ordinato degli occupanti
all'esterno  dell'edificio.  Il  percorso  puo' comprendere corridoi,
vani  di  accesso  alle scale e di uscita all'esterno, scale, rampe e
passaggi.
    2.  L'altezza  dei  percorsi  deve essere non inferiore a 2 m. La
larghezza   utile   dei   percorsi  deve  essere  misurata  deducendo
l'ingombro  di  eventuali  elementi  sporgenti  con  esclusione degli
estintori; la misurazione della larghezza, sia dei percorsi che delle
uscite,  va  eseguita  nel  punto  piu'  stretto  della luce. Tra gli
elementi  sporgenti  non vanno considerati quelli posti ad un'altezza
superiore a 2 m ed i corrimano con sporgenza non superiore ad 8 cm.
    3. Le vie di uscita devono essere tenute sgombre da materiali che
possono costituire impedimento al regolare deflusso delle persone.
    4.  I  pavimenti in genere ed i gradini in particolare non devono
avere  superfici  sdrucciolevoli. Lungo i percorsi d'esodo non devono
essere   installati  specchi  se  possono  trarre  in  inganno  sulla
direzione   dell'uscita.   Le  superfici  trasparenti  devono  essere
idoneamente segnalate.
    5. Ad ogni piano ove hanno accesso persone con ridotte o impedite
capacita' motorie, ad eccezione del piano di riferimento, deve essere
previsto  almeno  uno  spazio  calmo.  Gli  spazi calmi devono essere
dimensionati  in  base  al  numero  di  utilizzatori  previsto  dalle
normative  vigenti.  Le  caratteristiche di resistenza al fuoco degli
elementi portanti e separanti dello spazio calmo devono essere almeno
pari a quelle richieste per l'edificio.
6.4. Numero delle uscite.
    1.  Il  numero di uscite dei singoli piani dell'edificio non deve
essere   inferiore   a  due,  ubicate  in  posizione  ragionevolmente
contrapposta.
6.5. Larghezza delle vie di uscita.
    1.  La  larghezza  utile delle vie di uscita deve essere multipla
del  modulo  di  uscita  e  non  inferiore a due moduli. La larghezza
totale  delle  uscite da ogni piano, espressa in numero di moduli, e'
determinata  dal  rapporto tra il massimo affollamento e la capacita'
di deflusso del piano.
    2.  Per gli uffici che occupano piu' di due piani fuori terra, la
larghezza  totale  delle  vie di uscita che immettono in luogo sicuro
all'aperto  deve essere calcolata sommando il massimo affollamento di
due  piani  consecutivi,  con  riferimento  a  quelli aventi maggiore
affollamento.
    3.  Nel  computo  della  larghezza  delle uscite sono conteggiate
anche   le  porte  d'ingresso,  quando  queste  sono  apribili  verso
l'esterno.
6.6. Lunghezza delle vie di uscita.
    1. La lunghezza massima del percorso di esodo e' fissata in:
      45  m  sino  a  raggiungere  un  luogo  sicuro  dinamico oppure
l'esterno dell'attivita';
      30 m per raggiungere una scala protetta.
    2.  La  misurazione  della lunghezza va effettuata dalla porta di
uscita  di  ciascun  locale  con  presenza di persone e da ogni punto
degli  spazi  comuni  (atri, disimpegni, uffici senza divisori, ecc.)
sino a luogo sicuro o scala protetta.
    3.  La  lunghezza dei corridoi ciechi non deve essere superiore a
15 m.
6.7. Porte.
    1.  Le  porte  delle uscite di sicurezza devono aprirsi nel senso
dell'esodo  a  semplice  spinta.  I battenti delle porte, quando sono
aperti, non devono ostruire passaggi, corridoi e pianerottoli.
    2. Qualora le porte di ingresso vengano utilizzate come uscite di
sicurezza, possono anche essere:
      di tipo girevole, se accanto e' installata una porta apribile a
spinta verso l'esterno;
      di  tipo  scorrevole  con azionamento automatico, unicamente se
possono  essere  aperte  a  spinta  verso  l'esterno (con dispositivo
appositamente  segnalato)  e  restare in posizione di apertura quando
manca l'alimentazione elettrica.
    3. Le porte che danno sulle scale non devono aprirsi direttamente
sulle  rampe,  ma  sul  pianerottolo  senza  ridurne la larghezza. Le
superfici   trasparenti  delle  porte  devono  essere  costituite  da
materiali di sicurezza ed essere idoneamente segnalate.
6.8. Scale.
    1.  I  vani  scala,  in  funzione  dell'altezza  antincendi degli
edifici, devono essere:
      di tipo protetto: fino a 24 m;
      a prova di fumo o esterne: oltre 24 m.
    2.  Sono  ammesse  scale di tipo aperto in edifici fino a 2 piani
fuori terra.
    3.  Le  caratteristiche  di  resistenza  al  fuoco  devono essere
conformi a quanto stabilito al punto 5.1.
    4.  Le  rampe  delle  scale  utilizzate per l'esodo devono essere
rettilinee,  non  devono  presentare restringimenti, devono avere non
meno di tre gradini e non piu' di quindici. I gradini devono essere a
pianta  rettangolare,  alzata  e pedata costanti, rispettivamente non
superiore  a  17  cm  e non inferiore a 30 cm. Sono ammesse rampe non
rettilinee  a  condizione  che vi siano pianerottoli di riposo almeno
ogni  quindici  gradini  e che la pedata del gradino sia almeno 30 cm
misurata a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno.
    5.  I vani scala devono essere provvisti di aperture di aerazione
in  sommita' (a parete o a soffitto) di superficie non inferiore ad 1
m2,   con   sistema   di   apertura   degli   infissi  comandato  sia
automaticamente  da  rivelatori di incendio, che manualmente mediante
dispositivo   posto   in  prossimita'  dell'entrata  alle  scale,  in
posizione segnalata.
6.9. Impianti di sollevamento - scale mobili.
    1.  Le  caratteristiche  dei  vani degli impianti di sollevamento
debbono   rispondere   alle   specifiche   disposizioni   vigenti  di
prevenzione incendi.
    2.  Gli  impianti  di sollevamento (ascensori e montacarichi) non
devono  essere  utilizzati  in  caso  d'incendio  ad  eccezione degli
ascensori antincendio e di soccorso.
    3.  Gli  ascensori  e le scale mobili non vanno computati ai fini
del  dimensionamento  delle vie di uscita. Occorre prevedere, in caso
di  incendio, un sistema automatico che comandi il blocco delle scale
mobili, nonche' il riporto degli ascensori al piano di riferimento.
    4.  Laddove  sono  previste scale di tipo protetto e/o a prova di
fumo,  i  vani  corsa  degli  impianti  di sollevamento devono essere
almeno  di  tipo  protetto  con  caratteristiche  REI/EI  in funzione
dell'altezza dell'edificio.
6.10. Ascensori antincendio e di soccorso.
    1.  Negli  edifici aventi altezza antincendi superiore a 32 metri
devono  essere previsti ascensori antincendio ubicati in modo tale da
poter raggiungere ogni locale dei singoli piani.
    2.  Negli edifici aventi altezza antincendi superiore a 54 metri,
in  aggiunta  agli  ascensori  antincendio,  devono  essere  previsti
ascensori  di soccorso ubicati in modo tale da poter raggiungere ogni
locale dei singoli piani.
7. Aerazione.
    1.   L'edificio,  ai  fini  antincendi,  deve  essere  dotato  di
aerazione  secondo  le  vigenti  norme  di buona tecnica; ove non sia
possibile   l'aerazione  naturale  si  puo'  fare  ricorso  a  quella
meccanica  con  impianto  di  immissione e di estrazione, in grado di
funzionare anche in caso di emergenza.
8. Attivita' accessorie.
8.1. Locali per riunioni e trattenimenti.
    1. Fatta salva l'osservanza delle disposizioni relative ai locali
di  pubblico  spettacolo  ed  intrattenimento  per i locali aperti al
pubblico  con  capienza  superiore a 100 posti, ai locali destinati a
riunioni, conferenze, trattenimenti in genere, pertinenti l'attivita'
adibita ad ufficio, si applicano le seguenti disposizioni.
8.1.1. Ubicazione.
    1.  I locali possono essere ubicati a qualsiasi quota al di sopra
del  piano di riferimento e non oltre il secondo piano interrato fino
alla  quota di -- 10,0 m rispetto al piano di riferimento. I predetti
locali,  se ubicati a quote comprese tra -- 7,5 m e -- 10,0 m, devono
essere  protetti mediante impianto di spegnimento automatico e devono
disporre di uscite ubicate lungo il perimetro che immettano in luoghi
sicuri dinamici.
8.1.2. Parti comunicanti.
    1.  Fatto  salvo  quanto  previsto  in altri punti della presente
regola  tecnica  e nelle disposizioni di prevenzione incendi relative
alle   aree   a   rischio   specifico,   sono   ammesse  le  seguenti
comunicazioni:
      a) locali  con  capienza  fino  a  100  persone:  comunicazione
diretta con altri ambienti dell'attivita';
      b) locali  con  capienza superiore a 100 persone, non aperti al
pubblico:   elementi   di  separazione,  ivi  comprese  le  porte  di
comunicazione  con  altri ambienti dell'attivita', di caratteristiche
di resistenza al fuoco almeno REI/EI 30.
8.1.3. Requisiti di reazione al fuoco dei materiali.
    1.  Per  quanto  concerne  i  requisiti  di reazione al fuoco dei
materiali  si  applicano  le  prescrizioni  previste  per i locali di
pubblico spettacolo.
8.1.4. Misure per l'evacuazione in caso di emergenza.
    1.  L'affollamento massimo ipotizzabile, in quei locali in cui le
persone  trovano  posto  in  sedili  distribuiti  in  file,  gruppi e
settori,  e'  determinato dal numero di posti; negli altri casi viene
fissato pari a quanto risulta in base ad una densita' di affollamento
non  superiore  a  0,7  persone/m2  da dichiarare a cura del titolare
dell'attivita'.
    2.  I  locali  devono  disporre  di un sistema organizzato di vie
d'esodo avente le seguenti caratteristiche:
      a) i  locali con capienza superiore a 100 persone devono essere
serviti  da  uscite  che, per numero e per dimensioni, siano conformi
alle  vigenti  norme  per  i locali di pubblico spettacolo. Almeno la
meta'  di  tali  uscite  devono addurre direttamente all'esterno o in
luogo  sicuro  dinamico mentre le altre possono immettere nel sistema
di vie di esodo del piano;
      b) i  locali  con  capienza  complessiva  tra  50 e 100 persone
devono  essere  dotati  di  almeno  due  uscite, la cui larghezza sia
conforme  alle  vigenti  norme di prevenzione incendi per i locali di
pubblico  spettacolo,  che  immettano nel sistema di vie di esodo del
piano;
      c) i  locali con capienza inferiore a 50 persone e' ammesso che
siano  serviti da una sola uscita, di larghezza pari almeno a 1,20 m,
che immetta nel sistema di vie di uscita del piano;
      d) i locali con capienza fino a 25 persone e' ammesso che siano
serviti  da  una  sola  uscita,  di larghezza non inferiore a 0,80 m,
senza l'obbligo di apertura della porta nel verso dell'esodo.
8.1.5. Distribuzione dei posti a sedere.
    1.  Per  i  locali  con  capienza  superiore  a  50  persone,  la
distribuzione  dei  posti  a sedere deve essere conforme alle vigenti
disposizioni  per  i  locali  di  pubblico  spettacolo.  Sono ammesse
particolari  sistemazioni  distributive, funzionali alle esigenze del
caso,  purche'  non  costituiscano  impedimento  ed  ostacolo  per lo
sfollamento delle persone in caso di emergenza.
8.2. Locali per servizi logistici.
    1. I locali destinati alla distribuzione o consumazione dei pasti
con   annessi   impianti  di  cucina  e/o  lavaggio  delle  stoviglie
alimentati   a   combustibile   liquido   o  gassoso,  devono  essere
rispondenti alle specifiche normative di prevenzione incendi vigenti.
    2.  Sono  ammesse zone adibite a foresteria fino ad un massimo di
25  posti  letto  purche'  rispondenti  alla  specifica  normativa di
prevenzione  incendi per attivita' ricettive, separate dagli ambienti
adibiti  ad  ufficio  con  elementi  costruttivi  e  porte REI/EI 60.
L'eventuale  abitazione del custode deve essere separata con elementi
costruttivi  aventi  caratteristiche  di  resistenza  al fuoco almeno
REI/EI  60  e  puo'  comunicare  tramite porta almeno EI 60 munita di
dispositivo di autochiusura.
8.3. Archivi e depositi.
8.3.1. Archivi  e  depositi  di materiali combustibili con superficie
fino a 15 m2.
    1.  E'  consentito  destinare  ad archivi e depositi di materiali
combustibili locali di piano di superficie non eccedente 15 m2, anche
privi di aerazione naturale, alle seguenti condizioni:
      gli  elementi  di  separazione e le porte di accesso, munite di
dispositivo  di  autochiusura,  devono  possedere  caratteristiche di
resistenza al fuoco almeno EI/EI 30;
      il  locale  deve  essere  protetto  con  rivelatori di incendio
collegati all'impianto di segnalazione e allarme;
      all'esterno  del locale, in prossimita' della porta di accesso,
deve  essere  posizionato almeno un estintore portatile avente carica
minima pari a 6 kg e capacita' estinguente non inferiore a 21A 89B;
      il carico di incendio deve essere limitato a 30 kg/m2.
8.3.2. Archivi  e  depositi  di materiali combustibili con superficie
fino a 50 m2.
    1.  E'  consentito  destinare  ad archivi e depositi di materiali
combustibili  locali di piano di superficie non eccedente 50 m2, alle
seguenti condizioni:
      gli  elementi  di  separazione e le porte di accesso, munite di
dispositivo  di  autochiusura,  devono  possedere  caratteristiche di
resistenza al fuoco almeno REI/EI 60;
      la  superficie  di aerazione naturale non deve essere inferiore
ad 1/40 della superficie in pianta. Ove non sia possibile raggiungere
per  l'aerazione  naturale  il  rapporto  di  superficie predetto, e'
ammesso  il  ricorso alla aerazione meccanica con portata di 3 volumi
ambiente/ora,   da   garantire  anche  in  situazioni  di  emergenza,
sempreche'  sia  assicurata una superficie di aerazione naturale pari
almeno  al  25% di quella richiesta. L'aerazione naturale puo' essere
ottenuta anche tramite camini di ventilazione;
      il  locale  deve  essere  protetto  con  rivelatori di incendio
collegati all'impianto di segnalazione e allarme;
      sia  all'interno  che  all'esterno  del  locale, in prossimita'
della  porta  di accesso, deve essere posizionato almeno un estintore
portatile  avente  carica  minima pari a 6 kg e capacita' estinguente
non inferiore a 34A 144B;
      il carico di incendio deve essere limitato a 60 kg/m2.
8.3.3. Archivi  e  depositi  di materiali combustibili con superficie
superiore a 50 m2.
    1.  E'  consentito  destinare  ad archivi e depositi di materiali
combustibili locali ubicati ai piani fuori terra e/o ai piani 1° e 2°
interrato, di superficie superiore a 50 m2, alle seguenti condizioni:
      la  superficie  lorda  di  ogni  singolo locale non puo' essere
superiore  a  1000  m2 per i piani fuori terra e a 500 m2 per i piani
interrati;
      gli  elementi  di  separazione e le porte di accesso, munite di
dispositivo  di  autochiusura,  devono  possedere  caratteristiche di
resistenza  al  fuoco  congrue  con  il carico di incendio e comunque
almeno REI/EI 90;
      la  superficie  di aerazione naturale non deve essere inferiore
ad 1/40 della superficie in pianta. Ove non sia possibile raggiungere
per  l'aerazione  naturale  il  rapporto  di  superficie predetto, e'
ammesso  il  ricorso alla aerazione meccanica con portata di 3 volumi
ambiente/ora,   da   garantire  anche  in  situazioni  di  emergenza,
sempreche'  sia  assicurata una superficie di aerazione naturale pari
almeno  al  25% di quella richiesta; l'aerazione naturale puo' essere
ottenuta anche tramite camini di ventilazione;
      il  deposito  deve  essere  protetto  da impianto automatico di
rivelazione, segnalazione ed allarme;
      all'interno  di  ogni  locale  deve  essere previsto un congruo
numero  di  estintori  portatili  aventi  carica minima pari a 6 kg e
capacita' estinguente non inferiore a 34A 144B;
      il carico di incendio deve essere limitato a 60 kg/m2.
    2.  Per  depositi  con  carico  di  incendio superiore a 60 kg/m2
ovvero con superficie superiore a 200 m2, devono essere rispettate le
seguenti ulteriori condizioni:
      l'accesso   deve   avvenire   dall'esterno,  attraverso  spazio
scoperto  o  intercapedine  antincendi,  oppure dall'interno, tramite
filtro a prova di fumo;
      l'aerazione,  esclusivamente  di  tipo  naturale,  deve  essere
ricavata  su parete attestata su spazio scoperto ovvero, per i locali
interrati, su intercapedine antincendi;
      il  locale  deve  essere  protetto  da  impianto di spegnimento
automatico.
8.3.4. Depositi di sostanze infiammabili.
    1. Devono essere ubicati al di fuori del volume dell'edificio. E'
consentito  detenere, all'interno del volume dell'edificio, in armadi
metallici   dotati   di  bacino  di  contenimento,  prodotti  liquidi
infiammabili,     strettamente     necessari    per    le    esigenze
igienico-sanitarie.  Tali  armadi  devono  essere  ubicati nei locali
deposito dotati della prescritta superficie di aerazione naturale.
8.4. Autorimesse.
    1.  Le  autorimesse  devono  essere realizzate nel rispetto delle
specifiche disposizioni di prevenzione incendi.
9. Servizi tecnologici.
9.1. Impianti di produzione di calore.
    1.  Gli impianti di produzione di calore devono essere realizzati
a  regola  d'arte  e  nel  rispetto  delle specifiche disposizioni di
prevenzione incendi.
    2.   E'   fatto   divieto   di  utilizzare  apparecchi  portatili
funzionanti a combustibile liquido o gassoso per il riscaldamento dei
locali;  sono altresi' vietati i caminetti e qualsiasi altra fonte di
calore a fiamma libera.
9.2. Impianti di condizionamento e ventilazione.
9.2.1. Generalita'.
    1.  Gli  impianti  di condizionamento e/o di ventilazione possono
essere  di  tipo  centralizzato  o  localizzato. Tali impianti devono
possedere  requisiti  che garantiscano il raggiungimento dei seguenti
obiettivi:
      non    alterare    le   caratteristiche   degli   elementi   di
compartimentazione;
      evitare  il ricircolo dei prodotti della combustione o di altri
gas ritenuti pericolosi;
      non  produrre, a causa di avarie e/o guasti propri, fumi che si
diffondano nei locali serviti;
      non  costituire  elemento  di  propagazione di fumi e/o fiamme,
anche nella fase iniziale degli incendi.
    2.  Tali  obiettivi  si  considerano  raggiunti  se  gli impianti
vengono  realizzati  a  regola  d'arte  e  conformemente  a quanto di
seguito riportato.
9.2.2. Impianti centralizzati.
    1.  Le unita' di trattamento dell'aria e i gruppi frigoriferi non
devono essere installati nei locali dove sono ubicati gli impianti di
produzione calore.
    2.  I  gruppi  frigoriferi  devono  essere installati in appositi
locali, realizzati con strutture di separazione di caratteristiche di
resistenza al fuoco non inferiori a REI/EI 60 ed accesso direttamente
dall'esterno o tramite disimpegno aerato di analoghe caratteristiche,
munito di porte REI/EI 60 dotate di congegno di autochiusura.
    3.   L'aerazione   nei  locali  dove  sono  installati  i  gruppi
frigoriferi   non   deve  essere  inferiore  a  quella  indicata  dal
costruttore   dei  gruppi  stessi,  con  una  superficie  minima  non
inferiore a 1/20 della superficie in pianta del locale.
    4.  Nei  gruppi  frigoriferi devono essere utilizzati come fluidi
frigorigeni  prodotti  non  infiammabili  e  non  tossici.  I  gruppi
refrigeratori  che  utilizzano soluzioni acquose di ammoniaca possono
essere  installati solo all'esterno dei fabbricati o in locali aventi
caratteristiche  analoghe a quelle delle centrali termiche alimentate
a gas.
    5.   Le   centrali   frigorifere  destinate  a  contenere  gruppi
termorefrigeratori ad assorbimento a fiamma diretta devono rispettare
le  disposizioni di prevenzione incendi in vigore per gli impianti di
produzione calore, riferite al tipo di combustibile impiegato.
    6.  Non e' consentito utilizzare aria di ricircolo proveniente da
cucine, autorimesse e comunque da spazi a rischio specifico.
9.2.3. Condotte di distribuzione e ripresa aria.
    1.  Le  condotte  di  distribuzione  e ripresa aria devono essere
conformi al decreto del Ministro dell'interno 31 marzo 2003 (Gazzetta
Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2003).
    2. Le condotte non devono attraversare:
      luoghi sicuri, che non siano a cielo libero;
      vani scala e vani ascensore;
      locali  che presentino pericolo di incendio, di esplosione e di
scoppio.
    3.  Qualora,  per tratti limitati, non fosse possibile rispettare
quanto  sopra  indicato,  le  condotte  devono  essere  separate  con
strutture  REI/EI  di  classe  pari  al  compartimento interessato ed
intercettate     con    serrande    tagliafuoco    aventi    analoghe
caratteristiche.
    4.  Qualora  le  condotte  attraversino  elementi costruttivi che
delimitano i compartimenti, nelle condotte deve essere installata, in
corrispondenza  degli attraversamenti, una serranda avente resistenza
al  fuoco  pari  a  quella  della  struttura  attraversata,  azionata
automaticamente  e  direttamente  da rivelatori di fumo; inoltre tale
serranda   deve   essere  collegata  alla  centrale  di  controllo  e
segnalazione che ne comandi la chiusura in caso d'incendio.
    5.  Negli  attraversamenti  di  pareti e solai, lo spazio attorno
alle  condotte  deve  essere  sigillato  con materiale incombustibile
senza tuttavia ostacolare le dilatazioni delle stesse.
9.2.4. Dispositivi di controllo.
    1.  Ogni impianto deve essere dotato di un dispositivo di comando
manuale,  situato  in  un punto facilmente accessibile, per l'arresto
dei ventilatori in caso d'incendio.
    2.  Inoltre,  gli impianti a ricircolo d'aria, a servizio di piu'
compartimenti,  devono  essere muniti, all'interno delle condotte, di
rivelatori  di  fumo  che  comandino  automaticamente  l'arresto  dei
ventilatori e la chiusura delle serrande tagliafuoco.
    3.  L'intervento  dei  rivelatori  deve  essere  segnalato  nella
centrale di controllo.
    4.  L'intervento dei dispositivi, sia manuali che automatici, non
deve   consentire   la   rimessa  in  marcia  dei  ventilatori  senza
l'intervento manuale dell'operatore.
9.2.5. Schemi funzionali.
    1.  Per  ciascun  impianto  deve  essere  predisposto  uno schema
funzionale in cui risultino:
      gli attraversamenti di elementi resistenti al fuoco;
      l'ubicazione delle serrande tagliafuoco;
      l'ubicazione delle macchine;
      l'ubicazione di rivelatori di fumo e del comando manuale;
      lo schema di flusso dell'aria primaria e secondaria;
      la  logica sequenziale delle manovre e delle azioni previste in
emergenza.
9.2.6. Impianti localizzati.
    1.  E' consentito il condizionamento dell'aria a mezzo di singoli
apparecchi,   a   condizione  che  il  fluido  refrigerante  sia  non
infiammabile   e  non  tossico.  E'  comunque  escluso  l'impiego  di
apparecchiature a fiamma libera.
9.3. Impianti elettrici.
9.3.1. Caratteristiche.
    1. Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformita'
alla  legge  n.  186 del 1° marzo 1968. In particolare, ai fini della
prevenzione degli incendi, gli impianti elettrici:
      a) devono  possedere  caratteristiche  strutturali, tensione di
alimentazione  e  possibilita'  di  intervento  individuate nel piano
della  gestione  delle  emergenze  tali  da  non  costituire pericolo
durante le operazioni di spegnimento;
      b) non   devono  costituire  causa  primaria  d'incendio  o  di
esplosione;
      c) non   devono   fornire   alimento   o  via  privilegiata  di
propagazione   degli   incendi;   il  comportamento  al  fuoco  della
membratura  deve  essere  compatibile  con  la specifica destinazione
d'uso dei singoli locali;
      d) i  cavi per energia e segnali non devono determinare rischio
per  la  emissione di fumo, gas acidi e corrosivi, secondo le vigenti
norme di buona tecnica;
      e) devono  essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non
provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza);
      f) devono   disporre   di  apparecchi  di  manovra  ubicati  in
posizioni protette e riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si
riferiscono.
    2.  I  seguenti  sistemi di utenza devono disporre di impianti di
sicurezza:
      a) illuminazione;
      b) allarme;
      c) rivelazione;
      d) impianti di estinzione;
      e) ascensori antincendio;
      f) ascensori di soccorso;
      g) impianto di diffusione sonora.
    3.   L'alimentazione  di  sicurezza  deve  essere  automatica  ad
interruzione  breve (minore o uguale a  0,5 sec.) per gli impianti di
rivelazione,  allarme e illuminazione e ad interruzione media (minore
o  uguale  a   15  sec.)  per  ascensori  antincendio  e di soccorso,
impianti   di   estinzione  ed  impianto  di  diffusione  sonora.  Il
dispositivo   di  carica  degli  accumulatori  deve  essere  di  tipo
automatico  e  tale  da consentire la ricarica completa entro 12 ore.
L'autonomia minima e' stabilita per ogni impianto come segue:
      a) rivelazione e allarme: 30 minuti;
      b) illuminazione di sicurezza dei locali: 2 ore;
      c) impianti   di   estinzione:   1   ora,  fatto  salvo  quanto
diversamente previsto al successivo punto 10;
      d) impianto di diffusione sonora: 1 ora.
    4.  L'installazione  dei  gruppi elettrogeni deve essere conforme
alle disposizioni di prevenzione incendi vigenti.
    5.  L'impianto  di  illuminazione  di  sicurezza deve assicurare,
lungo le vie di uscita, un livello di illuminazione non inferiore a 5
lux  ad  1 m  di altezza dal piano di calpestio. Sono ammesse singole
lampade   con   alimentazione   autonoma,   purche'   assicurino   il
funzionamento per almeno un'ora.
    6.  Il quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizione
facilmente accessibile, segnalata e protetta dall'incendio.
10. Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi.
    1.  Gli  uffici  devono  essere  protetti  con mezzi portatili di
estinzione  incendi nonche' con impianti di tipo conforme a quanto di
seguito indicato.
    2.  Le apparecchiature e gli impianti di estinzione degli incendi
devono   essere  realizzati  e  installati  a  regola  d'arte  ed  in
conformita' a quanto di seguito indicato.
10.1. Estintori.
    1.  Gli  uffici  devono  essere  dotati  di  estintori  portatili
conformi alla normativa vigente; il numero e la capacita' estinguente
degli  estintori  portatili devono rispondere ai criteri stabiliti al
punto  5.2  dell'allegato  V  al  decreto  del  Ministro dell'interno
10 marzo  1998  (Supplemento  ordinario  Gazzetta Ufficiale n. 81 del
7 aprile  1998),  con  riferimento ad attivita' a rischio di incendio
elevato.
    2.  Gli  estintori  devono essere ubicati in posizione facilmente
accessibile  e  visibile,  distribuiti  in modo uniforme nell'area da
proteggere;  a  tal  fine  e'  consigliabile  che gli estintori siano
ubicati lungo le vie di esodo ed in prossimita' delle aree e impianti
a rischio specifico.
10.2. Impianti di estinzione incendi.
10.2.1. Reti naspi/idranti.
    1. Gli uffici devono essere dotati di apposita rete naspi/idranti
secondo quanto nel seguito precisato.
    2.  Per quanto riguarda i componenti degli impianti, le modalita'
di   installazione,   i   collaudi  e  le  verifiche  periodiche,  le
alimentazioni   idriche  e  i  criteri  di  calcolo  idraulico  delle
tubazioni, si applicano le norme di buona tecnica vigenti.
    3.  Le  caratteristiche  prestazionali  e  di  alimentazione sono
quelle  definite  per la protezione interna dalla norma UNI 10779 con
riferimento al livello di rischio 3.
    4.  Negli  uffici  di  tipo  5  deve  essere  prevista  anche  la
protezione esterna.
    5. Per uffici articolati in diversi corpi di fabbrica separati da
spazi  scoperti, la tipologia degli impianti puo' essere correlata al
numero  di  presenze  del  singolo  corpo  di  fabbrica,  purche'  le
eventuali comunicazioni di servizio (tunnel di collegamento interrati
o  fuori  terra,  cunicoli  tecnici  e  simili)  siano  protette,  in
corrispondenza  di  ciascun  innesto  con gli edifici, con sistemi di
compartimentazione conformi al punto 5.1.
10.2.2. Impianto di spegnimento automatico.
    1.  Oltre  che nei casi previsti ai punti precedenti, deve essere
installato  un  impianto  di  spegnimento  automatico a protezione di
ambienti  con  carico  d'incendio  superiore  a 50 kg/m2, fatto salvo
quanto stabilito al punto 8.3. per archivi e depositi.
    2. Tali impianti devono utilizzare agenti estinguenti compatibili
con le caratteristiche degli ambienti da proteggere e con i materiali
e  le  apparecchiature ivi presenti, ed essere progettati, realizzati
ed  installati  a  regola  d'arte  secondo  le vigenti norme di buona
tecnica.
11. Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme.
11.1. Generalita'.
    1.  Negli uffici deve essere prevista l'installazione in tutte le
aree di:
      segnalatori  di  allarme  incendio  del tipo a pulsante manuale
opportunamente  distribuiti  ed ubicati, in ogni caso, in prossimita'
delle uscite;
      impianto  fisso  di rivelazione e segnalazione automatica degli
incendi  in  grado  di  rilevare  e segnalare a distanza un principio
d'incendio.
11.2. Caratteristiche.
    1. L'impianto deve essere progettato e realizzato a regola d'arte
secondo le vigenti norme di buona tecnica.
    2.  La  segnalazione  di allarme proveniente da uno qualsiasi dei
rivelatori  deve  determinare  una segnalazione ottica ed acustica di
allarme  incendio nella centrale di controllo e segnalazione, ubicata
in ambiente presidiato.
    3.   L'impianto  deve  consentire  l'azionamento  automatico  dei
dispositivi di allarme posti nell'attivita' entro:
      a) un   primo   intervallo   di   tempo   dall'emissione  della
segnalazione  di  allarme  proveniente  da  2  o  piu'  rivelatori  o
dall'azionamento  di  un  qualsiasi  pulsante manuale di segnalazione
d'incendio;
      b) un   secondo  intervallo  di  tempo  dall'emissione  di  una
segnalazione  di  allarme  proveniente  da  un  qualsiasi rivelatore,
qualora   la   segnalazione   presso   la  centrale  di  controllo  e
segnalazione non sia tacitata dal personale preposto.
    I   predetti  intervalli  di  tempo  devono  essere  definiti  in
considerazione  della  tipologia  dell'attivita' e dei rischi in essa
esistenti, nonche' di quanto previsto nel piano di emergenza.
    4.  Ai  fini  dell'organizzazione  della sicurezza, l'impianto di
rivelazione  puo'  consentire  l'attivazione automatica di una o piu'
delle seguenti azioni:
      chiusura  di eventuali porte tagliafuoco, normalmente mantenute
aperte, appartenenti al compartimento antincendio da cui e' pervenuta
la  segnalazione, tramite l'attivazione degli appositi dispositivi di
chiusura;
      disattivazione    elettrica   degli   eventuali   impianti   di
ventilazione e/o condizionamento;
      attivazione   di   eventuali   sistemi  antincendio  automatici
(estinzione, evacuazione fumi, etc.);
      chiusura   di   eventuali   serrande  tagliafuoco  poste  nelle
canalizzazioni  degli  impianti  di  ventilazione e/o condizionamento
riferite al compartimento da cui proviene la segnalazione;
      eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme
in posti predeterminati nel piano di emergenza.
    5.  Per  i  rivelatori  ubicati  nei  depositi  in  cui il carico
d'incendio  e' superiore a 60 kg/m2 ovvero la superficie in pianta e'
superiore  a  200 m2,  devono essere installati dispositivi ottici di
ripetizione di allarme lungo i corridoi. Tali ripetitori devono anche
essere   previsti  per  quei  rivelatori  che  sorvegliano  aree  non
direttamente  presidiate  per  mancanza  di persone o di un controllo
diretto  nonche'  intercapedini  comprese  nei  controsoffitti  e nei
pavimenti  sopraelevati  qualora  vi  siano  installati  impianti che
possano determinare rischi di incendio.
12. Sistema di allarme.
    1.  Gli  uffici  devono essere dotati di un sistema di allarme in
grado  di  avvertire le persone presenti delle condizioni di pericolo
in  caso  di  incendio  allo  scopo  di  dare avvio alle procedure di
emergenza nonche' alle connesse operazioni di evacuazione. A tal fine
devono essere previsti dispositivi ottici ed acustici, opportunamente
ubicati,  in  grado  di  segnalare  il pericolo a tutti gli occupanti
dell'edificio  o  delle  parti  di  esso  coinvolte dall'incendio. La
diffusione  degli  allarmi  sonori  deve avvenire tramite impianto ad
altoparlanti.  Le  procedure  di  diffusione  dei  segnali di allarme
devono essere opportunamente regolamentate nel piano di emergenza.
13. Segnaletica di sicurezza.
    1.  Si  applicano  le  vigenti  disposizioni sulla segnaletica di
sicurezza,  espressamente  finalizzate alla sicurezza antincendio, di
cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493.
    2. In particolare la cartellonistica deve indicare:
      le uscite di sicurezza ed i relativi percorsi d'esodo;
      i punti di raccolta e gli spazi calmi;
      l'ubicazione dei mezzi fissi e portatili di estinzione incendi;
      i divieti di fumare ed usare fiamme libere;
      il divieto di utilizzare gli ascensori in caso di incendio, con
esclusione di quelli antincendio;
      i pulsanti di sgancio dell'alimentazione elettrica;
      i pulsanti di allarme.
    3.   Alle   attivita'   a   rischio  specifico  si  applicano  le
disposizioni  sulla  cartellonistica  di  sicurezza  contenute  nelle
relative normative.
14. Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio.
    1.  I  criteri in base ai quali deve essere organizzata e gestita
la  sicurezza  antincendio,  sono enunciati negli specifici punti del
decreto  del  Ministro  dell'interno  10 marzo  1998, con particolare
riferimento a:
      riduzione della probabilita' di insorgenza di un incendio;
      controllo  e  manutenzione  degli impianti e delle attrezzature
antincendio al fine di garantirne l'efficienza;
      formazione e informazione del personale;
      pianificazione e gestione dell'emergenza in caso di incendio.
    2.  Gli  adempimenti  di  cui  al  comma precedente devono essere
riportati in un apposito registro dei controlli.
    3.  E'  fatto obbligo di esporre bene in vista, in ciascun piano,
in   prossimita'   degli  accessi,  e,  in  ogni  caso  ove  ritenuto
necessario,   precise   istruzioni   relative  al  comportamento  del
personale   e  del  pubblico  in  caso  di  emergenza,  corredate  da
planimetrie  del  piano  medesimo  che  riportino,  in particolare, i
percorsi   da  seguire  per  raggiungere  le  scale  e  le  uscite  e
l'ubicazione delle attrezzature antincendio.
                             Titolo III
                     UFFICI DI NUOVA COSTRUZIONE
                     FINO A CINQUECENTO PRESENZE
15. Uffici di tipo 1.
    1.  Gli uffici di tipo 1 possono essere ubicati in edifici ad uso
civile serviti da scale ad uso promiscuo.
    2.   Oltre   ai   criteri  stabiliti  dal  decreto  del  Ministro
dell'interno  10 marzo  1998,  devono  essere  osservate  le seguenti
prescrizioni:
      a) gli    elementi    portanti   e   separanti   devono   avere
caratteristiche  di  resistenza  al  fuoco almeno R e REI/EI 30 per i
piani fuori terra e almeno R e REI/EI 60 per i piani interrati;
      b) i  locali  ubicati  ai  piani  interrati  devono disporre di
almeno  due  vie  di uscita alternative adducenti verso luoghi sicuri
dinamici;
      c) gli  impianti  devono  essere realizzati in conformita' alla
regola dell'arte e alle disposizioni di prevenzione incendi vigenti;
      d) le   attivita'   accessorie   devono  essere  conformi  alle
disposizioni di cui al punto 8 del titolo II.
    3.  Devono  inoltre  essere  osservate  le disposizioni di cui al
titolo II,  punti 10.1, con riferimento ad attivita' a rischio basso,
13 e 14.
16. Uffici di tipo 2.
    1.  Devono essere rispettati i seguenti punti del titolo II della
presente regola tecnica:
      3;  4;  5.1,  con  la  precisazione  che  per  uffici  di nuova
realizzazione  da  insediare  in  edifici  esistenti la resistenza al
fuoco  puo'  essere  ridotta  di  una  classe  a  condizione  che sia
installato  un  impianto  di  spegnimento  automatico  esteso a tutta
l'attivita';  5.2; 5.3, con riferimento alle superfici indicate nella
prima  colonna; 6, con la precisazione che per uffici da insediare in
edifici  esistenti e' consentito che per i punti 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e
6.6  si  faccia  riferimento  ai  corrispondenti  parametri  previsti
nell'allegato III al decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998;
7;  8;  9;  10.1,  con riferimento ad attivita' a rischio di incendio
basso;  10.2,  considerando  per  la  rete naspi/idranti il livello 1
previsto  dalla  norma  UNI  10779,  con  esclusione della protezione
esterna; 11; 12; 13 e 14.
17. Uffici di tipo 3.
    1.  Devono essere rispettati i seguenti punti del titolo II della
presente regola tecnica:
      3;  4;  5.1,  con  la  precisazione  che  per  uffici  di nuova
realizzazione  da  insediare  in  edifici  esistenti la resistenza al
fuoco  puo'  essere  ridotta  di  una  classe  a  condizione  che sia
installato  un  impianto  di  spegnimento  automatico  esteso a tutta
l'attivita'; 5.2; 5.3; 6; 7; 8; 9; 10.1, con riferimento ad attivita'
a   rischio  di  incendio  medio;  10.2,  considerando  per  la  rete
naspi/idranti  il  livello  2  previsto  dalla  norma  UNI 10779, con
esclusione della protezione esterna; 11; 12; 13 e 14.
                              Titolo IV
               UFFICI ESISTENTI SOGGETTI AI CONTROLLI
                       DI PREVENZIONE INCENDI
    1.  Devono essere rispettati i seguenti punti del titolo II della
presente regola tecnica:
      a) 5.1,  con  i requisiti di resistenza al fuoco R e REI/EI non
inferiori ai seguenti valori:
        piani interrati: R e REI/EI 60;
        edifici di altezza antincendi fino a 24 m: R e REI/EI 30;
        edifici  di  altezza  antincendi  compresa tra 24 e 54 m: R e
REI/EI 60;
        edifici di altezza antincendi oltre 54 m: R e REI/EI 90;
      b) 5.2  comma  1, comma 2, lettere a), c), d), e), f), comma 3.
E'  consentito  mantenere  in  uso  tendaggi  e mobili imbottiti gia'
utilizzati  nell'attivita'  alla  data  di  entrata  in  vigore della
presente  regola  tecnica,  anche  se  non  rispondenti  ai requisiti
previsti rispettivamente alle lettere d) ed e) del citato comma 2 del
punto 5.2.
      c) 5.3, sostituendo la tabella con la seguente:

=====================================================================
                             | Superficie massima dei compartimenti
Altezza antincendi (in metri)|                (in m2)
=====================================================================
sino a 12....                |                 8.000
---------------------------------------------------------------------
da 12 a 24....               |                 6.000
---------------------------------------------------------------------
da 24 a 54....               |                 4.000
---------------------------------------------------------------------
oltre 54....                 |                 2.000

      d)   6,   con   esclusione  del  punto  6.10,  inoltre  per  le
caratteristiche  R  e  REI/EI  si  deve  far  riferimento  ai  valori
riportati  nella  precedente lettera a) mentre per quanto riguarda la
tipologia delle scale valgono le seguenti prescrizioni:
        edifici  con  altezza  antincendi  fino a 32 m: scale di tipo
protetto  fatto  salvo  il  caso  in cui sia possibile raggiungere un
luogo  sicuro  all'esterno  con un percorso di esodo di lunghezza non
superiore a 45 metri;
        edifici  con  altezza antincendi oltre 32 m: scale a prova di
fumo o esterne.
    E'  consentito  incrementare la lunghezza dei percorsi di esodo e
dei  corridoi  ciechi  di  ulteriori  10  metri  a condizione che sia
installato  un  impianto automatico di rilevazione e allarme incendio
esteso  all'intera  attivita' e che i materiali installati lungo tali
percorsi siano tutti incombustibili.
    In  merito alla larghezza delle vie di uscite, fermo restando che
almeno  una  deve essere non inferiore a 1,20 m, e' consentito che le
restanti  abbiano una larghezza inferiore a due moduli e comunque non
inferiore a 0,90 m, purche' conteggiate pari ad un modulo di uscita.
      e) 7; 8; 9, ad esclusione del punto 9.3.1, comma 1, lettera d);
10,  restano  tuttavia  validi  gli  impianti  idrici  antincendio  a
naspi/idranti  gia'  installati, a condizione che siano assicurate le
caratteristiche  prestazionali  e  di  alimentazione  previste per la
protezione  interna  dalla norma UNI 10779 con riferimento al livello
di  rischio  2;  in caso di difficolta' di accesso alle aree da parte
dei  mezzi  di  soccorso  dei  Vigili del fuoco, deve essere prevista
anche la protezione esterna.
      f) 11.1,  limitatamente  al primo comma (pulsanti manuali); 12;
13 e 14.