Alle regioni e province autonome
                              Alle     aziende     e     associazioni
                              professionali interessate
  Con   la  presente  circolare  vengono  fornite  indicazioni  sulle
modalita'  applicative del decreto del Presidente della Repubblica in
oggetto   per  quanto  riguarda  la  procedura  di  comunicazione  di
ingredienti  alimentari  non  previsti  dall'art.  2  del decreto del
Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719.
  Si  sottolinea  che la procedura di comunicazione in oggetto non si
applica  a  ingredienti  ricadenti  nel  campo  di  applicazione  del
regolamento comunitario n. 258/97 (Novel food).
Premesse.
 Nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  209  del  6  settembre 2004 e' stato
pubblicato  il regolamento 2 agosto 2004, n. 230, recante modifica al
decreto  del  Presidente  della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, in
materia  di produzione e commercio delle acque gassate e delle bibite
analcoliche  gassate  e non gassate confezionate. Tale regolamento e'
stato  emanato  ai  sensi dell'art. 11 della legge comunitaria 2002 e
sostituisce  l'attuale  procedura autorizzativa di nuovi ingredienti,
con una procedura di «comunicazione» al Ministero della salute e alla
regione   e   provincia  autonoma  competente  per  territorio  sullo
stabilimento di produzione, prima di avviare la produzione.
  Il  Ministero della salute, previa verifica, si occupa di curare la
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle sostanze utilizzabili nelle
bibite   analcoliche,   allo   scopo   anche  di  evitare  successive
comunicazioni,  relative  alla  stessa  sostanza,  da  parte di altre
imprese.
Ingredienti attualmente utilizzabili.
  Il  decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719,
elenca  le  sostanze  utilizzabili nelle bibite analcoliche che sono,
oltre  all'acqua  potabile, alle acque minerali naturali e alle acque
di sorgente:
    succo di frutta;
    infusi,  estratti  di  frutta o di parti di piante commestibili o
amaricanti o aromatizzanti;
    essenze naturali;
    saccarosio;
    acido citrico, acido tartarico.
  In  conformita'  a  provvedimenti  specifici  successivi  ed  a una
interpretazione consolidata e' possibile utilizzare anche:
    additivi alimentari consentiti, di cui al decreto ministeriale 27
febbraio 1996, n. 209;
    aromi  consentiti, di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992,
n. 107;
    succo di ortaggi;
    zuccheri di cui al decreto legislativo 20 febbraio 2004 e in ogni
caso zuccheri alimentari.
  Risultano  autorizzate dal Ministero della salute e dalle regioni e
province autonome, ai sensi della previgente disciplina dell'art. 15,
comma 3, le seguenti altre sostanze:
    caffeina;
    sali di chinino;
    cloruro di sodio;
    latte;
    miele.
  Si  ricorda  che le bevande arricchite restano soggette a procedura
di  notifica dell'etichetta al momento della immissione in commercio,
ai  sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111
(prodotti  alimentari  destinati  ad  una alimentazione particolare),
secondo  quanto  previsto dalla circolare del Ministero della sanita'
n. 8 del 16 aprile 1996.
Procedura di comunicazione di altre sostanze alimentari.
  L'art. 15, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
19  maggio  1958, n. 719, modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 230 del 2 agosto 2004, prevede una comunicazione, prima
di  avviare la produzione, al Ministero della salute e alla regione e
provincia  autonoma  competente  per territorio sullo stabilimento di
produzione,  da  parte  delle  imprese  che vogliono utilizzare nella
preparazione  di  bevande  analcoliche sostanze alimentari diverse da
quelle  elencate nell'art. 2, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 719/1958.
  La procedura deve essere effettuata nel modo seguente:
    1) ogni comunicazione deve essere riferita ad un singolo prodotto
secondo il modello allegato;
    2) la comunicazione deve essere inviata al Ministero della salute
-  Dipartimento  per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e
la  sicurezza  degli  alimenti  e  all'assessorato alla sanita' della
regione   e   provincia  autonoma  competente  per  territorio  sullo
stabilimento di produzione;
    3) nella   comunicazione   relativa   all'utilizzo   di  sostanze
alimentari  diverse  da quelle elencate nell'art. 2, primo comma, del
decreto  del Presidente della Repubblica n. 719/1958, ove necessario,
deve  essere  segnalata  la  documentazione scientifica relativa alla
idoneita'   all'alimentazione  umana.  Il  Ministero  si  riserva  di
acquisirne copia e o di richiedere chiarimenti.
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Le   regioni  e  province  autonome  comunicano  all'impresa  e  al
Ministero  della salute eventuali rilievi relativi alla comunicazione
di  altre  sostanze alimentari, entro sessanta giorni dal ricevimento
della domanda.
  Il   Ministero  della  salute,  previa  verifica,  della  effettiva
idoneita'   delle   sostanze   oggetto   della   comunicazione   alla
alimentazione umana, anche attraverso la consultazione dei competenti
organismi  tecnico  scientifici,  cura  la  pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale  di  un  elenco  delle  sostanze comunicate, secondo quanto
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 230/2004.
  La presente circolare e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
    Roma, 20 febbraio 2006
                                    Il Ministro della salute: Storace