IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997
che  modifica  il  regolamento  (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in
particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando
l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di
accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della
denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un
periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;
  Visto   il  regolamento  (CE)  n.  1263/96  della  Commissione  del
1° luglio  1996,  relativo  alla registrazione della denominazione di
origine  protetta  «Valtellina  Casera»,  ai  sensi  dell'art. 17 del
predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
  Vista l'istanza presentata dal Consorzio per la tutela dei formaggi
Valtellina  Casera e Bitto, con sede in Sondrio, via Valeriana n. 32,
intesa  ad  ottenere  la  modifica  della disciplina produttiva della
denominazione  di  origine  protetta  «Valtellina  Casera» nel quadro
della  procedura  prevista  dall'art.  17  del  regolamento  (CEE) n.
2081/92;
  Vista  la  nota  protocollo  n.  61085 del 13 febbraio 2006, con la
quale  il  Ministero  delle politiche agricole e forestali, ritenendo
che  la  modifica  di  cui  sopra  rientri nelle previsioni di cui al
citato  art.  9  del  regolamento  (CEE)  n.  2081/92,  ha notificato
all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;
  Vista  l'istanza  del  25 agosto  2005,  con  la quale il Consorzio
richiedente  la  modifica  in  argomento  ha  chiesto la protezione a
titolo  transitorio  della  stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto
regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2,
del  regolamento  (CE)  n.  535/97  sopra  richiamato,  espressamente
esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche
agricole  e  forestali,  da  qualunque  responsabilita',  presente  e
futura,  conseguente  all'eventuale mancato accoglimento della citata
domanda   di   modifica   del   disciplinare   di   produzione  della
denominazione  di  origine protetta «Valtellina Casera», ricadendo la
stessa  sui  soggetti  interessati  che  della  protezione  a  titolo
provvisorio faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  1,  paragrafo 2 del citato
regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli  interessati  all'utilizzazione  della denominazione di origine
protetta  «Valtellina  Casera»  in attesa che l'organismo comunitario
decida sulla domanda di modifica in argomento;
  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che,  in  accoglimento  della  domanda  avanzata  dal Consorzio sopra
citato,  assicuri  la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello
nazionale  dell'adeguamento  del  disciplinare  di  produzione  della
denominazione  di  origine  protetta  «Valtellina Casera», secondo le
modifiche  richieste  dallo  stesso,  in  attesa  che  il  competente
organismo comunitario decida su detta domanda secondo il disciplinare
di produzione che recepisce le modifiche richieste e che si allega al
presente decreto;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello
nazionale,  a  decorrere  dalla  data  del presente decreto, ai sensi
dell'art.  5,  paragrafo  5,  del  regolamento  (CEE)  n. 2081/92 del
Consiglio  del  14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo
2, del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, al
disciplinare  di  produzione  della denominazione di origine protetta
«Valtellina   Casera»   che  recepisce  le  modifiche  richieste  dal
Consorzio  per la tutela dei formaggi Valtellina Casera e Bitto e che
si allega al presente decreto.