(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato

DISCIPLINARE  DI  PRODUZIONE  DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA
                         «VALTELLINA CASERA»

                               Art. 1.

    La  denominazione  di  origine  protetta  «Valtellina  Casera» e'
riservata  al formaggio prodotto nell'area geografica di cui all'art.
2 del presente disciplinare ed avente i requisiti di seguito fissati.
                               Art. 2.

    La  zona  di  provenienza del latte destinato alla trasformazione
del formaggio «Valtellina Casera», nonche' la zona di trasformazione,
di  stagionatura  e  di condizionamento comprende l'intero territorio
della provincia di Sondrio.
                               Art. 3.

    Il    formaggio    semigrasso    «Valtellina   Casera»   prodotto
esclusivamente  con  latte  vaccino crudo di razze tradizionali nella
zona individuata all'art. 2 del presente disciplinare e' ottenuto nel
rispetto  di  apposite  prescrizioni  relative  all'allevamento  e al
processo   di   ottenimento,  rispondenti  allo  standard  produttivo
seguente:
      a) l'alimentazione  delle  bovine  da  cui deriva il latte deve
essere  costituita  prevalentemente  da  essenze  spontanee  ed erbai
eventualmente   affienati  dell'area  delimitata  all'art.  2  e  del
territorio  denominato  «Pian  di  Spagna» nei comuni di Gera Lario e
Sorico,  in  provincia  di Como, compreso tra il fiume Mera, il fiume
Adda  e Lago di Como e facente parte della Riserva naturale regionale
«Pian di Spagna - Lago di Mezzola»;
      b) il   latte   proveniente  da  due  o  piu'  mungiture  viene
parzialmente  scremato  prima  di  essere  sottoposto  a coagulazione
sfruttando lo sviluppo spontaneo della microflora casearia;
      c) la  coagulazione e' ottenuta con l'uso di caglio di vitello.
La  cottura  della cagliata avviene ad una temperatura compresa fra i
40  e  i  45  °C  e  si protrae per circa 30 minuti. La rottura della
cagliata  avviene fino a quando i grumi hanno la grandezza di chicchi
di  mais.  Una  volta  estratta,  la  pasta  viene  posta  in fascere
tradizionali  recanti  il  marchio descritto all'art. 4 e leggermente
pressata  in modo progressivo per circa 8-12 ore. La salatura avviene
a  secco o in salamoia. La maturazione si effettua in appositi locali
alla  temperatura  di  6-13 °C  e con umidita' relativa non inferiore
all'80%.  La  maturazione  deve  essere protratta per almeno settanta
giorni.  A  decorrere  dal  70°  giorno  dalla  data di produzione il
consorzio   di   tutela  incaricato,  dopo  il  controllo  effettuato
dall'organismo di controllo con esito positivo, appone sulle forme il
marchio a fuoco descritto all'art. 4, punto b).
    Le   caratteristiche   della  DOP  «Valtellina  Casera»  sono  le
seguenti:
      a) forma:  cilindrica  regolare,  con superfici piane e con uno
scalzo diritto;
      b) dimensioni:   il  diametro  delle  facce  e'  di  30-45  cm;
l'altezza dello scalzo e' di 8-10 cm;
      c) peso  variabile da 7 kg a 12 kg in relazione alle dimensioni
della forma.
    La  forma,  le dimensioni ed il peso possono subire delle leggere
variazioni  in  relazione alle condizioni tecniche di produzione e al
periodo di maturazione;
      d) aspetto   esterno:   crosta   compatta,   di  colore  giallo
paglierino piu' intenso con la stagionatura, di spessore compreso fra
2 e 4 millimetri;
      e) pasta:   struttura   di   media  consistenza,  elastica  con
occhiatura  sparsa  e  tendenzialmente  fine;  al taglio il colore si
presenta  variabile  dal  bianco  al giallo paglierino, a seconda del
periodo di produzione e di stagionatura;
      f) sapore:  dolce,  caratteristico, con particolare aroma, piu'
intenso con il procedere della stagionatura;
      g) grasso sulla sostanza secca: non inferiore al 34%;
      h) umidita' media a settanta giorni: 41%.
    Il   prodotto  puo'  essere  utilizzato  anche  grattugiato  come
condimento.
                               Art. 4.

    Il  formaggio  a  denominazione  di  origine protetta «Valtellina
Casera»   deve  recare  apposti  sullo  scalzo,  all'atto  della  sua
immissione  al  consumo,  i  seguenti  contrassegni, a garanzia della
rispondenza alle specifiche prescrizioni normative:
      a) il  marchio di origine, che costituisce parte integrante del
presente  disciplinare;  tale marchio viene impresso al momento della
produzione  con  fascera  marchiante  rilasciata dal Consorzio per la
tutela  dei formaggi Valtellina Casera e Bitto e riportante, oltre al
marchio  suddetto,  il  bollo  CEE  del  caseificio e numerazioni per
l'identificazione  del  produttore  e  della data di produzione. Tale
marchio  rappresenta  la  scritta  Valtellina Casera preceduta da una
forma  di  formaggio  stilizzata,  mancante di uno spicchio in cui e'
inserito il profilo di una montagna;

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      b) il  marchio  a  fuoco,  di  seguito  rappresentato, e che si
appone  dopo  il  70° giorno dalla data di produzione, e' costituito,
nella parte inferiore, da un semicerchio caratterizzato da un bordo a
similuna  interrotto  da  una  «V»  aperta molto morbida, all'interno
della  quale e' posizionato un terzo elemento grafico raffigurante un
triangolo   equilatero,   capovolto,   dai   lati   obliqui  concavi.
Un'illustrazione   che   figurativamente  rappresenta  una  forma  di
formaggio  stilizzata, dove l'elemento della «V» aperta interrompe la
continuita'  del cerchio, separandone uno spicchio che simbolicamente
rappresenta  la  caratteristica  fetta  di formaggio. Tale marchio fa
parte integrante del presente disciplinare ed e' riservato alle forme
prodotte  da non meno di settanta giorni e che presentino i requisiti
fissati dal presente disciplinare.

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