INDICE


   TITOLO I

   Definizioni e ambito di applicazione

   1. Fonti normative
   2. Definizioni
   3. Destinatari
   4. Obblighi applicabili
   5. Attivita' istituzionale o professionale 6.Rapporti
   7. Operazioni
   8. Operazioni frazionate

   TITOLO II

   Modalita' di identificazione

   1. Identificazione: principi generali
   2.   Identificazione   diretta  mediante  personale  incaricato  e
collaboratori esterni
   3. Documenti validi per l'identificazione
   4. Identificazione indiretta
   5. Identificazione a distanza
   6. Procedure per la conoscenza e l'identificazione della clientela

   TITOLO III

   Acquisizione e conservazione delle informazioni

   1. Obblighi di registrazione
   2. Informazioni da acquisire e registrare: principi generali
   3. Ulteriori informazioni da acquisire e registrare
   4. Obblighi di conservazione

   TITOLO IV

   Modalita' di registrazione in archivio unico informatico

   1. Principi generali di registrazione
   2.  Eccezioni  agli  obblighi  di identificazione, registrazione e
conservazione

   TITOLO V

   Causali analitiche e loro utilizzo

   1. Principi generali


   Parte I

   Banche, Poste, Societa' fiduciarie e IMEL

   1. Causali analitiche e voci
   2. Bonifici
   3. Operazioni in titoli
   4. Prestiti d'uso
   5. Valorizzazione del contante
   6. Gestioni patrimoniali
   7. Prestazione del servizio di collocamento
   8. Operazioni di finanziamento in pool
   9.  Operazioni  con  la Repubblica di San Marino e lo Stato citta'
del Vaticano


   Parte II

   SGR,  SICAV,  SIM,  Agenti  di  cambio,  Imprese di assicurazione,
Societa'  che  svolgono  il  servizio  di  riscossione  dei  tributi,
Intermediari finanziari, Confidi, Cambiavalute

   1. Causali analitiche e voci
   2. Causali analitiche U3 e U4
   3. Prestazione del servizio di gestione individuale
   4. Prestazione del servizio di negoziazione
   5. Prestazione del servizio di collocamento
   6. Operazioni di finanziamento in pool

   TITOLO VI

   Archivio unico informatico e invio dati aggregati

   Parte I

   Archivio unico informatico

   1. Principi generali
   2. Caratteristiche dell'archivio unico informatico
   3. Gestione dell'archivio unico informatico
   4. Standards e compatibilita' informatiche
   5. Variazioni dei dati e di coordinate
   6.   Vicende  dell'archivio  unico  informatico  nei  processi  di
trasformazione, fusione, incorporazione e cessione ramo d'azienda
   7. Estinzione


   Parte II

   Invio dati aggregati

   1. Voci
   2. Termini di inoltro dei dati aggregati
   3. Modalita' di inoltro dei dati aggregati

   TITOLO VII

   Abrogazioni e disciplina transitoria

   ALLEGATI

   Allegato  n.  1  Standard  tecnici degli archivi contenenti i dati
aggregati da inoltrare all'Ufficio italiano dei cambi
   Allegato n. 2 Modalita' di inoltro dei dati aggregati
   Allegato   n.   3  Modalita'  di  produzione  dell'archivio  unico
informatico off-line
   Allegato n. 4 Tabella dei gruppi/rami di attivita' economica
   Allegato n. 5 Tabella dei sottogruppi di attivita' economica
   Allegato   n.   6  Criteri  di  raccordo  tra  la  settorizzazione
sintetica,  prevista per le segnalazioni aggregate, i sottogruppi e i
rami di attivita' economica
   Allegato n. 7 Elenco dei codici dei paesi esteri
   Allegato n. 8 Elenco dei codici valute
   Allegato n. 9 Elenco dei codici comune
   Allegato n. 10 Indicazioni sulle modalita' di registrazione


                              TITOLO I

                Definizioni e ambito di applicazione

                         1. Fonti normative

   La materia e' regolata dalle seguenti disposizioni:

    -  il  decreto  legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito in legge,
con  modificazioni,  dalla  legge  5 luglio 1991, n. 197 e successive
modificazioni;
    -  il  decreto  legislativo 20 febbraio 2004, n. 56 di attuazione
della  direttiva  2001/97/CE  in  materia di prevenzione dell'uso del
sistema  finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attivita'
illecite;
    -  il  regolamento  del  Ministro dell'Economia e delle Finanze 3
febbraio  2006  in  materia  di  obblighi  di  identificazione  e  di
conservazione  delle  informazioni  per  gli  intermediari finanziari
previsto dall'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 20 febbraio
2004, n. 56;
    -  gli  articoli  da 6 a 9 nonche' l'allegato tecnico del decreto
del   Ministro  del  Tesoro  7  luglio  1992,  recante  Modalita'  di
acquisizione   e   archiviazione   dei   dati,  nonche'  standards  e
compatibilita'  informatiche  da  rispettare  ai  sensi dell'art. 13,
comma  5,  del decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito con
modificazioni  dalla  legge  6  febbraio 1980, n. 15, come sostituito
dall'art. 30, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e, da ultimo,
dall'art.  2,  comma  1,  del  decreto  legge 13 maggio 1991, n. 143,
convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;
    -   il   decreto  del  Ministro  del  Tesoro  30  dicembre  1992,
Modificazioni   da  apportare  alle  specifiche  di  dettaglio  degli
standards  tecnici  di  produzione  dei  dati  aggregati da inoltrare
all'UIC  da parte degli intermediari abilitati di cui all'allegato al
decreto  del  Ministro  del  Tesoro  7  agosto  1992 e variazione del
termine  di  cui  all'art.  3,  comma 2, del citato decreto in data 7
agosto 1992;
    -  il  decreto  del  Ministro  del  Tesoro  17 giugno 1998, Nuova
classificazione  della  clientela  per settori di attivita' economica
nell'ambito  dell'archivio  unico  informatico  di  cui  alla legge 5
luglio  1991,  n.  197, e individuazione dello schema di raccordo tra
settorizzazione  analitica  e  sintetica ai fini dell'inoltro all'UIC
dei dati mensili aggregati antiriciclaggio;
    - il decreto del Ministro del Tesoro 26 agosto 1998, Modalita' di
registrazione  delle  operazioni espresse sia in lire italiane che in
euro nell'archivio unico informatico;
    -  il  decreto  del  Ministro  del Tesoro 21 luglio 2000, Criteri
generali per la segnalazione dei dati aggregati prevista dall'art. 5,
comma  10,  del  decreto  legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con
modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, sostituito dall'art.
4 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153.


                           2. Definizioni

   1. Nelle presenti istruzioni si intendono per:

    a)  "direttiva",  la  direttiva  del  Consiglio  delle  comunita'
europee  n. 91/308/CEE del 10 giugno 1991, modificata dalla direttiva
del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  dell'Unione  europea  n.
2001/97/CE del 4 dicembre 2001;
    b)  "legge  antiriciclaggio",  il decreto legge 3 maggio 1991, n.
143,  convertito  in  legge,  con modificazioni, dalla legge 5 luglio
1991, n.197 e successive modificazioni;
    c)  "decreto",  il  decreto  legislativo  20 febbraio 2004, n. 56
"Attuazione  della  direttiva  2001/97/CE  in  materia di prevenzione
dell'uso  del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi
da attivita' illecite";
    d)  "regolamento",  il decreto del Ministro dell'Economia e delle
Finanze  3  febbraio 2006 in materia di obblighi di identificazione e
di  conservazione  delle informazioni per gli intermediari finanziari
previsto dall'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 20 febbraio
2004,  n. 56 recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia
di   prevenzione   dell'uso   del  sistema  finanziario  a  scopo  di
riciclaggio dei proventi di attivita' illecite;
    e)  "codice  in  materia  di  protezione  dei dati personali", il
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
    f) "UIC",l'Ufficio Italiano dei Cambi;
    g) "intermediari", i soggetti indicati nell'articolo 3 del Titolo
1 delle presenti istruzioni;
    h)  "intermediari  abilitati",  i  soggetti  abilitati  ai  sensi
dell'articolo 4 del decreto;
    i)  "gruppo",  il  gruppo  bancario  di  cui  all'articolo 60 del
decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n. 385 (Testo unico delle
leggi  in  materia bancaria e creditizia) e disposizioni applicative,
il  gruppo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 24 febbraio
1998,   n.   58   (Testo  unico  delle  disposizioni  in  materia  di
intermediazione  finanziaria)  e disposizioni applicative e il gruppo
individuato  ai  sensi  dell'articolo  82  del  decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209;
    j)  "personale  incaricato", il personale dipendente, i promotori
finanziari  iscritti  nell'albo previsto dall'articolo 31 del decreto
legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  gli  agenti  in  attivita'
finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 3 del decreto
legislativo  25  settembre  1999,  n.  374  e gli agenti assicurativi
iscritti,   fino  all'istituzione  del  registro  degli  intermediari
assicurativi  e riassicurativi previsto dall'articolo 109 del decreto
legislativo   7   settembre   2005,   n.   209,   nell'albo  previsto
dall'articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 48;
    l)  "cliente",  il  soggetto  che  compie  operazioni  o instaura
rapporti con gli intermediari;
    m)  "dati  identificativi",  il  nome e il cognome, il luogo e la
data  di  nascita,  l'indirizzo,  il codice fiscale e gli estremi del
documento  di  identificazione  o,  nel  caso  di soggetti diversi da
persona  fisica,  la  denominazione,  la  sede  legale  ed  il codice
fiscale;
    n)  "mezzi di pagamento", il denaro contante, gli assegni bancari
e  postali,  gli  assegni  circolari  e  gli  altri  assegni  a  essi
assimilabili   o  equiparabili,  i  vaglia  postali,  gli  ordini  di
accreditamento  o  di pagamento, le carte di credito e le altre carte
di  pagamento,  ogni  altro  strumento o disposizione che permetta di
trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi,
valori o disponibilita' finanziarie;
    o)  "operazione  frazionata",  un'operazione  unitaria  sotto  il
profilo  economico  di valore superiore a 12.500 euro posta in essere
attraverso  piu'  operazioni,  effettuate  in momenti diversi e in un
circoscritto  periodo di tempo, singolarmente di valore non superiore
a 12.500 euro;
    p) "archivio unico informatico", un archivio, formato e gestito a
mezzo  di  sistemi informatici, nel quale gli intermediari conservano
in  modo  accentrato tutte le informazioni acquisite nell'adempimento
degli   obblighi  di  identificazione  e  registrazione,  secondo  le
modalita' previste nel regolamento e nelle presenti istruzioni;
    q) "GAFI", Gruppo di azione finanziaria internazionale;
    r)  "insediamento  fisico",  si  intende  un luogo destinato allo
svolgimento  dell'attivita'  istituzionale,  con  stabile  indirizzo,
diverso  da  un semplice indirizzo elettronico, in un paese nel quale
il  soggetto  e' autorizzato a svolgere la propria attivita'; in tale
luogo  il  soggetto  deve impiegare una o piu' persone a tempo pieno,
deve  mantenere  evidenze  relative all'attivita' svolta, deve essere
soggetto  ai  controlli  effettuati  dall'autorita' che ha rilasciato
l'autorizzazione a operare;
    s)  "TUB",  decreto  legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);
    t)  "TUF",  decreto  legislativo  24  febbraio 1998, n. 58 (Testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria);
    u)  "societa'  per la cartolarizzazione", le societa' cessionarie
di   crediti  pecuniari  e  le  societa'  emittenti  titoli  previste
dall'art.3 della legge 30 aprile 1999, n. 130.


                            3.Destinatari

   1. Il presente provvedimento si applica a:

    a) banche;
    b) poste italiane spa;
    c) istituti di moneta elettronica (IMEL);
    d) societa' di intermediazione mobiliare (SIM);
    e) societa' di gestione del risparmio (SGR);
    f) societa' di investimento a capitale variabile (SICAV);
    g) imprese di assicurazione;
    h) agenti di cambio;
    i) societa' fiduciarie;
    l) societa' che svolgono il servizio di riscossione di tributi;
    m) intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto
dall'articolo 107 del TUB ;
    n) intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto
dall'articolo 106 del TUB;
    o)  soggetti  operanti  nel  settore  finanziario  iscritti nelle
sezioni  dell'elenco generale previste dagli artt. 113 e 155, commi 4
e 5, del TUB (1);
    p)   succursali  italiane  dei  soggetti  indicati  alle  lettere
precedenti  aventi sede legale in uno stato estero nonche' succursali
italiane delle societa' di gestione del risparmio armonizzate.


                       4. Obblighi applicabili

   1.  Gli  intermediari,  in relazione ai rapporti e alle operazioni
inerenti  lo  svolgimento  della  propria  attivita'  istituzionale o
professionale, devono:

    a) identificare i clienti;
    b) registrare e conservare nell'archivio unico informatico i dati
identificativi  e le altre informazioni relative alle operazioni e ai
rapporti;
    c) istituire l'archivio unico informatico;
    d)   inviare   i   dati  aggregati  all'UIC,  limitatamente  agli
intermediari abilitati.

   2.   Gli   intermediari,  al  fine  di  prevenire  e  impedire  la
realizzazione  di  operazioni di riciclaggio, devono istituire misure
di   controllo   interno  e  assicurare  un'adeguata  formazione  dei
dipendenti  e dei collaboratori, anche per approfondire la conoscenza
dei propri clienti.

   3.  L'attivita'  dei  clienti deve essere valutata con continuita'
nel  corso del rapporto sulla base di evidenze aggiornate. A tal fine
l'intermediario   definisce   adeguate   procedure   interne  per  la
conoscenza e l'identificazione della clientela secondo le indicazioni
di cui al Titolo II, Paragrafo 6.

   4.  Gli  intermediari  devono rispettare le prescrizioni contenute
nell'articolo  12  del  regolamento  (Protezione  dei  dati  e  delle
informazioni).


             5. Attivita' istituzionale o professionale

   1.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  4  si  applicano agli
intermediari  nell'esercizio  della propria attivita' istituzionale o
professionale prevista dalla specifica normativa di settore; rilevano
altresi'  le  attivita'  strumentali  e  connesse come definite dalla
normativa di settore.

   2.  Per i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle
sezioni dell'elenco generale previste dagli artt. 113 e 155, comma 5,
del TUB, le disposizioni di cui al precedente articolo 4 si applicano
esclusivamente  in  relazione allo svolgimento delle attivita' di cui
ai citati artt. 113 e 155, comma 5.

   3.  Sono  escluse  dal  campo  di applicazione tutte le incombenze
funzionali  all'amministrazione  interna  dell'intermediario,  vale a
dire,  a  titolo  esemplificativo:  il  regolamento  di forniture per
l'acquisizione  di  materiali/strumenti non rientranti nell'attivita'
istituzionale,   le  spese  pertinenti  all'acquisizione/manutenzione
dell'immobile  funzionale all'esercizio dell'attivita' istituzionale,
ecc.


                             6. Rapporti

   1. Gli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione,
sussistono  in  sede  di  accensione, variazione e chiusura di conti,
depositi  e  altri  rapporti  continuativi,  sia  nominativi  che  al
portatore.

   2.  Il  termine "conto" va inteso nel senso di conti movimentabili
dal  cliente,  quali  il  conto  corrente e conti analoghi, fra cui i
depositi  di  risparmio. Sono, quindi, esclusi conti quali i conti di
evidenza ed i conti transitori.

   3. Il termine "deposito" comprende la custodia e l'amministrazione
di strumenti finanziari anche in forma "dematerializzata", i depositi
chiusi, la locazione delle cassette di sicurezza.

   Nella  nozione  di  "deposito"  non  sono ricompresi i depositi di
titoli  al  portatore  effettuati  presso la sede sociale o le banche
indicate  nell'avviso  di  convocazione - ai sensi dell'art. 2370 del
codice  civile  -  per  consentire  la  partecipazione alle assemblee
sociali.

   4.  L'espressione  "altro  rapporto  continuativo"  va intesa come
rapporto   di   durata   che   rientra  nell'esercizio  di  attivita'
istituzionali, quali ad esempio:

    a)   la  concessione  di  finanziamenti  sotto  qualsiasi  forma,
compreso  il  leasing  finanziario  ed  il  rilascio di garanzie e di
impegni di firma;
    b) la prestazione di servizi di pagamento di cui all'art. 106 del
TUB;
    c) l'assunzione di partecipazioni di cui all'art. 106 del TUB;
    d)  la  prestazione di servizi di investimento di cui all'art. 1,
comma 5, del TUF;
    e) l'assicurazione privata sulla vita di cui all'art. 1, comma 1,
lett. b) del d.lgs. n. 209 del 2005;
    f)  l'amministrazione  di  beni  di cui all'art. 1 della legge n.
1966 del 1939;
    g)  la  prestazione  del  servizio  di  gestione  collettiva  del
risparmio di cui all'art. 1, comma 1 lett. n), del TUF.

   In  ogni  caso  costituisce rapporto continuativo ogni rapporto di
durata  che  si instauri in relazione alla ricezione di un incarico o
mandato, anche di tipo fiduciario.

   5.  La  prestazione  del  servizio  di  collocamento - con o senza
preventiva  sottoscrizione  o  acquisto a fermo, ovvero assunzione di
garanzia nei confronti dell'emittente - comporta la registrazione del
rapporto con il soggetto conferente l'incarico di collocamento mentre
non  comporta di per se' l'accensione di un rapporto continuativo con
il singolo sottoscrittore.

   6.  Nell'esercizio dell'attivita' di assunzione di partecipazioni,
costituisce  rapporto  continuativo  la partecipazione comportante la
titolarita'  di  almeno  un  decimo  dei diritti di voto esercitabili
nell'assemblea ordinaria della societa' partecipata.

   7.  L'emissione  delle  carte  di  credito  e  di  debito comporta
l'accensione  di rapporti continuativi con i titolari; la gestione di
carte  di  credito  e  di  debito  comporta  l'accensione di rapporti
continuativi con gli esercenti convenzionati.

   8.  Nell'attivita'  di  gestione del patrimonio di un OICR o di un
fondo  pensione, costituisce rapporto continuativo l'instaurazione di
una  relazione negoziale strumentale alla gestione dei beni in cui e'
investito il fondo o patrimonio.

   9. La sottoscrizione di quote di OICR e di quote di fondi pensione
non costituisce rapporto continuativo.

   10.   Fermo  restando  in  capo  agli  intermediari  l'obbligo  di
registrare  il  rapporto  connesso  alla  prestazione del servizio di
investimento,   l'acquisto  o  la  vendita  di  strumenti  finanziari
derivati  e  di  pronti  contro  termine  non  comporta  di  per  se'
l'accensione di un rapporto continuativo.

   11.  Non  costituiscono rapporti continuativi i rapporti derivanti
da contratti di assicurazione contro i danni.

   12. Non costituisce rapporto continuativo:

    a)   il   rapporto   con   il   sottoscrittore   derivante  dalla
sottoscrizione di un prestito obbligazionario;
    b)  il  rapporto  con il contribuente derivante dallo svolgimento
del servizio di riscossione dei tributi;
    c)  il  rapporto  con  l'acquirente di moneta elettronica purche'
essa sia memorizzata su strumenti al portatore non ricaricabili;
    d)  il  rapporto  derivante dalla compravendita di certificati di
deposito  e  di titoli analoghi nonche' i rapporti che si sostanziano
in una sola operazione;
    e)  il rapporto con il soggetto finanziato qualora la concessione
di   finanziamenti   sotto   qualsiasi   forma,   compresi   mutui  e
finanziamenti in valuta, sia effettuata a valere di un conto corrente
preesistente presso lo stesso intermediario erogante.

   13. Le operazioni di acquisto di crediti effettuate nell'ambito di
operazioni   di   cartolarizzazione  non  comportano  l'apertura  dei
rapporti  continuativi  con i debitori ceduti da parte della societa'
per la cartolarizzazione.


                            7. Operazioni

   1. Gli obblighi di identificazione dei clienti, di registrazione e
di  conservazione  sussistono  per ogni operazione, anche frazionata,
che  comporti  la trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento
di importo superiore a 12.500 euro.

   2.  Gli obblighi di cui al comma 1 sussistono altresi' nei casi in
cui   gli   intermediari  abilitati  agiscono  da  tramite  ai  sensi
dell'articolo  1  della legge antiriciclaggio, o siano comunque parte
nel trasferimento di denaro contante o titoli al portatore, in euro o
valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, di
importo complessivamente superiore a 12.500 euro.

   3. Ai fini dell'individuazione del valore delle operazioni e della
registrazione  delle  stesse nell'archivio unico informatico non deve
procedersi  alla compensazione di operazioni di segno contrario poste
in essere dallo stesso cliente.


                      8. Operazioni frazionate

   1.  Gli  intermediari devono dotarsi di strumenti tecnici idonei a
conoscere  in  tempo  reale le operazioni eseguite dal cliente presso
l'intera    struttura    degli   intermediari   stessi   nel   giorno
dell'operazione  e  nei giorni lavorativi ricompresi nei sette giorni
precedenti,  al  fine  di  valutare se si tratti di parti di un'unica
operazione.  Nel  caso  di  ordini  di pagamento o di accreditamento,
ciascun  intermediario  effettua  le  aggregazioni con riferimento al
cliente per il quale interviene.

   2.    Gli   intermediari,   nell'ambito   della   loro   autonomia
organizzativa,  possono individuare classi di operazioni e di importo
non   significative   ai  fini  della  rilevazione  delle  operazioni
frazionate.

   3.  Ai  fini  della  rilevazione delle operazioni frazionate, sono
escluse  le  operazioni  di  entrata  della  Tesoreria dello Stato e,
comunque, qualsiasi operazione di pagamento a favore dello Stato.

   4.   Per   quanto   concerne   le   operazioni  frazionate,  nella
predisposizione  degli  strumenti  tecnici  di  ausilio  al personale
incaricato   idonei   a   conoscere  in  tempo  reale  le  operazioni
frazionate,   gli   intermediari   tengono   conto   della  tipologia
dell'attivita'  in  concreto svolta presso la propria struttura anche
mediante tecniche di comunicazione a distanza.

   5.  L'aggregazione  delle  operazioni  che  possono ritenersi, per
natura  e  modalita',  parti  di  un'unica operazione frazionata puo'
effettuarsi con elaborazioni da eseguirsi immediatamente o, comunque,
entro il giorno lavorativo successivo.



   TITOLO II

   Modalita' di identificazione


   L'identificazione: principi generali

   1.  L'identificazione  deve  essere  effettuata dagli intermediari
all'atto  dell'operazione  o  dell'apertura  del rapporto, secondo le
disposizioni contenute nel presente Titolo. Dovra' inoltre procedersi
ad  identificazione  in  caso  di  modifica  dei soggetti delegati ad
operare  sullo  stesso  rapporto  nonche'  in  sede  di  chiusura del
rapporto  medesimo  qualora disposta da un soggetto in precedenza non
identificato.

   2.  Deve essere identificato chi esegue un'operazione in proprio o
per conto terzi nonche' devono essere acquisiti i dati identificativi
del soggetto per conto del quale il cliente opera.

   Nel  caso  in  cui  il  cliente sia un soggetto diverso da persona
fisica,   si   dovra'   procedere   all'identificazione   del  legale
rappresentante o del soggetto delegato ad operare sul rapporto.

   3. All'atto dell'identificazione il cliente e' tenuto a dichiarare
se  il  rapporto  e' instaurato o l'operazione e' posta in essere per
conto  di  altro  soggetto. In caso positivo, il cliente fornisce per
iscritto,  sotto  la  propria  personale  responsabilita',  tutte  le
informazioni  necessarie per l'identificazione del soggetto per conto
del quale opera.

   4.  Non  deve  essere identificato chi e' mero latore di un ordine
scritto di cliente gia' identificato.

   5.    In   caso   di   rapporti   intestati   a   piu'   soggetti,
l'identificazione  deve  essere  effettuata nei confronti di ciascuno
degli intestatari.

   6.  Per  identificazione si intende la verifica dell'identita' del
cliente   e  l'acquisizione  dei  dati  identificativi  dello  stesso
attraverso una delle seguenti modalita':

    a)  diretta,  ovvero  effettuata  alla  presenza  del  cliente ed
attraverso un documento valido per l'identificazione, non scaduto;
    b)  indiretta,  ovvero  effettuata  in  base  a informazioni gia'
acquisite o acquisibili da documentazione qualificata o con l'ausilio
di un mediatore creditizio o di un broker assicurativo;
    c)  a  distanza,  ovvero  effettuata senza la presenza simultanea
dell'intermediario  e  del  cliente, attraverso il rilascio di idonea
attestazione.

   7.  E'  in  ogni  caso  necessario  procedere  all'identificazione
diretta  qualora  si  abbia  motivo di ritenere che l'identificazione
effettuata  in modo indiretto o a distanza non sia attendibile ovvero
non consenta l'acquisizione delle informazioni necessarie.

   8.    Gli   intermediari   definiscono   procedure   interne   per
l'identificazione  della  clientela  volte a garantire uniformita' di
comportamento all'interno dell'intera struttura.


   2.   Identificazione   diretta  mediante  personale  incaricato  e
collaboratori esterni

   1.  L'identificazione  diretta  del cliente e' effettuata da parte
del personale incaricato dell'intermediario.

   2. Nel caso di erogazione di credito al consumo e di distribuzione
di  moneta  elettronica  l'identificazione  del  cliente  puo' essere
effettuata  da  collaboratori  esterni  legati  all'intermediario  da
apposita convenzione scritta che specifichi gli obblighi previsti dal
decreto,   dal   regolamento  e  dalle  presenti  istruzioni  nonche'
individui  chiaramente  i  doveri  di trasmissione delle informazioni
all'intermediario preponente, la responsabilita' per i casi di omessa
o impropria identificazione, la durata della convenzione stessa.

   3.  L'intermediario  che  intende  offrire  o  distribuire  propri
prodotti  o  servizi  per  il  tramite  di  altri  intermediari  puo'
procedere    ad    identificazione    della    clientela   attraverso
l'acquisizione  dei  dati identificativi trasmessi dall'intermediario
che  in  sede di offerta o distribuzione e' venuto in contatto con il
cliente.


   3. Documenti validi per l'identificazione

   1.  Si  considerano  validi  per  l'identificazione i documenti di
identita'  e di riconoscimento, non scaduti, di cui agli articoli 1 e
35 del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

   2.   Per   l'identificazione  di  soggetti  non  comunitari,  puo'
procedersi  all'acquisizione  dei  dati  identificativi attraverso il
passaporto o il permesso di soggiorno.

   3.  In assenza del codice fiscale, l'identificazione di un cliente
si  ritiene  valida  nelle  sole ipotesi in cui il codice fiscale non
possa  essere  rilasciato da parte delle autorita' a cio' preposte ai
sensi della normativa nazionale.

   4.  Per  l'identificazione  di  un soggetto di minore eta', i dati
identificativi  devono  essere acquisiti, in mancanza di un documento
di  identita'  o  di  riconoscimento,  dal  certificato  di nascita o
dall'eventuale  provvedimento del giudice tutelare. L'identificazione
puo'  avvenire  anche  a  mezzo  di una foto autenticata; in tal caso
devono  essere  acquisiti e riportati nell'archivio unico informatico
gli estremi dell'atto di nascita dell'interessato.


                    4. Identificazione indiretta

   1.   E'  possibile  procedere  ad  identificazione  indiretta  nei
seguenti casi:

    a)   per   i  clienti  gia'  identificati  dall'intermediario  in
relazione ad un rapporto in essere. Pertanto ove si tratti di persona
fisica  o  giuridica,  titolare  di  rapporti  in essere, o di un suo
delegato   e/o   procuratore,   che   come   tali  siano  stati  gia'
identificati,  l'acquisizione dei dati identificativi si realizza con
l'indicazione  del  nome  e cognome o denominazione e gli estremi del
rapporto;
    b) in relazione a operazioni che, a valere su un conto o un altro
rapporto,  sono  effettuate  con  sistemi  di  cassa  continua  o  di
sportelli  automatici,  per  corrispondenza o attraverso soggetti che
svolgono  attivita'  di  trasporto  di  valori  o  mediante  carte di
pagamento   o  mediante  moneta  elettronica.  Tali  operazioni  sono
imputate  al  soggetto  titolare  del  conto  o del rapporto al quale
ineriscono.  Nel  caso  di  invio  per  corrispondenza  di  mezzi  di
pagamento  per  l'esistenza  di rate di mutuo o di altre obbligazioni
connesse,  l'operazione  deve  essere  riferita  all'intestatario del
mutuo;
    c)   per   i  clienti  i  cui  dati  identificativi  e  le  altre
informazioni  da  acquisire  risultino da atti pubblici, da scritture
private autenticate o da documenti recanti la firma digitale ai sensi
dell'articolo  23  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28
dicembre 2000, n.445 e successive modificazioni. Pertanto, in caso di
subingresso  nel  debito,  qualora  si  sia  in  possesso  di  atti o
documenti   idonei  a  comprovare  il  subingresso,  l'operazione  va
riferita  al  soggetto  indicato  in tali atti o documenti come nuovo
debitore.  Tenendo  conto  anche  di quanto indicato nella precedente
lettera  b),  nel  caso  di  invio  per  corrispondenza  di  mezzi di
pagamento  ad  estinzione,  parziale  o  totale,  di  crediti  ceduti
l'operazione  va  riferita  al  soggetto indicato come debitore negli
atti  o  documenti  idonei a comprovare la cessione che si trovino in
possesso dell'intermediario;
    d)   per  i  clienti  i  cui  dati  identificativi  risultino  da
dichiarazione  della  rappresentanza  ovvero dell'autorita' consolare
italiana,  cosi' come indicata nell'art. 6 del decreto legislativo 26
maggio 1997, n. 153.

   2.   Per   i  clienti  il  cui  contatto  e'  avvenuto  attraverso
l'intervento    di    un   mediatore   creditizio   o   assicurativo,
l'intermediario  puo'  procedere all'identificazione, in relazione al
rapporto per il quale e' stata compiuta la mediazione, acquisendo dal
mediatore   le  informazioni  necessarie,  anche  senza  la  presenza
contestuale   del  cliente.  Il  mediatore  creditizio  e  il  broker
assicurativo  identificano  direttamente  il  cliente e trasmettono i
dati identificativi acquisiti all'intermediario.


                    5. Identificazione a distanza

   1.  E'  possibile  procedere  all'identificazione  a  distanza dei
clienti  qualora  l'intermediario ottenga un'attestazione da soggetti
presso  i  quali  i  clienti sono titolari di conti, depositi o altri
rapporti  continuativi  e  in  relazione  ai  quali  sono  stati gia'
identificati  di  persona o secondo le modalita' individuate al comma
1,     lettera     a)     dell'articolo     precedente.    L'istituto
dell'identificazione  a  distanza  presuppone la collaborazione tra i
soggetti che intervengono.

   2.   L'attestazione   deve   essere   idonea   a   confermare   la
corrispondenza  tra  il  cliente  che  deve  essere identificato e il
soggetto  titolare  del  rapporto  presso l'intermediario attestante,
nonche' l'esattezza delle informazioni comunicate a distanza.

   3.   L'idonea   attestazione   puo'   essere  effettuata  mediante
compilazione  di  un  modulo, predisposto dall'intermediario che deve
procedere all'identificazione o a cura del cliente, contenente i dati
identificativi  del  cliente,  ivi compresi gli estremi del documento
impiegato  per l'identificazione, debitamente timbrato e sottoscritto
dall'intermediario   attestante.   Tale  certificazione  puo'  essere
prodotta su specifica richiesta dello stesso soggetto interessato.

   4. L'attestazione puo' consistere in un bonifico eseguito a valere
sul  conto  per il quale il cliente e' stato identificato di persona,
che  contenga  un codice rilasciato al cliente dall'intermediario che
deve  procedere  all'identificazione.  L'attestazione,  resa  in  via
implicita  attraverso  la  trasmissione  di  un  bonifico dalla banca
attestante  all'intermediario  che  deve  identificare  il  cliente a
distanza,  e'  ritenuta  idonea  a condizione che: a) il bonifico sia
eseguito  a  valere su un rapporto nominativo per il quale il cliente
e'  stato  opportunamente  identificato;  b) l'intermediario che deve
identificare  il  cliente a distanza riceva dal cliente comunicazione
dei   dati  identificativi,  assegni  al  cliente  stesso  un  codice
identificativo  che questi avra' cura di comunicare alla banca presso
la  quale  e'  intrattenuto  il  rapporto che, a sua volta, lo dovra'
riportare sul bonifico inviato all'intermediario.

   5.  L'attestazione  di  avvenuta  identificazione puo' essere resa
attraverso  il  flusso  elettronico  di accettazione dell'attivazione
della  procedura  RID,  da  parte  della  banca presso cui il cliente
intrattiene  un  rapporto  di  conto.  L'attestazione,  resa  in  via
implicita   attraverso  il  flusso  elettronico  di  accettazione  di
addebito  del  conto,  e'  ritenuta  idonea  a  condizione che: a) il
cliente  sottoscriva  la richiesta di autorizzazione di addebito RID,
comunichi   all'intermediario  operante  a  distanza  i  propri  dati
identificativi,   trasmetta   fotocopia   del  documento  valido  per
l'identificazione; b) in relazione al conto da addebitare, il cliente
sia stato opportunamente identificato dall'intermediario attestante.

   6. L'attestazione puo' essere rilasciata dai seguenti soggetti:

    a) intermediari abilitati;
    b)  enti creditizi ed enti finanziari di Stati membri dell'Unione
europea,  cosi'  come  definiti nell'articolo 1, lettera A) e lettera
B), n. 2), 3) e 4) della direttiva (2);
    c)  banche  aventi  sede  legale  e  amministrativa  in paesi non
appartenenti all'Unione europea purche' aderenti al GAFI e succursali
in tali paesi di banche italiane e di altri Stati aderenti al GAFI.

   7.  In  nessun  caso  l'attestazione  puo'  essere  rilasciata  da
soggetti che non hanno insediamenti fisici in alcun paese.

   8.   Nel   caso   di  conti  o  altri  rapporti  cointestati,  per
l'identificazione  a  distanza  di  ciascuno dei soggetti intestatari
dovranno essere rispettate le modalita' sopra descritte.


 6. Procedure per la conoscenza e l'identificazione della clientela

   1.   Gli   intermediari   devono   disporre   di  procedure  volte
all'identificazione  dei clienti e dei soggetti per conto dei quali i
clienti   operano,   finalizzate   all'acquisizione   di  un'adeguata
conoscenza degli stessi.

   2.  Per  acquisire una conoscenza adeguata dei propri clienti, gli
intermediari  devono  valutare  il profilo di rischio. Per rischio si
intende  la probabilita' di esposizione a fenomeni di riciclaggio. La
valutazione  della  sussistenza  di tale rischio si basa sulla stessa
conoscenza   dei   clienti  e  tiene  conto,  in  particolare,  delle
circostanze seguenti:

    a)    aspetti   oggettivi   concernenti,   in   particolare,   le
caratteristiche  delle attivita' svolte dai clienti, delle operazioni
da   essi   compiute   e  degli  strumenti  utilizzati  (ad  esempio,
interposizione  di  soggetti  terzi;  impiego di strumenti societari,
associativi o fiduciari suscettibili di limitare la trasparenza della
proprieta'  e  della  gestione;  utilizzo  di  denaro  contante  o di
strumenti al portatore);
    b)   aspetti   soggettivi   concernenti,   in   particolare,   le
caratteristiche  dei  clienti  (soggetti  insediati  in  Paesi/centri
caratterizzati  da  regimi  fiscali  o  antiriciclaggio privilegiati,
quali quelli individuati dal GAFI come "non cooperativi").

   3.  Gli  intermediari  devono valutare con continuita' l'attivita'
dei clienti al fine di individuare eventuali incongruenze rispetto al
profilo   di   rischio   di   riciclaggio.  Laddove  necessario,  gli
intermediari  devono  aggiornare  il  profilo di rischio assegnato al
cliente  e  devono procedere ad aggiornare i dati e la documentazione
riferita  al  cliente  quando  vengono  a conoscenza di variazioni o,
comunque,  quando  lo  ritengono  necessario in relazione a verifiche
effettuate.  Momento opportuno per la verifica e' quello in cui viene
richiesta  l'esecuzione  di  una  transazione  rilevante  o in cui si
rileva un cambiamento sostanziale nell'operativita' del cliente.

   4.  Qualora  cliente sia una societa' o un ente, ovvero qualora il
cliente operi per conto di una societa' o di un ente, l'intermediario
deve  ottenere  sufficienti  evidenze sull'identita' del soggetto per
conto  del  quale  il cliente agisce nonche' informazioni dettagliate
sul  rapporto  di rappresentanza. Dal cliente devono essere acquisite
informazioni circa la struttura della societa' al fine di determinare
gli  amministratori e i proprietari effettivi di tale societa' o ente
e  i  soggetti  che  hanno  il  controllo. Qualora sia necessaria una
verifica   circa   le   attestazioni   fornite  dalla  clientela,  le
informazioni  a  disposizione  dovranno  essere verificate con quelle
desumibili da pubblici registri o archivi commerciali.

   5.  Gli  intermediari  devono  attuare  un  regolare  programma di
formazione  del  personale  (dipendenti  e  collaboratori)  affinche'
questo  sia  costantemente  aggiornato  e  addestrato sulle procedure
poste  in  essere  per  addivenire  ad  un'adeguata  conoscenza della
clientela.  L'impostazione  dei  corsi puo' differire a seconda delle
diverse esigenze sottese all'operativita' del personale.



                             TITOLO III

           Acquisizione e conservazione delle informazioni


                    1. Obblighi di registrazione

   1. Gli obblighi di registrazione sussistono:

    - in sede di accensione, variazione e chiusura di conti, depositi
e altri rapporti continuativi, sia nominativi che al portatore;
    - per   ogni   operazione   che   comporti   la   trasmissione  o
movimentazione  di  mezzi  di pagamento di importo superiore a 12.500
euro. Rilevano in tale ambito anche le operazioni frazionate.

   2.  La  registrazione  in  archivio  unico informatico deve essere
effettuata  tempestivamente  e,  comunque,  non  oltre  il trentesimo
giorno  successivo  al  compimento  dell'operazione  o dall'apertura,
variazione e chiusura del rapporto.

   3.  Per  le  imprese  e gli enti assicurativi, il termine suddetto
decorre dal giorno in cui hanno ricevuto i dati da parte degli agenti
e  degli  altri collaboratori autonomi, i quali, a loro volta, devono
inoltrare i dati stessi entro trenta giorni. Nell'intervallo di tempo
eventualmente  intercorrente  fra  l'effettuazione delle operazioni e
l'immissione  dei dati e delle informazioni nell'archivio, al fine di
assicurarne   la   facile   reperibilita',  gli  intermediari  devono
mantenerne   evidenza,   anche  presso  le  unita'  e  gli  operatori
distaccati.


     2.Informazioni da acquisire e registrare: principi generali

   1.  Le  informazioni  da  registrare  con  le  modalita' contenute
nell'allegato  tecnico  al  decreto  ministeriale  7  luglio  1992  e
nell'allegato n. 10 delle presenti istruzioni sono:

    a)   con  riferimento  all'operazione,  la  data  e  la  causale,
l'importo   e   i  dati  identificativi  del  soggetto  che  effettua
l'operazione in proprio o per conto terzi e i dati identificativi del
soggetto per conto del quale l'operazione stessa viene eseguita;
    b)   con   riferimento   a   conti,  depositi  o  altri  rapporti
continuativi,  la  data,  i  dati  identificativi  del titolare e dei
delegati  ad  operare  per conto del titolare del rapporto, il codice
del rapporto.

   2.  Per  "data" si intende quella di effettuazione dell'operazione
direttamente presso l'intermediario ovvero, negli altri casi, la data
in  cui si acquisiscono gli elementi necessari alla contabilizzazione
dell'operazione.

   Per  "causale"  si intende la tipologia dell'operazione in base al
codice   attribuito  dall'UIC  (causale  analitica).  L'elenco  delle
causali e' riportato nel Titolo V delle presenti istruzioni;

   Per  "importo"  dell'operazione si intende l'ammontare complessivo
dei   mezzi   di   pagamento.   Nell'indicazione  dell'importo  delle
operazioni  deve  essere  evidenziata,  mediante  apposito codice, la
parte  in contanti. Le registrazioni degli importi espressi in valuta
estera  vanno  effettuate  nel  controvalore  in  euro  al  cambio di
effettiva  negoziazione ovvero, in mancanza, al cambio indicativo del
giorno  precedente l'operazione; in ogni caso, deve essere conservata
evidenza della valuta estera in cui l'operazione e' espressa. Ai fini
dell'individuazione  del valore delle operazioni, non deve procedersi
alla  compensazione  di operazioni di segno contrario poste in essere
dallo stesso cliente.

   3.  Nel  caso  di  ordini  di pagamento o accreditamento, dovranno
essere  indicati il beneficiario e l'ordinante e gli intermediari che
danno attuazione all'operazione.

   In  particolare,  l'intermediario  che  interviene  per  conto del
soggetto ordinante e' tenuto a registrare:

    a)  i dati identificativi di chi effettua l'operazione in proprio
o  per  conto  di terzi, nel qual caso dovranno essere forniti i dati
identificativi  del  soggetto per conto del quale l'operazione stessa
viene eseguita;
    b)  gli  estremi  (nome,  cognome  o denominazione sociale e, ove
noti, indirizzo, sede o paese estero) del beneficiario;
    c)   l'intermediario  (denominazione  e  localizzazione  o  paese
estero)  presso  il  quale  deve  essere  effettuato  il  pagamento o
l'accredito dell'importo.

   L'intermediario   che   interviene   per  conto  del  beneficiario
registra:

    a)  i  dati  identificativi  del beneficiari o dell'operazione in
proprio  o  per  conto terzi, nel qual caso dovranno essere forniti i
dati  identificativi  del  soggetto  per conto del quale l'operazione
stessa viene eseguita;
    b)  gli  estremi  (nome,  cognome  o denominazione sociale e, ove
noti, indirizzo, sede o paese estero) dell'ordinante;
    c)   l'intermediario  (denominazione  e  localizzazione  o  paese
estero) presso il quale l'ordine e' stato disposto.


   3. Ulteriori informazioni da acquisire e registrare

   1.  Per consentire l'effettuazione di analisi statistiche dei dati
aggregati  di  cui  all'art. 5, comma 10, della legge antiriciclaggio
con le modalita' precisate nel decreto del Ministro del Tesoro del 21
luglio   2000,   nell'archivio  unico  informatico  gli  intermediari
abilitati sono tenuti a:

    a)  completare,  ai  fini  della  descrizione  della tipologia di
operazione,  i  dati  relativi  a  conti,  depositi ed altri rapporti
continuativi,  con l'indicazione della settorizzazione dell'attivita'
economica   del  soggetto  titolare,  secondo  le  codifiche  emanate
dall'UIC;
    b)  riportare  le medesime codifiche all'atto della registrazione
di   operazioni  effettuate  su  conti,  depositi  e  altri  rapporti
continuativi;
    c)   mantenere  evidenza,  ai  fini  delle  aggregazioni  per  le
segnalazioni periodiche all'UIC, delle sole operazioni in contanti di
importo   inferiore   a   12.500  euro  che,  prese  inizialmente  in
considerazione  quali  possibili  parti  di  un'unica  operazione  di
importo  complessivo  superiore  al suddetto limite, non abbiano, nel
termine  di  cui  al  comma  2  dell'art.  5 del regolamento, formato
oggetto di registrazione nell'archivio unico.

   2.  Per le operazioni e i rapporti intrattenuti dagli intermediari
abilitati   aventi   sede   o  succursale  in  Italia  con  organismi
internazionali,  autorita'  governative  di  Stati  esteri  ed uffici
postali  esteri, vanno acquisiti e registrati il codice dell'anagrafe
dei  corrispondenti  esteri attribuito (o da attribuire) dall'UIC, la
data,  il codice Paese estero e, per le sole operazioni, la causale e
l'importo.


                    4. Obblighi di conservazione

   1.  Le  informazioni  registrate  nell'archivio  unico informatico
devono  essere  conservate  per i dieci anni successivi al compimento
dell'operazione o alla chiusura del rapporto.



                              TITOLO IV

      Modalita' di registrazione in archivio unico informatico


                1. Principi generali di registrazione

   1.  La  registrazione  relativa a conti depositi ed altri rapporti
continuativi  va tenuta unicamente dall'intermediario cui e' imputato
il   rapporto,  ancorche'  l'identificazione  sia  effettuata  presso
l'intermediario che viene in contatto con la clientela.

   2.  L'apertura  di rapporti di delega ad operare su conti depositi
ed  altri  rapporti  continuativi puo' essere effettuata valorizzando
l'attributo  A52  con il codice 25 tante volte quante sono i delegati
o,  alternativamente,  inserendo  i  dati dei delegati ad operare nel
raggruppamento   informativo  E  (previsto  negli  standards  tecnici
dell'archivio  unico  informatico  di  cui  all'allegato  al  decreto
ministeriale  del  7 luglio 1992) se i rapporti di delega sono aperti
contestualmente  al  rapporto  principale.  Le  stesse  modalita'  di
registrazione si applicano in caso di chiusura dei rapporti di delega
(l'attributo  A52  deve  essere  valorizzato  rispettivamente  con il
codice 28 ovvero codice 26).

   3.   La   registrazione   relativa   alle   operazioni  va  tenuta
dall'intermediario che viene in contatto con la clientela.

   4.  Ciascun  intermediario  deve registrare le operazioni disposte
dalla   clientela   secondo   le   causali  indicate  nelle  presenti
istruzioni.

   5. Nel caso di transazioni regolate mediante ordini di pagamento o
di  accreditamento,  gli  intermediari di cui all'articolo 3, lettere
a),  b)  e  c) del Titolo I delle presenti istruzioni che operano per
conto  dell'ordinante e quelli che operano per conto del beneficiario
registrano  gli  ordini  di  pagamento o di accreditamento; gli altri
intermediari  di cui all'articolo 3, lettere a), b) e c) del Titolo I
delle presenti istruzioni che si dovessero interporre nell'esecuzione
di  detti trasferimenti devono limitarsi a curare la trasmissione dei
dati   informativi  necessari  per  la  registrazione.  L'obbligo  di
registrazione   sussiste   altresi'   per  gli  intermediari  di  cui
all'articolo  3,  lettere  da d) a h) e da l) a o) del Titolo I delle
presenti  istruzioni,  beneficiari dei mezzi di pagamento o ordinanti
il  trasferimento.  I  dati  concernenti  le  suddette operazioni non
dovranno  essere  inseriti  nelle  segnalazioni  mensili aggregate da
inviare all'UIC.

   6.  Nel  caso  di ordini di pagamento o accreditamento provenienti
dall'estero,  l'intermediario di cui all'articolo 3, lettere a), b) e
c)  del Titolo 1 delle presenti istruzioni tenuto alla registrazione,
oltre  ad  acquisire  i  dati  identificativi  del beneficiario, deve
comunque   indicare  l'intermediario  estero  intervenuto  per  conto
dell'ordinante   e,   ove   noti,   il  paese  e  le  generalita'  di
quest'ultimo.  Qualora  il  trasferimento  dei  fondi  a  favore  del
beneficiario  avvenga  per il tramite di piu' intermediari nazionali,
le  informazioni  relative all'intermediario ed all'ordinante estero,
acquisite  dal  primo  intermediario  nazionale  intervenuto,  devono
comunque  essere trasmesse all'intermediario del beneficiario, di cui
all'articolo  3,  lettere  a),  b)  e  c),  del  Titolo I tenuto alla
registrazione dell'operazione nell'archivio unico informatico.

   7.  Nel  caso di ordini di pagamento in cui un cliente figura come
ordinante ed uno degli intermediari di cui all'articolo 3, lettere da
d)  a  h)  e da l) a o) del Titolo I delle presenti istruzioni figura
come    beneficiario,    sussiste    l'obbligo    di    registrazione
dell'operazione  per  gli intermediari di cui all'articolo 3, lettere
a),  b)  e  c)  del  Titolo I delle presenti istruzioni che curano il
trasferimento.  In  particolare,  chi  opera per conto dell'ordinante
imputa  l'operazione al cliente; chi opera per conto del beneficiario
imputa  l'operazione all'intermediario di cui all'articolo 3, lettere
da d) a h) e da l) a o) del Titolo I delle presenti istruzioni.

   Parimenti,  nel caso di ordini di accreditamento in cui il cliente
figura come beneficiario e uno degli intermediari di cui all'articolo
3,  lettere  da  d)  a  h)  e  da l) a o) del Titolo I delle presenti
istruzioni   figura   come   ordinante,   chi  opera  per  conto  del
beneficiario  imputa  al  cliente; chi opera per conto dell'ordinante
imputa l'operazione all'intermediario di cui all'articolo 3, lettere,
da d) a h) e da l) a o) del Titolo 1 delle presenti istruzioni.

   8.  Le  societa'  fiduciarie che eseguono operazioni per conto del
cliente   mediante  intestazione  fiduciaria  devono  procedere  alla
registrazione  di  dette operazioni nel proprio archivio informatico.
Qualora le operazioni siano eseguite attraverso ordini di pagamento o
accreditamento  disposti  o  ricevuti  presso gli intermediari di cui
all'articolo  3,  lettere  a),  b)  e  c) del Titolo I delle presenti
istruzioni,  con  sede in Italia o all'estero, le societa' fiduciarie
devono     riportare     i     dati     completi     del     soggetto
(ordinante/beneficiario)  per  conto  del quale agiscono, gli estremi
del  soggetto  controparte, l'intermediario del soggetto controparte.
L'intermediario di cui all'articolo 3, lettere a), b) e c) del Titolo
I  delle  presenti  istruzioni  che da' esecuzione agli ordini di cui
sopra non effettua registrazione sotto il nome della fiduciaria.

   9. Qualora un'operazione venga disposta con un ordine di pagamento
o  di  accreditamento avvalendosi di conti, depositi o altri rapporti
continuativi  esistenti  all'estero, l'obbligo di registrazione grava
sull'intermediario italiano ordinante o beneficiario.

   10.  Le  operazioni  relative a rapporti intestati a piu' soggetti
vanno  riferite  a  tutti gli intestatari. Per la registrazione, puo'
essere   indicato  il  solo  numero  del  rapporto,  in  presenza  di
un'anagrafe che comunque consenta di individuare tutti i contestatari
e  garantisca la possibilita' di trarre evidenze aziendali integrate.
Devono  essere comunque registrati i dati identificativi dei soggetti
che eseguono le operazioni.


   2.  Eccezioni  agli  obblighi  di identificazione, registrazione e
conservazione

   1.  Gli  obblighi, nei termini sopra riportati, non sussistono per
le operazioni e i rapporti posti in essere tra intermediari abilitati
quando  operano  in  nome  e per conto proprio; l'esenzione opera per
ambedue gli intermediari abilitati.

   2.  Gli  obblighi,  nei  termini  sopra  riportati, non sussistono
altresi'  per  le  operazioni  ed  i  rapporti  posti  in  essere tra
intermediari  abilitati  quando  operano  in nome proprio e per conto
terzi e pertanto le operazioni e/o i rapporti non sono esplicitamente
riconducibili  ad  un  cliente;  l'esenzione  opera  per  ambedue gli
intermediari abilitati.

   3.  Parimenti,  gli  obblighi  non sussistono per gli intermediari
abilitati  in relazione alle operazioni e ai rapporti posti in essere
con  enti  creditizi  e  finanziari e le imprese di assicurazione che
esercitano    l'attivita'    di    assicurazione    diretta   diversa
dall'assicurazione  sulla  vita  debitamente autorizzate ai sensi del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e le relative succursali
-  cosi' come definiti all'articolo 1, lettera A) e lettera B) n. 2),
3)  e  4)  della direttiva (3) - situati ed autorizzati ad operare in
Stati  membri dell'Unione europea, nonche' con soggetti cui sia stato
attribuito dall'UIC il codice di corrispondente bancario estero.

   4.  Le  deroghe  in  questione  non si applicano alle operazioni e
rapporti  posti  in  essere  con  e da soggetti privi di insediamenti
fisici in alcun paese.

   5.  In caso di materiali movimentazioni di contante e di titoli al
portatore  tra  intermediari  abilitati  italiani ed enti creditizi e
finanziari  e  le imprese di assicurazione che esercitano l'attivita'
di   assicurazione  diretta  diversa  dall'assicurazione  sulla  vita
debitamente  autorizzate ai sensi del decreto legislativo 7 settembre
2005,  n.  209  e  le  relative  succursali  -  cosi'  come  definiti
all'articolo 1 lettera A e lettera B n. 2), 3) e 4) della direttiva -
situati  in Stati membri dell'Unione europea, anche per il tramite di
vettori  specializzati,  gli  intermediari  nazionali  si limitano ad
acquisire  e registrare la data, la causale, il codice Paese estero e
l'importo  dell'operazione,  distinguendo mediante apposito codice la
parte in contante, il codice dell'anagrafe dei corrispondenti bancari
esteri   rilasciato   dall'UIC   ovvero   in  mancanza  indicando  la
denominazione sociale di detti intermediari.

   6.   Gli   intermediari   non   sono   tenuti   agli  obblighi  di
identificazione  e di registrazione per i rapporti intrattenuti e per
le  operazioni  poste in essere dalle societa' di gestione accentrata
di  strumenti  finanziari,  dalle  societa'  di  gestione dei mercati
regolamentati  di  strumenti finanziari e dai soggetti che gestiscono
strutture  per  la  negoziazione  di  strumenti finanziari e di fondi
interbancari,  dalle societa' di gestione dei servizi di liquidazione
delle  operazioni su strumenti finanziari, dalle societa' di gestione
dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti
finanziari, dagli uffici della pubblica amministrazione.

   Resta fermo in capo agli intermediari l'obbligo di identificazione
del cliente e di registrazione delle operazioni che il cliente compie
in contropartita con i suddetti soggetti.

   7.  Gli  obblighi  sono altresi' esclusi per i conti, i depositi e
gli  altri  rapporti continuativi intrattenuti dagli intermediari con
le  sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, la Banca d'Italia e
l'UIC.

   8.  Non sono sottoposte a registrazione le operazioni contabili di
accredito  e  addebito relative ai Titoli di Stato effettuate, presso
lo stesso intermediario, tra rapporti recanti identica intestazione.

   9.  Gli  intermediari  con  funzioni  di  capogruppo,  o esercenti
l'attivita'  nei  confronti  del  gruppo,  che  provvedono a regolare
rapporti  di  debito  e  credito  tra le societa' dello stesso gruppo
attraverso movimenti scritturali che non danno luogo ad una effettiva
trasmissione  o movimentazione di mezzi di pagamento, non sono tenuti
agli obblighi di registrazione.



                              TITOLO V

                 Causali analitiche e loro utilizzo


                        1. Principi generali

   1.  Ciascun  intermediario  deve registrare le operazioni disposte
dalla  clientela  nel  rispetto  dei  principi  sopra  indicati e con
l'ausilio delle causali analitiche di seguito specificate.

   2.  Di  seguito  sono  fornite indicazioni circa la codifica delle
causali  analitiche,  le  istruzioni  per  il corretto utilizzo delle
stesse  ed  i  criteri  di  raccordo  tra  causali analitiche e voci,
distinte  a  seconda della tipologia di intermediari. Nella tabella 1
sono  riportate  le  causali  utilizzabili da banche, poste, societa'
fiduciarie  e IMEL ed i criteri di raccordo con le causali sintetiche
(voci).  Nella  tabella 2 sono riportate le causali che devono essere
utilizzate  dalle  SGR e SICAV, nella tabella 3 le causali che devono
essere utilizzate dalle SIM e dagli agenti di cambio, nella tabella 4
le   causali   che   devono   essere   utilizzate  dalle  imprese  di
assicurazione,   nella   tabella  5  le  causali  che  devono  essere
utilizzate  dalle societa' di riscossione tributi, nella tabella 6 le
causali  che  devono essere utilizzate dagli intermediari finanziari,
dai cambiavalute e dai confidi.

   3. Per voci si intendono le causali sintetiche attraverso cui sono
trasmessi  dagli intermediari abilitati all'UIC i dati aggregati. Per
le  modalita' di inoltro dei dati aggregati e per l'elencazione delle
voci si rimanda al Titolo VI delle presenti istruzioni.

   4. L'attribuzione dei segni (D/A) e' finalizzata alla rilevazione,
da  parte  dell'UIC,  dei  dati  aggregati. Detti segni evidenziano i
flussi che si attivano da o verso gli intermediari stessi.

   Di  norma  si  diversificano  a  seconda  che  il cliente effettui
l'operazione  a  valere sui conti o depositi ("operazioni eseguite su
conti")  ovvero  utilizzi esclusivamente altri mezzi di pagamento e/o
titoli  al  portatore  ("operazioni  eseguite  per  cassa")  che  non
transitano  sui  conti  o depositi. In alcuni casi l'attribuzione del
segno e' univoca per esigenze specifiche di rilevazione.


                               Parte I

              Banche, Poste, Societa' Fiduciarie e IMEL


                    1. Causali analitiche e voci

   1.  Nella  tabella seguente sono riportate le causali utilizzabili
da banche, poste, societa' fiduciarie e IMEL ed i criteri di raccordo
con  le causali sintetiche (voci). Sono inoltre indicate le modalita'
di utilizzo di alcune delle causali in essa contenute.


     CRITERI DI RACCORDO TRA CAUSALI ANALITICHE E VOCI tabella 1

   Causale Descrizione causale analitica segno voce segno voce
   analitica  operazione  eseguita  su  conto operazione eseguita per
cassa

3 |Versamento contante a mezzo sport. autom. cassa continua|A|2 | |
---------------------------------------------------------------------
  |Versamento di contante a mezzo sport. utom. altro       | |  | |
4 |istituto                                                |A|2 | |
---------------------------------------------------------------------
5 |Prelevamento a mezzo sport. autom. stesso intermediario |D|3 | |
---------------------------------------------------------------------
6 |Accredito per incassi con addebito in c/c preautorizzato|A|12| |
---------------------------------------------------------------------
  |Accredito per incassi con addebito in c/c non preaut. o | |  | |
7 |per cassa                                               |A|12| |
---------------------------------------------------------------------
10|Emissione assegni circolari e titoli similari vaglia    |D|9 |D|9
---------------------------------------------------------------------
13|Addebito per estinzione assegno (4)                     |D|5 | |
---------------------------------------------------------------------
14|Cedole, dividendi e premi estratti                      |A|26|D|27
---------------------------------------------------------------------
15|Rimborso finanziamenti (mutui, prestiti personali, etc.)|D|23|A|22
---------------------------------------------------------------------
26|Disposizione a favore di ... (5)                        |D|17|D|17
---------------------------------------------------------------------
29|Accrediti o incasso RI.BA                               |A|12|D|13
---------------------------------------------------------------------
30|Accrediti o incasso effetti al S.B.F.                   |A|12|D|13
---------------------------------------------------------------------
31|Effetti ritirati                                        |D|13|A|12
---------------------------------------------------------------------
32|Effetti richiamati                                      |D|13|A|12
---------------------------------------------------------------------
  |Addebito o pagamento per utilizzo credito documentario  | |  | |
44|su estero                                               |D|19|A|18
---------------------------------------------------------------------
47|Accredito o incasso per utilizzo credito doc. su Italia |A|18|D|19
---------------------------------------------------------------------
48|Bonifico a favore d'ordine e conto (6)                  |A|16|A|16
---------------------------------------------------------------------
51|Emissione assegni turistici                             |D|9 |D|9
---------------------------------------------------------------------
52|Prelevamento con moduli di sportello                    |D|3 | |
---------------------------------------------------------------------
53|Addebito per utilizzo credito doc. su Italia            |D|19|A|18
---------------------------------------------------------------------
  |Ricavo effetti o assegni in lire e/o valuta estera al   | |  | |
56|d.i.                                                    |A|12|D|13
---------------------------------------------------------------------
64|Accrediti o incasso effetti presentati allo sconto      |A|12|D|13
---------------------------------------------------------------------
  |Accredito o incasso per utilizzo credito documentario da| |  | |
72|estero                                                  |A|18|D|19
---------------------------------------------------------------------
79|Disposizione di giro conto da altro interm. (7)         |A|16| |
---------------------------------------------------------------------
79|Disposizione di giro conto a altro interm. (8)          |D|17| |
---------------------------------------------------------------------
81|Accensione riporto titoli                               |A|36| |
---------------------------------------------------------------------
82|Estinzione riporto titoli                               |D|37| |
---------------------------------------------------------------------
84|Titoli scaduti o estratti                               |A|26|D|27
---------------------------------------------------------------------
91|Prelevamento a mezzo sport. aut. di altro intermediario |D|3 | |
---------------------------------------------------------------------
A1|Incasso assegno circolare                               | |  |D|7
---------------------------------------------------------------------
A2|Incasso proprio assegno                                 |D|3 | |
---------------------------------------------------------------------
A3|Cambio assegni di terzi                                 | |  |D|1
---------------------------------------------------------------------
A7|Erogazione finanziamenti diversi e prestiti personali   |A|22|D|23
---------------------------------------------------------------------
A8|Prelievi a valere su crediti semplici                   |D|3 | |
---------------------------------------------------------------------
AA|Bonifico dall'estero (9)                                |A|16|A|16
---------------------------------------------------------------------
AA|Bonifico per l'estero (10)                              |D|17|D|17
---------------------------------------------------------------------
  |Disposizione giro tra conti diversamente intestati      | |  | |
AF|(stesso intermediario) beneficiario (11)                |A|16| |
---------------------------------------------------------------------
  |Disposizione giro tra conti diversamente intestati      | |  | |
AF|(stesso intermediario) ordinante (12)                   |D|17| |
---------------------------------------------------------------------
  |Disposizione di giro conto (stesso intermediario) -     | |  | |
B7|ordinante (13)                                          |D|79| |
---------------------------------------------------------------------
  |Disposizione di giro conto (stesso intermediario) -     | |  | |
B8|beneficiario (14)                                       |A|78| |
---------------------------------------------------------------------
BA|Vendita a pronti titoli e diritti di opzione            |A|26|D|27
---------------------------------------------------------------------
BB|Acquisto a pronti titoli e diritti di opzione           |D|27|A|26
---------------------------------------------------------------------
BE|Sottoscrizione titoli e/o Fondi Comuni                  |D|43|A|38
---------------------------------------------------------------------
BF|Rimborso titoli e/o Fondi Comuni                        |A|42|D|39
---------------------------------------------------------------------
BI|Erogazione finanziamento import                         |A|22|D|23
---------------------------------------------------------------------
BL|Rimborso finanziamento import                           |D|23|A|22
---------------------------------------------------------------------
BM|Erogazione finanziamento export                         |A|22|D|23
---------------------------------------------------------------------
BN|Rimborso finanziamento export                           |D|23|A|22
---------------------------------------------------------------------
BP|Incasso rimesse documentate da o per l'estero           |A|18|D|19
---------------------------------------------------------------------
BQ|Pagamento rimesse documentate da o per l'estero         |D|19|A|18
---------------------------------------------------------------------
BR|Ritiro titoli allo sportello (15)                       | |  |D|51
---------------------------------------------------------------------
BS|Consegna titoli allo sportello (16)                     | |  |A|50
---------------------------------------------------------------------
BT|Rimborso su libretti di risparmio                       | |  |D|11
---------------------------------------------------------------------
BU|Deposito su libretti di risparmio                       | |  |A|10
---------------------------------------------------------------------
BV|Estinzione certificati di deposito, Buoni Fruttiferi    |A|42|D|39
---------------------------------------------------------------------
BZ|Emissione certificati di deposito, Buoni Fruttiferi     |D|43|A|38
---------------------------------------------------------------------
CO|Vendita d'oro e metalli preziosi                        |A|68|D|69
---------------------------------------------------------------------
C1|Trasferimento titoli tra dossier (uscita) (17)          |D|53| |
---------------------------------------------------------------------
C2|Trasferimento titoli tra dossier (immissione) (18)      |A|52| |
---------------------------------------------------------------------
C3|Trasferimento titoli da altro Istituto (19)             |A|56| |
---------------------------------------------------------------------
C4|Trasferimento titoli a altro Istituto (20)              |D|57| |
---------------------------------------------------------------------
  |Immissione dossier titoli a fronte conto divers.        | |  | |
C5|Intestato (21)                                          |A|58| |
---------------------------------------------------------------------
  |Uscita dossier titoli a fronte conto divers. Intestato  | |  | |
C6|(22)                                                    |D|59| |
---------------------------------------------------------------------
  |Versamento o consegna di contante e/o titoli al         | |  | |
  |portatore da parte di banche o succursali situate       | |  | |
C7|all'estero                                              |A|62|A|62
---------------------------------------------------------------------
  |Prelievo o ritiro di contante e/o titoli al portatore da| |  | |
C8|parte di banche o succursali situate all'estero         |D|63|D|63
---------------------------------------------------------------------
C9|Acquisto d'oro e metalli preziosi                       |D|69|A|68
---------------------------------------------------------------------
D0|Conversione banconote in euro                           | |  |A|70
---------------------------------------------------------------------
D1|Versamento di contante                                  |A|2 | |
---------------------------------------------------------------------
D2|Versamento di titoli di credito                         |A|4 | |
---------------------------------------------------------------------
D3|Versamento titoli di credito con resto                  |A|4 | |
---------------------------------------------------------------------
D4|Versamento assegno circolare                            |A|6 | |
---------------------------------------------------------------------
D5|Versamento titoli di credito e contante                 |A|8 | |
---------------------------------------------------------------------
D6|Accredito o incasso per contratti derivati              |A|32|D|33
---------------------------------------------------------------------
D7|Addebito o pagamento per contratti derivati             |D|33|A|32
---------------------------------------------------------------------
D8|Estinzione polizze assicurative ramo vita               |A|48|D|47
---------------------------------------------------------------------
D9|Sottoscrizione polizze assicurative ramo vita           |D|49|A|46
---------------------------------------------------------------------
DA|Incasso tramite POS                                     |A|72| |
---------------------------------------------------------------------
DA|Insoluti RI.BA.                                         |D|73|A|72
---------------------------------------------------------------------
DA|Pagamento o disposizione a mezzo sport. aut.            |D|73| |
---------------------------------------------------------------------
DA|Effetti insoluti o protestati                           |D|73| |
---------------------------------------------------------------------
DA|Pagamento tramite POS                                   |D|73| |
---------------------------------------------------------------------
DA|Pagamento per utilizzo carte di credito                 |D|73|A|72
---------------------------------------------------------------------
DA|Pagamenti diversi                                       |D|73|A|72
---------------------------------------------------------------------
DA|Assegni bancari insoluti o protestati                   |D|73| |
---------------------------------------------------------------------
DA|Incasso in contante note spesa "vouchers"               | |  |D|73
---------------------------------------------------------------------
DA|Incasso di documenti su Italia                          |A|72|D|73
---------------------------------------------------------------------
DA|Pagamento di documenti su Italia                        |D|73|A|72
---------------------------------------------------------------------
DA|Storni RI.BA. (a credito)                               |A|72|D|73
---------------------------------------------------------------------
DA|Storni RI.BA. (a debito)                                |D|73|A|72
---------------------------------------------------------------------
DA|Aumento di capitale e/o operazioni societarie (23)      |A|72|D|73
---------------------------------------------------------------------
DA|Aumento di capitale e/o operazioni societarie (24)      |D|73|A|72
---------------------------------------------------------------------
  |Locazione (fitto, leasing ecc.) e premi ass. (escluso   | |  | |
DA|ramo vita)                                              |D|73|A|72
---------------------------------------------------------------------
DB|Vendita banconote estere contro lire (euro)             |A|74|A|74
---------------------------------------------------------------------
DC|Acquisto banconote estere contro lire (euro)            |D|75|D|75
---------------------------------------------------------------------
DD|Disposizioni di incasso preautorizzato impagate         |D|79| |
---------------------------------------------------------------------
DD|Pagamento utenze                                        |D|79|A|78
---------------------------------------------------------------------
DD|Commissioni                                             |D|79|A|78
---------------------------------------------------------------------
DD|Imposte e tasse                                         |D|79|A|78
---------------------------------------------------------------------
DD|Canone cassette sic. e custodia valori                  |D|79|A|78
---------------------------------------------------------------------
DD|Contributi assicurativi e previdenziali                 |D|79|A|78
---------------------------------------------------------------------
DD|Diritti di custodia e amministrazione titoli            |D|79|A|78
---------------------------------------------------------------------
DD|Accredito/incasso per emolumenti                        |A|78|D|79
---------------------------------------------------------------------
DD|Disposizione per emolumenti (25)                        |D|79| |
---------------------------------------------------------------------
DD|Esecuzione mandati di pagamento (26)                    |A|78|D|79
---------------------------------------------------------------------
DD|Assegno copertura garantita                             |D|79|A|78
---------------------------------------------------------------------
DD|Restituzione di assegni o vaglia irregolari             |D|79| |
---------------------------------------------------------------------
DD|Esecuzione reversali di incasso (27)                    |D|79|A|78
---------------------------------------------------------------------
DD|Accrediti o incasso per sconto effetti diretti          |A|78|D|79
---------------------------------------------------------------------
DD|Competenze di sconto                                    |D|79| |
---------------------------------------------------------------------
DD|Spese                                                   |D|79|A|78
---------------------------------------------------------------------
DD|Valori bollati                                          |D|79|A|78
---------------------------------------------------------------------
DD|Costo libretto assegni                                  |D|79|A|78
---------------------------------------------------------------------
DD|Commissioni e spese su operazioni in titoli             |D|79|A|78
---------------------------------------------------------------------
DD|Commissioni e spese su operazioni estero                |D|79|A|78
---------------------------------------------------------------------
DD|Interessi e competenze (a credito)                      |A|78|D|79
---------------------------------------------------------------------
DD|Interessi e competenze (a debito)                       |D|79|A|78
---------------------------------------------------------------------
DE|Estinzione carte prepagate                              |A|28|D|83
---------------------------------------------------------------------
DF|Emissione carte prepagate (emissione/ricarica)          |D|29|A|82
---------------------------------------------------------------------
  |Trasferimento di denaro contante e titoli al port. ex   | |  | |
U1|art. 1 l. 197 (cedente)                                 | |  |A|66
---------------------------------------------------------------------
  |Trasferimento di denaro contante e titoli al port. ex   | |  | |
U1|art.1 l. 197 (ricevente)                                | |  |D|67
---------------------------------------------------------------------
U2|Consegna di mezzi di pagamento da parte clientela di    | |  |A|80
---------------------------------------------------------------------
U2|Ritiro di mezzi di pagamento da parte di clientela      | |  |D|81
---------------------------------------------------------------------
U3|Versamento contante < 12.500 euro                       |A|76| |
---------------------------------------------------------------------
U4|Prelevamento contante < 12.500 euro                     |D|77| |

   D1  Versamento  di contante: la causale accoglie esclusivamente le
operazioni che si sostanziano in un versamento effettivo di banconote
nonche'  in  un versamento di contante virtuale; in quest'ultimo caso
deve essere riportato nel flag A23 il valore 0.

   D2   Versamento   di   titoli  di  credito:  la  causale  accoglie
indistintamente titoli di credito su piazza e fuori piazza.

   D3  Versamento  di  titoli  di credito con resto: conformemente al
principio  per  cui  non  possono essere effettuate compensazioni tra
operazioni  di  segno contrario disposte dallo stesso soggetto, nella
causale  deve essere indicato l'importo totale dei titoli versati. Il
contante  ritirato,  se  di  importo  superiore  ai  12.500 euro o al
diverso  limite stabilito per i casi di frazionamento, va individuato
autonomamente con la causale 52 Prelevamento con moduli di sportello.

   D4   Versamento   di   assegno   circolare:  la  causale  accoglie
indistintamente  gli  assegni  emessi dallo stesso intermediario o da
intermediario diverso.

   Nel  caso  di  versamento  composito  (versamento  di contante e/o
titoli  di  credito  e/o  assegni  circolari)  di  valore complessivo
superiore ai 12.500 euro, devono essere valorizzate le causali D1 e/o
D2  e/o  D4, anche se ciascuna per importi singolarmente inferiori al
predetto limite, con l'attivazione dell'attributo di connessione A53.
L'attributo  A22  (flag  frazionata) deve inoltre riportare il valore
"0".  La medesima modalita' di registrazione deve essere osservata in
caso  di  versamento composito effettuato per mezzo di cassa continua
(causali 3 e/o D2 e/o D4).

   D5  Versamento  di  titoli  di credito e contante: la causale deve
essere attivata ai fini della rilevazione delle operazioni frazionate
in caso di versamento composito (versamento di contante e/o titoli di
credito  e/o  assegni  circolari)  di valore complessivo inferiore ai
12.500   euro.   Deve   essere  riportato  nell'attributo  A22  (flag
frazionata)  il valore "1". Deve essere indicata la parte eseguita in
contante.

   D6/D7   accredito-incasso   /   addebito-pagamento  per  contratti
derivati:  le  causali  accolgono tutte le movimentazioni connesse al
regolamento  delle  operazioni di cui all'art . 1, comma 2, lett. f),
g),  h),  i)  e j) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, a
qualsiasi   titolo   effettuate   (margini,   differenziali,   premi,
esecuzione   a  scadenza).  Le  registrazioni  devono  aver  riguardo
all'effettiva  movimentazione  avvenuta  e  non  devono  riferirsi ai
valori nozionali dei contratti.
   Devono  essere  utilizzate  anche  qualora  il  regolamento  delle
operazioni avvenga in titoli.
   Si  fa  presente  che l'operativita' in pronti contro termine deve
essere  registrata  attivando  queste  causali. La registrazione deve
essere eseguita all'effettivo valore di regolamento e anche quando il
pronti contro termine ha per oggetto titoli di Stato.
   L'operativita'    in    strumenti   derivati   non   comporta   la
movimentazione del dossier titoli.

   D8  Estinzione  polizze  assicurative  ramo  vita: la causale deve
essere  utilizzata in connessione alla liquidazione della prestazione
relativa ad una polizza vita o in caso di riscatto.

   D9  Sottoscrizione polizze assicurative ramo vita: la causale deve
essere  utilizzata  esclusivamente  per  la  registrazione  dei premi
pagati per la stipula di polizze di assicurazione sulla vita. I premi
pagati  a  fronte  della  stipula di polizze di diversa natura devono
essere registrati con la causale DA.

   D0   Conversione   banconote  in  euro:  la  causale  deve  essere
utilizzata  - a partire dall'introduzione dei biglietti denominati in
euro  -  a  fronte  della  conversione  in  euro  di  banconote di un
qualsiasi paese dell'area euro.

   DB/DC Vendita/Acquisto di banconote estere contro euro: le causali
devono  essere  utilizzate  per  le operazioni di cambio propriamente
dette e dunque per l'acquisto o la vendita di banconote estere contro
euro  o altre valute di un paese non appartenente all'area dell'euro,
con  l'attivazione  del flag valuta secondo le modalita' previste dal
decreto  del  Ministro  del  Tesoro 26 agosto 1998. Le causali devono
essere  attivate  sia  quando  la  negoziazione avviene per cassa sia
quando essa avviene con movimentazione di conto corrente.

   DE/DF  Estinzione/Emissione  carte  prepagate:  le  causali devono
essere  attivate  esclusivamente  per  il  rilascio,  la  ricarica  e
l'estinzione di carte emesse sia dietro versamento di denaro contante
che  con  addebito  in  conto.  Tali  causali  devono  inoltre essere
utilizzate per estinzione ed emissione di moneta elettronica.

   A2  Incasso proprio assegno: la causale accoglie anche gli assegni
che  il  cliente  ha  tratto su un conto in essere presso una diversa
dipendenza dello stesso intermediario.

   A3  Cambio  assegni  di  terzi: la causale deve essere valorizzata
anche nel caso in cui un soggetto effettui un'operazione di cambio di
assegno  tratto  dal  medesimo  a valere su un conto in essere presso
altro intermediario.

   B7/B8  Disposizioni  di  giro  conto:  le  causali  devono  essere
utilizzate  anche per operazioni di arbitraggio fra divise effettuate
su   conti   parimenti  intestati  presso  lo  stesso  intermediario,
attivando il flag valuta.

   AF  Disposizione  di  giro  tra  conti  diversamente intestati: la
causale  deve  essere  utilizzata  per  il trasferimento di fondi tra
soggetti   diversi   intestatari   di  rapporti  presso  il  medesimo
intermediario. Devono effettuarsi nell'archivio unico informatico due
distinte  registrazioni  aventi  come  operante,  rispettivamente, il
soggetto  che  ha  impartito l'ordine ed il soggetto beneficiario. Le
registrazioni   dovranno  inoltre  contenere  tulle  le  informazioni
elencate   nell'articolo  2,  comma  3,  Titolo  III  delle  presenti
istruzioni.
   La   causale  deve  essere  utilizzata  anche  per  operazioni  di
arbitraggio  fra  divise  effettuate  su conti diversamente intestati
presso lo stesso intermediario, attivando il flag valuta.

   BR/BS  Ritiro/Consegna  titoli  allo  sportello: le causali devono
essere  attivate  anche  in  connessione  ad operazioni principali di
diversa  natura  da  cui  consegue il ritiro o la consegna dei titoli
allo sportello.

   Segnalazione di operazioni sospette
   La  causale  DG  Cambio taglio biglietti deve essere utilizzata in
caso  di  operazioni di cambio di taglio di banconote effettuate allo
sportello  solamente  per  agevolare la codifica e la segnalazione di
operazioni  ritenute  sospette. Si fa presente che non e' prevista la
confluenza della causale in alcuna voce.


                             2. Bonifici

   La disposizione di bonifico da/per l'estero effettuata a valere su
un  conto denominato in valuta diversa da quella dell'ordine comporta
la  sola  registrazione  dell'operazione di bonifico, con attivazione
del  flag  valuta  e  non  anche  la registrazione dell'operazione di
cambio valuta.
   La   ricezione  di  un  bonifico  da  Paese  estero  sara'  sempre
registrata utilizzando la causale AA.
   L'importo  bonificato,  se  in valuta estera, andra' riportato nel
controvalore  in  euro, mentre l'apposito codice indichera' la divisa
in  cui il bonifico e' espresso. Cio' anche nel caso in cui l'importo
medesimo venga accreditato in conto corrente tenuto in valuta diversa
da quella dell'ordine.
   Nel  caso  di  bonifico  disposto a favore di piu' beneficiari per
importi   singoli  inferiori  a  12.500  euro,  qualora  non  vi  sia
coincidenza   tra   i  comuni  di  residenza  dei  beneficiari  e  le
localizzazioni delle banche riceventi, l'intermediario dell'ordinante
potra'  eseguire  un'unica  registrazione, riportando negli attributi
A33  ed  F  14 (denominazione in chiaro del comune, codice CAB, sigla
provincia)  i  propri  estremi (gia' indicati nell'attributo A12). In
tali  casi all'attributo F11 andra' riportata la dizione "BENEFICIARI
DIVERSI".


                       3. Operazioni in titoli

   Per  la  registrazione  delle  operazioni  di  acquisto  titoli  e
successiva  immissione  in  un  conto titoli intestato all'acquirente
presso  lo stesso intermediario deve essere impiegata la sola causale
BB (Acquisto titoli).
   Analogamente,  la vendita di titoli prelevati da dossier intestato
al venditore verra' registrata con la sola causale BA.
   L'acquisto e/o la vendita andranno registrati all'effettivo valore
di negoziazione.
   Rimane  ferma la necessita' di registrare il rapporto continuativo
consistente nel deposito titoli, all'atto della sua apertura.
   Qualora  all'acquisto  dei  titoli  faccia seguito il ritiro degli
stessi  allo  sportello,  ovvero  l'immissione in dossier intestato a
soggetto  diverso  dall'acquirente,  andranno effettuate due distinte
registrazioni  utilizzando  nel  primo  caso le causali BB e BR e nel
secondo le causali BB e C5 (Immissione titoli in dossier).
   Il  ritiro  o la movimentazione di titoli devono essere registrate
al valore nominale.
   Qualora  la  vendita  avvenga mediante consegna allo sportello dei
titoli,  ovvero  sia  collegata  all'uscita  dei  titoli  da  dossier
intestato  a  soggetto  diverso  dal  venditore, le due registrazioni
andranno  effettuate  nel  primo  caso  con  le causali BS e BA e nel
secondo con le causali C6 e BA.


                          4. Prestiti d'uso

   Fermo   restando   l'obbligo   di   registrazione   del   rapporto
continuativo,  l'operazione  di  consegna  e  ritiro  di  oro/metalli
preziosi  a  fronte  di  prestito  d'uso,  non  configurandosi  quale
movimentazione   dei   mezzi   di   pagamento,   non  e'  soggetta  a
registrazione  nell'archivio  unico  informatico.  Qualora a scadenza
l'estinzione   del  prestito  non  avvenga  con  la  restituzione  di
oro/metalli    preziosi,    ma   con   un'effettiva   operazione   di
acquisto/vendita, deve essere attivata la causale CO o C9.


                   5. Valorizzazione del contante

   Ai fini di una corretta registrazione delle operazioni eseguite in
contanti,  si  precisa  che  per  operazioni in contanti si intendono
esclusivamente  quelle  che  riflettono  una movimentazione fisica di
banconote. Per queste operazioni l'attributo A23 (flag contante) deve
essere   valorizzato   a  "1"  e  il  relativo  importo  va  inserito
nell'attributo B15.
   Si  riportano  di  seguito,  a titolo esemplificativo, fattispecie
operative  che,  pur  essendo  generalmente  trattate  per cassa, non
producono di norma alcuna movimentazione fisica di contante:
    - emissione  assegni circolari, titoli similari e vaglia mediante
addebito su conto;
    - estinzione  certificati  di  deposito  e  buoni  fruttiferi con
accredito di fondi su conto corrente o su libretti a risparmio;
    - rimborso  titoli  e/o quote di fondi comuni di investimento con
accredito di fondi su conto corrente o su libretti a risparmio;
    - cambio  assegni di terzi con contestuale richiesta di emissione
di assegni circolari o titoli similari;
    - incasso  proprio assegno con contestuale richiesta di emissione
di assegni circolari o titoli similari;
    - incasso   assegno   circolare   con  contestuale  richiesta  di
emissione di assegni circolari o titoli similari;
    - ritiro effetti;
    - incasso assegno proprio o di terzi con contestuale accredito su
libretto a risparmio.
    - operazioni  eseguite in connessione a prelevamenti o versamenti
a valere su depositi a risparmio.

   Per  le  operazioni  in  questione l'attributo A23 (Flag contante)
deve  riportare  il  valore  "0"  ed  il relativo importo va inserito
nell'attributo B15.
   In  caso  di  compresenza  di contante effettivo e virtuale, ferma
restando  la  valorizzazione  della  specifica  causale con l'importo
complessivo, l'attributo A23 (Flag contante) deve riportare il valore
"1"   e   l'importo   relativo  al  contante  effettivo  va  inserito
nell'attributo B15.

   Nell'aggregazione  dei  dati  da  inoltrare  all'UIC,  secondo  le
modalita'  indicate  nell'allegato  n.1,  per la determinazione della
"sommatoria   di   cui   contante"  andra'  preso  in  considerazione
l'attributo  B15  solo  per  le  registrazioni  aventi  il  flag  A23
valorizzato ad "1".
   Nelle causali sintetiche 76 (versamenti contanti ? 12.500 euro ) e
77  (prelevamenti  di  contanti  ?  12.500  euro)  saranno  riportate
esclusivamente le operazioni di versamento/prelevamento di banconote,
a   qualsiasi   titolo   effettuate,   che,   inizialmente  prese  in
considerazione  quali  possibili casi di frazionamento, non hanno poi
superato la soglia di 12.500 euro secondo quanto indicato all'art. 3,
comma  1,  lettera  c)  del  Titolo  III.  Le  causali  U3 e U4 vanno
valorizzate  solo  ai  fini della predetta segnalazione e non formano
oggetto di registrazione nell'archivio unico informatico.


                      6. Gestioni patrimoniali

   Gli   intermediari   gestori   devono   registrare  esclusivamente
l'apertura e/o la chiusura del rapporto continuativo con la clientela
e le movimentazioni di apporto iniziale, apporto successivo, prelievo
parziale  o  totale  effettuate  dalla  clientela, purche' di importo
superiore a 12.500 euro con la causale relativa al mezzo di pagamento
utilizzato.
   Pertanto,  tutte  le  operazioni di investimento e disinvestimento
disposte  dall'intermediario nell'ambito del rapporto di gestione del
patrimonio  affidatogli non devono essere registrate (ad esempio c.d.
switch di quote di fondi comuni).
   Le  medesime  modalita' di registrazione vanno seguite nel caso di
ordini  di acquisto o vendita impartiti dal cliente all'intermediario
non   nell'ambito  di  un  rapporto  di  gestione  patrimoniale,  che
comportano esclusivamente una diversa composizione del portafoglio.


             7. Prestazione del servizio di collocamento

   L'attivita'  di  mera  assegnazione  dei  titoli nell'ambito di un
consorzio  di  collocamento  non  rileva  ai  fini  degli adempimenti
concernenti   l'archivio  unico  informatico.  La  registrazione  del
rapporto  continuativo  (dossier  titoli)  e  delle  operazioni con i
sottoscrittori  grava,  infatti, sugli intermediari che instaurano un
diretto rapporto con la clientela.
   Il   soggetto   collocatore  dovra'  registrare  sia  il  rapporto
continuativo  con  il  soggetto conferente l'incarico di collocamento
che l'operazione di rimessa dei fondi allo stesso, salve le eccezioni
previste all'art. 14 del regolamento.


               8. Operazioni di finanziamento in pool

   In   relazione   all'accensione  del  rapporto  continuativo,  gli
obblighi  di identificazione e di registrazione devono essere assolti
sia  dalla  banca  capofila,  se  residente, sia dagli altri istituti
partecipanti  qualora  la posizione creditoria venga aperta da questi
ultimi direttamente nei confronti del soggetto finanziato.
   In relazione alla movimentazione dei mezzi di pagamento, l'obbligo
di  registrazione  non  sussiste  nel  caso  essa  intervenga  fra  i
partecipanti al pool, se intermediari abilitati.


9.  Operazioni  con la Repubblica di San Marino e lo Stato citta' del
                              Vaticano

   Nel caso di ordini di pagamento o accreditamento disposti a valere
su  conti,  depositi  o  altri rapporti continuativi esistenti presso
banche  site  nei  territori  della  Repubblica di San Marino e dello
Stato  Citta'  del Vaticano, i connessi obblighi di identificazione e
registrazione  sono  a carico dell'intermediario italiano ordinante o
beneficiario; in tali casi, debbono essere utilizzati rispettivamente
i codici paese 037 e 093.


                              Parte II

SGR, SICAV, SIM, Agenti di cambio, Imprese di assicurazione, Societa'
che  svolgono  il  servizio  di riscossione dei tributi, Intermediari
                  finanziari, Confidi, Cambiavalute


                    1. Causali analitiche e voci

   1.  Nelle  tabelle seguenti sono evidenziate le causali che devono
essere  utilizzate  da  parte  di  SGR, SICAV, SIM, agenti di cambio,
societa'  di  assicurazioni,  societa' di riscossione tributi e altri
intermediari finanziari per la registrazione dei flussi connessi alla
specifica attivita' esercitata secondo la disciplina di settore.

   2. Per evidenziare quelle transazioni che - ai sensi dell'art. 11,
comma  6 del regolamento e delle indicazioni contenute nelle presenti
istruzioni   (Titolo   IV  articolo  1  comma  5)  -  comportano  una
registrazione  nell'archivio unico informatico dell'intermediario, ma
che   non   rappresentano   elemento   di  interesse  ai  fini  della
segnalazione dei dati aggregati, si precisa che la registrazione deve
riguardare  l'operazione effettivamente posta in essere e l'attributo
A52  (di  cui  all'allegato  tecnico al decreto ministeriale 7 luglio
1992  e  all'allegato n. 10 delle presenti istruzioni) deve riportare
il valore 18 in caso di ricezione di disponibilita' a mezzo di ordine
di accreditamento e il valore 19 in caso di dazione di disponibilita'
a mezzo di ordine di pagamento.


                      Tabella n. 2 SGR e SICAV

   Nella  tabella  seguente  sono  indicate le causali analitiche che
devono  essere  utilizzate  dalle  SGR  e dalle SICAV ed i criteri di
raccordo con le causali sintetiche (voci).


   CRITERI DI RACCORDO TRA CAUSALI ANALITICHE E VOCI tabella n. 2

 Causale |         Descrizione causale analitica          |Segno|Voce
---------------------------------------------------------------------
analitica|                                                |     |
---------------------------------------------------------------------
   BE    |Sottoscrizione titoli e/o fondi comuni          |  A  | 38
---------------------------------------------------------------------
   BF    |Rimborso titoli e/o fondi comuni                |  D  | 39
---------------------------------------------------------------------
   BB    |Acquisto a pronti titoli e diritti di opzione   |  A  | 26
---------------------------------------------------------------------
   BA    |Vendita a pronti titoli e diritti di opzione    |  D  | 27
---------------------------------------------------------------------
   C3    |Trasferimento titoli da altro istituto (28)     |  A  | 56
---------------------------------------------------------------------
   C4    |Trasferimento titoli a altro istituto (29)      |  D  | 57
---------------------------------------------------------------------
   AA    |Bonifico dall'estero (30)                       |  A  | 16
---------------------------------------------------------------------
   AA    |Bonifico per l'estero (31)                      |  D  | 17
---------------------------------------------------------------------
         |Consegna di mezzi di pagamento da parte di      |     |
   U2    |clientela                                       |  A  | 80
---------------------------------------------------------------------
         |Ritiro di mezzi di pagamento da parte di        |     |
   U2    |clientela                                       |  D  | 81
---------------------------------------------------------------------
   U3    |Versamento contante < 12.500 euro               |  A  | 76
---------------------------------------------------------------------
   U4    |Prelevamento contante <12.500                   |  D  | 77
---------------------------------------------------------------------
         |Trasferimento di denaro contante e titoli al    |     |
   U1    |port. ex art. 1 l. 197 (cedente)                |  A  | 66
---------------------------------------------------------------------
         |Trasferimento di denaro contante e titoli al    |     |
   U1    |port. ex art. 1 l. 197 (ricevente)              |  D  | 67


   Le  causali  BE/BF  devono  essere  utilizzate rispettivamente per
registrare l'afflusso o deflusso di disponibilita' nel patrimonio del
fondo (anche fondi pensione) conseguenti alla sottoscrizione di quote
(azioni nel caso della SICAV) o al rimborso delle stesse.
   La  circolazione  delle quote non comportante una variazione della
consistenza  del patrimonio del fondo non e' oggetto di registrazione
da parte della SGR/SICAV.
   In   caso   di   operazione   regolata   a   mezzo  di  ordine  di
accreditamento,  si  precisa  che  l'attributo  A52 deve riportare il
valore  18;  in  caso  di  operazione  regolata  a mezzo di ordine di
pagamento, l'attributo A52 deve riportare il valore 19.

   Le  causali  BB/BA  devono  essere  utilizzate rispettivamente per
registrare l'afflusso o il deflusso di disponibilita' funzionali alla
prestazione   del  servizio  di  gestione  individuale.  In  caso  di
operazione  regolata  a mezzo di ordine di accreditamento, si precisa
che  l'attributo  A52  deve  riportare  il  valore  18;  in  caso  di
operazione  regolata  a mezzo di ordine di pagamento, l'attributo A52
deve  riportare  il  valore  19.  In  caso di trasferimento dei fondi
conferiti  in  gestione  da  un  soggetto  ad un altro, si provvede a
registrare  il  deflusso  di disponibilita' a nome del primo soggetto
(causale  BA) e l'afflusso a nome del nuovo soggetto (causale BB); le
due  registrazioni  devono  essere collegate valorizzando l'attributo
A22 (codice 2) e l'attributo A53.

   La  causale  C3 deve essere utilizzata per registrare l'apporto in
gestione individuale di titoli al portatore.

   La  causale  C4  deve  essere  utilizzata per registrare il ritiro
dalla gestione individuale di titoli al portatore.

   La   causale   AA   deve   essere   utilizzata  solamente  per  la
registrazione delle operazioni di cui al Titolo IV, articolo 1, comma
9  delle  presenti  istruzioni.  Pertanto,  nel  caso  di  ordini  di
pagamento  o  accreditamento  diretti  o  provenienti dall'estero che
avvengono  per  il  tramite  di  intermediari  nazionali  tenuti alla
registrazione,   dovra'   essere  utilizzata  la  causale  pertinente
all'operazione  posta in essere, con l'attivazione dell'attributo A52
che  deve  riportare  il  valore  18  (ordine di accreditamento) o il
valore 19 (ordine di pagamento).

   La  causale  U2 deve essere utilizzata per registrare gli afflussi
(segno  A)  e  i  deflussi  (segno D) di disponibilita' diversi dalle
ipotesi   sopra  evidenziate,  quali  ad  esempio  le  movimentazioni
connesse  all'attivita'  di gestione del fondo. In caso di operazione
regolata  a  mezzo  di  ordine  di  accreditamento,  si  precisa  che
l'attributo  A52  deve  riportare il valore 18; in caso di operazione
regolata  a  mezzo  di  ordine  di  pagamento,  l'attributo  A52 deve
riportare il valore 19.

   La  causale U1 deve essere utilizzata per registrare le operazioni
di cui al Titolo I, articolo 7, comma 2 delle presenti istruzioni.


                 Tabella n. 3 SIM e Agenti di cambio

   Nella  tabella seguente sono indicate le causali che devono essere
utilizzate  dalle  SIM  e  dagli  Agenti  di  cambio  ed i criteri di
raccordo con le causali sintetiche (voci).


   CRITERI DI RACCORDO TRA CAUSALI ANALITICHE E VOCI tabella n. 3

 Causale |         Descrizione causale analitica          |Segno|Voce
---------------------------------------------------------------------
analitica|                                                |     |
---------------------------------------------------------------------
   BB    |Acquisto a pronti titoli e diritti di opzione   |  A  | 26
---------------------------------------------------------------------
   BA    |Vendita a pronti titoli e diritti di opzione    |  D  | 27
---------------------------------------------------------------------
   C1    |Trasferimento titoli tra dossier (uscita) (32)  |  D  | 53
---------------------------------------------------------------------
         |Trasferimento titoli tra dossier (immissione)   |     |
   C2    |(33)                                            |  A  | 52
---------------------------------------------------------------------
   C3    |Trasferimento titoli da altro istituto (34)     |  A  | 56
---------------------------------------------------------------------
   C4    |Trasferimento titoli a altro istituto (35)      |  D  | 57
---------------------------------------------------------------------
   AA    |Bonifico dall'estero (36)                       |  A  | 16
---------------------------------------------------------------------
   AA    |Bonifico per l estero (37)                      |  D  | 17
---------------------------------------------------------------------
         |Consegna di mezzi di pagamento da parte di      |     |
   U2    |clientela                                       |  A  | 80
---------------------------------------------------------------------
         |Ritiro di mezzi di pagamento da parte di        |     |
   U2    |clientela                                       |  D  | 81
---------------------------------------------------------------------
   U3    |Versamento contante < 12.500 euro               |  A  | 76
---------------------------------------------------------------------
   U4    |Prelevamento contante <12.500                   |  D  | 77
---------------------------------------------------------------------
         |Trasferimento di denaro contante e titoli al    |     |
   U1    |port. ex art. 1 l. 197 (cedente)                |  A  | 66
---------------------------------------------------------------------
         |Trasferimento di denaro contante e titoli al    |     |
   U1    |port. ex art. 1 l. 197 (ricevente)              |  D  | 67


   Le  causali  BB  e BA devono essere utilizzate rispettivamente per
registrare  l'afflusso  o  deflusso di disponibilita' funzionali alla
prestazione  del  servizio  di  investimento.  In  caso di operazione
regolata  a  mezzo  di  ordine  di  accreditamento,  si  precisa  che
l'attributo  A52  deve  riportare il valore 18; in caso di operazione
regolata  a  mezzo  di  ordine  di  pagamento,  l'attributo  A52 deve
riportare  il valore 19. In caso di trasferimento dei fondi conferiti
in  gestione patrimoniale da un soggetto ad un altro presso lo stesso
intermediario, si provvede a registrare il deflusso di disponibilita'
a  nome del primo soggetto (causale BA) e l'afflusso a nome del nuovo
soggetto  (causale  BB); le due registrazioni devono essere collegate
valorizzando l'attributo A22 (codice 2) e l'attributo A53.

   Le   causali   C1  e  C2  devono  essere  utilizzate  in  caso  di
trasferimenti  di  titoli  tra  soggetti diversi che intrattengono un
rapporto presso lo stesso intermediario.

   La  causale  C3 deve essere utilizzata per registrare l'apporto di
titoli  al  portatore.  La  causale  C4  deve  essere  utilizzata per
registrare il ritiro di titoli al portatore.

   La   causale   AA   deve   essere   utilizzata  solamente  per  la
registrazione delle operazioni di cui al Titolo IV, articolo 1, comma
9  delle  presenti  istruzioni.  Pertanto,  nel  caso  di  ordini  di
pagamento  o  accreditamento  diretti  o  provenienti dall'estero che
avvengono  per  il  tramite  di  intermediari  nazionali  tenuti alla
registrazione,   dovra'   essere  utilizzata  la  causale  pertinente
all'operazione  posta in essere, con l'attivazione dell'attributo A52
che  deve  riportare  il  valore  18  (ordine di accreditamento) o il
valore 19 (ordine di pagamento).

   La  causale  U2 deve essere utilizzata per registrare gli afflussi
(segno  A)  e  i  deflussi  (segno D) di disponibilita' diversi dalle
ipotesi  sopra  evidenziate,  quali  ad  esempio quelli connessi alla
prestazione  dei servizi accessori o alla gestione di fondi pensione.
In  caso  di operazione regolata a mezzo di ordine di accreditamento,
si  precisa  che l'attributo A52 deve riportare il valore 18; in caso
di operazione regolata a mezzo di ordine di pagamento l'attributo A52
deve riportare il valore 19.

   La  causale U1 deve essere utilizzata per registrare le operazioni
di cui al Titolo I, articolo 7, comma 2 delle presenti istruzioni.


                  Tabella n. 4 Imprese assicurative

   Nella  tabella seguente sono evidenziate le causali analitiche che
devono  essere  utilizzate dalle imprese assicurative ed i criteri di
raccordo con le causali sintetiche (voci).

   CRITERI DI RACCORDO TRA CAUSALI ANALITICHE E VOCI tabella n. 4

 Causale |         Descrizione causale analitica          |Segno|Voce
---------------------------------------------------------------------
analitica|                                                |     |
---------------------------------------------------------------------
         |Sottoscrizione di polizze assicurative ramo vita|     |
   D9    |(38)                                            |  A  | 46
---------------------------------------------------------------------
   D8    |Estinzione polizze assicurative ramo vita (39)  |  D  | 47
---------------------------------------------------------------------
         |Locazione (fitto leasing etc.) e premi ass.     |     |
   DA    |(escluso ramo vita)                             |  A  | 72
---------------------------------------------------------------------
         |Locazione (fitto leasing etc.) e premi ass.     |     |
   DA    |(escluso ramo vita)                             |  D  | 73
---------------------------------------------------------------------
   AA    |Bonifico dall'estero (40)                       |  A  | 16
---------------------------------------------------------------------
   AA    |Bonifico per l'estero (41)                      |  D  | 17
---------------------------------------------------------------------
         |Consegna di mezzi di pagamento da parte di      |     |
   U2    |clientela                                       |  A  | 80
---------------------------------------------------------------------
         |Ritiro di mezzi di pagamento da parte di        |     |
   U2    |clientela                                       |  D  | 81
---------------------------------------------------------------------
   U3    |Versamento contante < 12.500 euro               |  A  | 76
---------------------------------------------------------------------
   U4    |Prelevamento contante < 12.500                  |  D  | 77
---------------------------------------------------------------------
         |Trasferimento di denaro contante e titoli al    |     |
   U1    |port. ex art. 1 l. 197 (cedente)                |  A  | 66
---------------------------------------------------------------------
         |Trasferimento di denaro contante e titoli al    |     |
   U1    |port. ex art. 1 l. 197 (ricevente)              |  D  | 67


   La  causale  D9  deve  essere  utilizzata per la registrazione dei
premi  pagati  a fronte di contratti di assicurazione sulla vita e di
operazioni  di  capitalizzazione  nonche'  per  la  registrazione dei
contributi  versati  dagli  aderenti  nel  caso  di gestione di fondi
pensione  chiusi  e  gestione/istituzione di fondi pensione aperti in
regime  di  contribuzione  definita. In caso di operazione regolata a
mezzo  di  ordine  di  accreditamento, si precisa che l'attributo A52
deve  riportare  il valore 18; in caso di operazione regolata a mezzo
di ordine di pagamento, l'attributo A52 deve riportare il valore 19.

   La  causale  D8  deve essere utilizzata per la registrazione della
liquidazione delle prestazioni relative ai contratti di assicurazione
sulla  vita  ed  alle  operazioni  di capitalizzazione nonche' per la
registrazione  dei  pagamenti di riscatti e di erogazioni di prestiti
(nel  caso  di  gestione  delle  risorse dei fondi pensione chiusi ed
aperti  in regime di contribuzione definita, pagamenti di riscatti ed
erogazione  di anticipazioni). In caso di operazione regolata a mezzo
di  ordine  di  accreditamento,  si  precisa che l'attributo A52 deve
riportare  il  valore  18;  in caso di operazione regolata a mezzo di
ordine di pagamento, l'attributo A52 deve riportare il valore 19.

   La causale DA deve essere utilizzata per registrare gli afflussi e
i  deflussi di disponibilita' connessi, rispettivamente, al pagamento
di premi (segno A) e alla liquidazione di sinistri (segno D). In caso
di  operazione  regolata  a  mezzo  di  ordine  di accreditamento, si
precisa  che  l'attributo A52 deve riportare il valore 18; in caso di
operazione  regolata  a mezzo di ordine di pagamento, l'attributo A52
deve riportare il valore 19.

   La causale U2 deve essere utilizzata per tutte le altre ipotesi di
transazioni   diverse   da  quelle  sopra  evidenziate.  In  caso  di
operazione  regolata  a mezzo di ordine di accreditamento, si precisa
che  l'attributo  A52  deve  riportare  il  valore  18;  in  caso  di
operazione  regolata  a mezzo di ordine di pagamento, l'attributo A52
deve riportare il valore 19.

   La   causale   AA   deve   essere   utilizzata  solamente  per  la
registrazione delle operazioni di cui al Titolo IV, articolo 1, comma
9  delle  presenti  istruzioni.  Pertanto,  nel  caso  di  ordini  di
pagamento  o  accreditamento  diretti  o  provenienti dall'estero che
avvengono  per  il  tramite  di  intermediari  nazionali  tenuti alla
registrazione,   dovra'   essere  utilizzata  la  causale  pertinente
all'operazione  posta in essere, con l'attivazione dell'attributo A52
che  deve  riportare  il  valore  18  (ordine di accreditamento) o il
valore 19 (ordine di pagamento).

   La  causale Ul deve essere utilizzata per registrare le operazioni
di cui al Titolo I, articolo 7, comma 2 delle presenti istruzioni.


Tabella  n.  5  Societa'  che svolgono il servizio di riscossione dei
                               tributi

   Nella  tabella seguente sono evidenziate le causali analitiche che
devono  essere  utilizzate dalle societa' di riscossione tributi ed i
criteri di raccordo con le causali sintetiche (voci).


   CRITERI DI RACCORDO TRA CAUSALI ANALITICHE E VOCI tabella n. 5

 Causale |         Descrizione causale analitica          |Segno|Voce
---------------------------------------------------------------------
analitica|                                                |     |
---------------------------------------------------------------------
   DD    |Imposte e tasse                                 |  A  | 78
---------------------------------------------------------------------
   DD    |Imposte e tasse                                 |  D  | 79
---------------------------------------------------------------------
         |Consegna di mezzi di pagamento da parte di      |     |
   U2    |clientela                                       |  A  | 80
---------------------------------------------------------------------
         |Ritiro di mezzi di pagamento da parte di        |     |
   U2    |clientela                                       |  D  | 81
---------------------------------------------------------------------
   U3    |Versamento contante < 12.500 euro               |  A  | 76
---------------------------------------------------------------------
   U4    |Prelevamento contante < 12.500                  |  D  | 77
---------------------------------------------------------------------
         |Trasferimento di denaro contante e titoli al    |     |
   U1    |port. ex art. 1 l. 197 (cedente)                |  A  | 66
---------------------------------------------------------------------
         |Trasferimento di denaro contante e titoli al    |     |
   U1    |port. ex art. 1 l.197 (ricevente)               |  D  | 67


   La causale DD deve essere utilizzata, tenendo conto del segno, per
la  registrazione degli afflussi/deflussi connessi rispettivamente al
pagamento/rimborso  di  imposte  e tasse da parte della clientela. In
caso  di  operazione regolata a mezzo di ordine di accreditamento, si
precisa  che  l'attributo A52 deve riportare il valore 18; in caso di
operazione  regolata  a  mezzo di ordine di pagamento l'attributo A52
deve riportare il valore 19.

   La causale U2 deve essere utilizzata per tutte le altre ipotesi di
transazioni   diverse   da  quelle  sopra  evidenziate.  In  caso  di
operazione  regolata  a mezzo di ordine di accreditamento, si precisa
che  l'attributo  A52  deve  riportare  il  valore  18;  in  caso  di
operazione  regolata  a  mezzo di ordine di pagamento l'attributo A52
deve riportare il valore 19.

   La  causale U1 deve essere utilizzata per registrare le operazioni
di cui al Titolo I, articolo 7, comma 2 delle presenti istruzioni.


     Tabella n. 6 Intermediari finanziari, cambiavalute, confidi

   Nella  tabella  seguente  sono  evidenziate  le causali che devono
essere  utilizzate dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale  ex  art.  107  TUB  e  nell'elenco generale ex art. 106 TUB
nonche'  dai soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle
sezioni dell'elenco generale previste dagli artt.113 e 115, commi 4 e
5 TUB.

   CRITERI DI RACCORDO TRA CAUSALI ANALITICHE E VOCI tabella n. 6

 Causale |         Descrizione causale analitica          |Segno|Voce
---------------------------------------------------------------------
analitica|                                                |     |
---------------------------------------------------------------------
         |Consegna di mezzi di pagamento da parte di      |     |
   U2    |clientela                                       |  A  | 80
---------------------------------------------------------------------
         |Ritiro di mezzi di pagamento da parte di        |     |
   U2    |clientela                                       |  D  | 81
---------------------------------------------------------------------
   AA    |Bonifico dall'estero (42)                       |  A  | 16
---------------------------------------------------------------------
   AA    |Bonifico per l'estero (43)                      |  D  | 17
---------------------------------------------------------------------
         |Trasferimento di denaro contante e titoli al    |     |
   U1    |port. ex art. 1 l. 197 (cedente)                |  A  | 66
---------------------------------------------------------------------
         |Trasferimento di denaro contante e titoli al    |     |
   U1    |port. ex art. 1 l. 197 (ricevente)              |  D  | 67

   La causale U2 deve essere utilizzata per registrare, tenendo conto
del  segno,  gli  afflussi  e  i deflussi funzionali alla prestazione
delle attivita' esercitabili da detti soggetti in base alla normativa
di settore

   La   causale   AA   deve   essere   utilizzata  solamente  per  la
registrazione delle operazioni di cui al Titolo IV, articolo 1, comma
9  delle  presenti  istruzioni.  Pertanto,  nel  caso  di  ordini  di
pagamento  o  accreditamento  diretti  o  provenienti dall'estero che
avvengono  per  il  tramite  di  intermediari  nazionali  tenuti alla
registrazione,   dovra'   essere  utilizzata  la  causale  pertinente
all'operazione  posta in essere, con l'attivazione dell'attributo A52
che  deve  riportare  il  valore  18  (ordine di accreditamento) o il
valore 19 (ordine di pagamento).

   La  causale U1 deve essere utilizzata per registrare le operazioni
di  cui  al  Titolo  I, articolo 7, comma 2 delle presenti istruzioni
esclusivamente da parte degli intermediari abilitati.

   La  valorizzazione  delle  voci riguarda soltanto gli intermediari
abilitati.


                    2. Causali analitiche U3 e U4

   Nelle  causali sintetiche 76 (versamenti contanti < 12.500 euro) e
77  (prelevamenti  di  contanti  <  12.500  euro)  saranno  riportate
esclusivamente le operazioni di versamento/prelevamento di banconote,
a   qualsiasi   titolo   effettuate,   che,   inizialmente  prese  in
considerazione  quali  possibili casi di frazionamento, non hanno poi
superato la soglia di 12.500 euro secondo quanto indicato all'art. 3,
comma  1,  lettera  c)  del  Titolo  III.  Le  causali  U3 e U4 vanno
valorizzate  solo  ai  fini della predetta segnalazione e non formano
oggetto di registrazione nell'archivio unico informatico.


         3. Prestazione del servizio di gestioni individuale

   Nel  caso  di prestazione del servizio di gestione individuale gli
intermediari  devono  registrare l'apertura del rapporto continuativo
con  la  clientela  e  le movimentazioni di apporto iniziale, apporto
successivo  (BB/C3),  prelievo  parziale  o totale (BA/C4) effettuate
dalla  clientela  purche' di importo superiore a 12.500 euro o soglia
rilevante di frazionamento.
   Tutte le operazioni di investimento e disinvestimento disposte dal
gestore   nell'ambito   del   rapporto  di  gestione  del  patrimonio
affidatogli non devono essere registrate.


             4. Prestazione del servizio di negoziazione

   Nel   caso   di  prestazione  del  servizio  di  negoziazione  gli
intermediari  devono  registrare l'apertura del rapporto continuativo
con  la  clientela e le movimentazioni connesse al conferimento delle
disponibilita' (BB/C3) e prelievo delle stesse (BA/C4).
   Le  operazioni  di  acquisto  e  vendita  di  strumenti finanziari
impartite  dal  cliente non devono essere registrate fintantoche' non
rappresentino un conferimento ulteriore di fondi da parte del cliente
o  un  deflusso  di fondi nella diretta disponibilita' del cliente di
importo   superiore   ai   12.500  euro  o  alla  diversa  soglia  di
frazionamento.


             5. Prestazione del servizio di collocamento

   L'attivita'  di  mera  assegnazione  dei  titoli nell'ambito di un
consorzio  di  collocamento  non  rileva  ai  fini  degli adempimenti
concernenti  l'archivio  unico  informatico.  La  registrazione delle
operazioni  con i sottoscrittori grava sugli intermediari che entrano
in contatto con la clientela.
   Il   soggetto   collocatore  dovra'  registrare  sia  il  rapporto
continuativo  con  il  soggetto conferente l'incarico di collocamento
che l'operazione di rimessa dei fondi allo stesso, salve le eccezioni
previste all'art. 14 del regolamento.


               6. Operazioni di finanziamento in pool

   In   relazione   all'accensione  del  rapporto  continuativo,  gli
obblighi  di identificazione e di registrazione devono essere assolti
sia   dalla   capofila,   se  residente,  sia  dagli  altri  istituti
partecipanti  qualora  la posizione creditoria venga aperta da questi
ultimi direttamente nei confronti del soggetto finanziato.
   In relazione alla movimentazione dei mezzi di pagamento, l'obbligo
di  registrazione  non  sussiste  nel  caso  essa  intervenga  fra  i
partecipanti al pool, se intermediari abilitati.



                              TITOLO VI

          Archivio unico informatico e invio dati aggregati


                               Parte I
                     Archivio unico informatico


                        1. Principi generali

   1.  Gli  intermediari  sono  tenuti  ad istituire l'archivio unico
informatico  qualora  vi  siano  dati  da  registrare.  L'istituzione
dell'archivio   unico  informatico  e'  pertanto  legata  alla  reale
esistenza   dei   dati   da   registrare   relativi   ad   operazioni
effettivamente  compiute  ovvero  a  conti,  depositi, altri rapporti
continuativi instaurati nei confronti della clientela.

   2.  Per  i  soggetti che svolgono in via prevalente l'attivita' di
cui  all'art.113  del  TUB,  l'obbligo  di istituire l'archivio unico
informatico  sorge  dalla  notifica  dell'avvenuta  iscrizione  nella
sezione dell'elenco generale di cui all'art. 106 del TUB.

   Le   informazioni  relative  ai  rapporti  connessi  all'esercizio
dell'attivita'  di cui al citato art. 113 del TUB sorti anteriormente
alla  data  della  notifica ed ancora in essere alla stessa, dovranno
essere   registrati   entro   6  mesi  dalla  notifica  dell'avvenuta
iscrizione;  in particolare il campo "data" dovra' essere valorizzato
con la data di notifica dell'avvenuta iscrizione nella citata sezione
dell'elenco.


         2. Caratteristiche dell'archivio unico informatico

   1.  L'archivio  unico  informatico deve essere strutturato in modo
tale  da assicurare la chiarezza e la completezza delle informazioni,
la loro conservazione secondo criteri uniformi, il mantenimento della
storicita'  delle  informazioni, la possibilita' di desumere evidenze
integrate, la facilita' di consultazione.

   2.  Qualora  vi  sia  necessita'  di  modificare informazioni gia'
acquisite  nell'archivio  unico informatico, a seguito della modifica
di elementi di fatto o di verifiche effettuate dopo la registrazione,
occorre  evidenziare con chiarezza le modifiche apportate conservando
evidenza dell'informazione precedente, secondo le modalita' contenute
nell'allegato  tecnico  al  decreto  ministeriale  7  luglio  1992  e
nell'allegato n. 10 delle presenti istruzioni.

   3.  Le  informazioni  registrate  nell'archivio  unico informatico
devono  essere  conservate  per i dieci anni successivi al compimento
dell'operazione o alla chiusura del rapporto.

   4.  Gli intermediari rendono disponibili le informazioni contenute
nell'archivio unico informatico ai fini della ricerca, da parte degli
organi  competenti,  e dell'acquisizione delle prove e delle fonti di
prova nel corso di procedimenti penali, sia nella fase delle indagini
preliminari   sia   nelle  fasi  processuali  successive,  anche  per
l'applicazione delle misure di prevenzione.

   5. I dati identificativi e le altre informazioni relative a conti,
depositi o altri rapporti continuativi possono anche essere contenuti
in archivi informatici, diversi dall'archivio unico, a condizione che
sia  comunque assicurata la possibilita' di trarre evidenze aziendali
integrate e la storicita' dei dati e delle informazioni.


             3. Gestione dell'archivio unico informatico

   1.  L'archivio  unico  informatico  e' formato e gestito a cura di
ogni   intermediario,  secondo  gli  standards  e  le  compatibilita'
informatiche indicate nel successivo articolo.

   2.  L'intermediario  puo'  avvalersi,  per  la  tenuta  e gestione
dell'archivio  unico  informatico, di un autonomo centro di servizio,
ferme  restando  le specifiche responsabilita' previste dalla legge a
carico  dell'intermediario  e  purche'  sia assicurato a quest'ultimo
l'accesso  diretto  e  immediato all'archivio stesso. L'incarico puo'
essere   altresi'   conferito  ad  imprese  del  medesimo  gruppo  di
appartenenza    dell'intermediario    tenuto    agli    obblighi   in
considerazione  ovvero  ad  altri  intermediari  tenuti agli obblighi
antiriciclaggio.
   Deve  essere comunque assicurata l'unita' logica dell'archivio, la
sua separatezza da altri archivi tenuti dal medesimo soggetto - anche
avvalendosi  dei  medesimi  supporti  hardware - e la possibilita' di
desumere evidenze aziendali integrate.
   Rimane   ferma,   in  capo  all'intermediario  destinatario  degli
obblighi  di  identificazione e registrazione, la responsabilita' per
la corretta effettuazione dei relativi adempimenti.
   Le  eventuali  convenzioni  stipulate  per la tenuta dell'archivio
unico  informatico devono essere senza ritardo comunicate al seguente
indirizzo:  UFFICIO  ITALIANO  DEI  CAMBI-  Servizio  Antiriciclaggio
-Divisione  analisi  statistica,  antiriciclaggio  e  antiusura - Via
delle Quattro Fontane 123 -00184 ROMA.

   3.    Gli   intermediari   abilitati   dovranno   comunicare   con
sollecitudine  all'UIC le caratteristiche tecniche dell'archivio e le
eventuali  modifiche,  utilizzando la scheda n. 4 di cui all'allegato
n. 2.

   4.  Gli  intermediari  facenti parte di un medesimo gruppo possono
avvalersi,  per  la tenuta e gestione dei propri archivi, di un unico
centro  di  servizio  affinche'  un  delegato  possa  trarre evidenze
integrate  a livello di gruppo per le finalita' di cui all'articolo 3
della  legge  antiriciclaggio.  Deve  essere  comunque  garantita  la
distinzione  logica  e  la separazione delle registrazioni relative a
ciascun intermediario.


             4. Standards e compatibilita' informatiche

   1.   Per   l'alimentazione   e  la  gestione  dell'archivio  unico
informatico,   devono   essere   rispettati   gli   standards   e  le
compatibilita'  informatiche  (campi)  richiesti  nei diversi tipi di
registrazione:
    a)   struttura  e  codifica  da  utilizzare  per  ogni  attributo
informativo;
    b) modalita' di alimentazione dell'archivio unico;
    c)  tempi  e  durata delle registrazioni e tempi di conservazione
"in linea" delle informazioni;
    d) ordinamento dei dati;
    e)  modalita'  di  scarico  fuori  linea  delle informazioni meno
recenti e struttura fisica e logica degli archivi fuori linea;
    f) modalita' di rettifica delle registrazioni errate;
    g) criteri di sicurezza e di riservatezza;
    h) modalita' di certificazione delle procedure informatiche.

   2.  L'archivio  unico  informatico  deve  consentire  le  seguenti
funzioni di utilizzo dei dati in esso contenuti:

    a) ricerca di massa delle informazioni;
    b) interrogazione dell'anagrafe dei rapporti;
    c) aggregazione di specifici sottoinsiemi delle registrazioni;
    d) ricerca interattiva per l'archivio in linea.

   3.   Le   specifiche   di   dettaglio   degli  standards  e  delle
compatibilita'  informatiche  nonche' i requisiti cui attenersi nella
realizzazione  delle  funzioni  di  utilizzo  dei dati sono contenute
nell'allegato  al  decreto ministeriale 7 luglio 1992 e nell'allegato
n. 10 delle presenti istruzioni.


               5. Variazioni dei dati e di coordinate

   1.   Per   variazione   deve   intendersi   il  cambiamento  delle
informazioni  gia'  registrate  relative  a  conti, depositi ed altri
rapporti continuativi che non comportino modifica delle coordinate di
riferimento   dei  rapporti  stessi;  a  titolo  esemplificativo,  la
variazione  dell'indirizzo, della natura giuridica, del codice valuta
del  conto  deposito ed altro rapporto, l'aggiornamento degli estremi
del documento di identificazione.

   2.  In  caso  di  variazione,  gli  intermediari possono procedere
all'acquisizione  dei  nuovi  dati  nell'archivio  unico  informatico
effettuando  due distinte registrazioni connesse tra loro tramite gli
attributi  A52  (valore  2)  ed A53 (valore di connessione). La prima
registrazione  (tipo  registrazione, attributo A52, valore 31) dovra'
contenere   le   informazioni   relative   al  rapporto  prima  della
variazione,  la  seconda registrazione (tipo registrazione, attributo
A52,  valore  32)  dovra'  contenere  le  nuove complete informazioni
(relative al rapporto) risultanti dalla variazione.

   3.  Per  variazione  di  coordinate deve intendersi il cambiamento
delle  coordinate  di  riferimento di conti, depositi, altri rapporti
continuativi,  dovuto a motivi tecnici (quali la modifica dei sistemi
informatici  o  dei  criteri di attribuzione dei codici rapporto), in
cui  rimangono  inalterati gli elementi identificativi sia soggettivi
che oggettivi.

   4.  In  caso di variazione di coordinate, dovranno essere eseguite
due distinte registrazioni di chiusura e di apertura secondo i codici
di seguito indicati:
    tipo  di  registrazione:  46  (Chiusura  rapporto  per variazione
coordinate);
    tipo  di  registrazione:  43  (Apertura  deposito a risparmio per
variazione coordinate);
    tipo di registrazione: 44 (Apertura conto corrente per variazione
coordinate);
    tipo  di  registrazione: 45 (Apertura altro rapporto continuativo
per variazione coordinate).

   Le  registrazioni  di  cui  sopra dovranno essere effettuate entro
sessanta giorni dalla data di avvenuta variazione.

   5.  Il  trasferimento  di  un  conto,  deposito  o  altro rapporto
continuativo, con la stessa intestazione, da una dipendenza all'altra
di un medesimo intermediario, si configura come chiusura del rapporto
presso  la prima dipendenza ed accensione di un nuovo rapporto presso
la  seconda,  in quanto cio' comporta la modifica delle coordinate di
riferimento.


6.   Vicende   dell'archivio   unico   informatico  nei  processi  di
trasformazione, fusione, incorporazione e cessione di ramo d'azienda

   1.  Nei  casi  di  cessione  di dipendenze, di cessione di rami di
azienda, di scissione nonche' di fusione, il cessionario, il soggetto
risultante  dalla fusione ed i soggetti derivanti dalla scissione non
devono   procedere   ad   una   nuova  identificazione  in  relazione
all'apertura   dei  rapporti  trasferiti,  salvi  i  casi  di  dubbio
sull'identita'  della  clientela  e ferma restando la responsabilita'
per i casi di omessa o inesatta identificazione.

   2.  I  soggetti  cedenti  di dipendenze o di rami di azienda, dopo
aver   completato  le  registrazioni  relative  ai  rapporti  e  alle
operazioni  non  ancora  riportate nel proprio archivio unico, devono
registrare  la  chiusura dei rapporti trasferiti entro due mesi dalla
data   di   esecutivita'   dell'atto   utilizzando   il  codice  tipo
registrazione 36 (chiusura rapporto per migrazione). Qualora da parte
di  detti soggetti cessi l'attivita' rilevante per l'applicazione del
decreto,  entro  sei mesi dalla data di esecutivita' dell'atto devono
trasferire  il  proprio  archivio unico (off-line) al cessionario che
garantira'   la  conservazione  delle  registrazioni  ricevute  e  la
integrazione delle stesse con le proprie registrazioni.

   3.   Il   soggetto   che   si  scinde,  dopo  aver  completato  le
registrazioni  relative  ai  rapporti  e  alle  operazioni non ancora
riportate nel proprio archivio unico, deve registrare la chiusura dei
rapporti  trasferiti  entro  due  mesi  dalla  data  di  esecutivita'
dell'atto  utilizzando  il  codice  tipo  registrazione  36 (chiusura
rapporto  per  migrazione).  Qualora  il soggetto che si scinde cessi
l'attivita' rilevante per l'applicazione del decreto, deve trasferire
l'archivio   unico   (off-line),   entro   sei  mesi  dalla  data  di
esecutivita'  dell'atto,  al  soggetto  derivante dalla scissione che
eserciti  detta attivita', il quale garantira' la conservazione delle
registrazioni  ricevute e la integrazione delle stesse con le proprie
registrazioni;  in  caso  di  pluralita',  le informazioni conservate
nell'archivio  unico  saranno trasferite a tutti i soggetti derivanti
dalla scissione.

   4. In caso di fusione il soggetto che cessa l'attivita', dopo aver
completato  le  registrazioni  relative ai rapporti e alle operazioni
non  ancora  riportate  nel  proprio archivio unico, deve registrare,
entro  due mesi dalla data di esecutivita' dell'atto, la chiusura dei
rapporti  utilizzando  il  codice  tipo  registrazione  36  (chiusura
rapporto  per  migrazione)  e trasferire, entro sei mesi dalla stessa
data,  l'archivio  unico  (off-line) all'intermediario incorporante o
risultante  dalla fusione, il quale garantira' la conservazione delle
registrazioni  ricevute e la integrazione delle stesse con le proprie
registrazioni.

   5.   Gli   intermediari  cessionari,  derivanti  dalla  scissione,
incorporanti  o  risultanti  dalla  fusione  inseriranno  nel proprio
archivio  unico  i  rapporti  ancora in essere presso l'intermediario
fuso,  incorporato o cedente o scisso, utilizzando, secondo i casi, i
codici tipo di registrazione 33 (apertura di deposito a risparmio per
migrazione da), 34 (apertura di conto corrente per migrazione da), 35
(Apertura  di  altro  rapporto  continuativo per migrazione da) e con
codice   25   per   le   deleghe,   annotando   nello   spazio  note,
contraddistinto  con  la  lettera  Z,  che si tratta di riapertura di
delega proveniente per migrazione da altro intermediario. Negli spazi
a  disposizione  dell'intermediario  saranno inserite le informazioni
che  consentono  di  individuare  esattamente  il rapporto originario
(quali  codice  intermediario,  codice  rapporto,  data  di apertura,
codice  fiscale, NDG). L'inserimento dei dati deve avvenire entro sei
mesi dalla data di esecutivita' della fusione o dell'incorporazione o
della  cessione del ramo d'azienda, che verra' indicata quale data di
apertura del nuovo rapporto presso l'intermediario subentrante.

   6.   Gli   intermediari  cessionari,  derivanti  dalla  scissione,
incorporanti  o  risultanti  dalla  fusione, inoltre, garantiranno la
conservazione  e  la  leggibilita'  dei  dati contenuti negli archivi
unici  dei  soggetti  fusi, incorporati, cedenti o scissi secondo una
delle tre seguenti modalita':

    I. gestione dei vecchi archivi unici mediante la conservazione di
hardware e software esistenti;
    II. gestione dei vecchi archivi unici mediante i soli software di
ricerca  ed  aggregazione  batch,  da  eseguire sui supporti prodotti
secondo  quanto  descritto  al  punto  a).  Per  tale soluzione sara'
eliminato il vecchio archivio delle correzioni riconducendo le stesse
alle modalita' standard;
    III. inserimento delle vecchie registrazioni nel proprio archivio
unico   trasformando  lo  stesso  in  un  archivio  multintermediario
attraverso  la  gestione  differenziata dell'attributo riguardante il
codice intermediario. L'inserimento potra' avvenire secondo modalita'
scelte   dall'intermediario   che  comunque  consentano  un  corretto
funzionamento delle fasi di gestione ed utilizzo dei dati pregressi.

   Una  delle  tre  soluzioni  sopra  indicate  deve  essere  attuata
contestualmente      alla      data     di     esecutivita'     della
fusione/incorporazione/cessione/scissione.  La  migrazione  verso  le
soluzioni II o III potra' essere attuata senza limiti temporali.

   7.  In  caso  di  trasformazione  dei  soggetti  destinatari delle
presenti  istruzioni  in  una  diversa  forma  giuridica ovvero in un
diverso   soggetto  ugualmente  compreso  tra  quelli  indicati  come
destinatari,   deve   essere  data  immediata  comunicazione  all'UIC
dell'eventuale variazione del codice identificativo del segnalante in
modo  da  consentire  l'acquisizione  dei dati aggregati da inoltrare
all'UIC.


                            7. Estinzione

   1.  Gli  intermediari,  nei  casi  di  liquidazione,  di procedure
concorsuali  o  in  qualsiasi altro evento che comporti la cessazione
dell'attivita',  registrano la chiusura dei rapporti entro due mesi e
trasferiscono l'archivio unico informatico (off-line) all'UIC entro i
successivi  quattro mesi secondo le modalita' contenute nell'allegato
n. 3.


                              Parte II

                        Invio dati aggregati


                               1. Voci

   1.   Gli   intermediari   abilitati  devono  produrre  mensilmente
aggregazioni   dei   dati   raccolti  ai  sensi  della  stessa  legge
antiriciclaggio, distinguendo le seguenti voci:

   CODIFICA DELLE VOCI

   1) Cambio assegno terzi
   2) Versamento di contante
   3) Prelevamento di contante
   4) Versamento titoli di credito
   5) Addebito per estinzione assegno
   6) Versamento assegni circolari
   7) Incasso assegni circolari
   8) Versamento titoli di credito e contante
   9) Emissione assegni circolari e titoli similari
   10) Deposito su libretti di risparmio
   11) Rimborso su libretti di risparmio
   12) Accrediti e/o incassi connessi ad effetti
   13) Addebiti e/o pagamenti connessi ad effetti
   16) Bonifici e disposizioni di accredito
   17) Bonifici e disposizioni di addebito
   18) Operazioni regolate contro documenti in entrata
   19) Operazioni regolate contro documenti in uscita
   22)-23) Finanziamenti
   26)-27) Titoli
   28)-83) Estinzione carte prepagate
   29)-82) Emissione carte prepagate
   32) Accredito o incasso per contratti derivati
   33) Addebito o pagamento per contratti derivati
   36) Accensione riporto titoli
   37) Estinzione riporto titoli
   38)-43) Sottoscrizione titoli, FCI, CD, buoni fruttiferi
   39)-42) Estinzione titoli, FCI, CD, buoni fruttiferi
   46)-49) Sottoscrizione polizze vita
   47)-48) Estinzione polizze vita
   50) Consegna titoli allo sportello
   51) Ritiro titoli allo sportello
   52)-53) Trasferimento titoli tra dossier
   56) Trasferimento titoli da altro Istituto
   57) Trasferimento titoli a altro Istituto
   58) Immissione dossier titoli a fronte conto divers. Intestato
   59) Uscita dossier titoli a fronte conto divers. Intestato
   62)  Versamento  o consegna di contante e/o titoli al portatore da
parte di banche o succursali situate all'estero
   63) Prelievo o ritiro di contante e/o titoli al portatore da parte
di banche o succursali situate all'estero
   66)-67) Trasferimento di denaro contante e titoli al port. ex art.
1 l. 197
   68)-69) Compravendita d'oro, metalli preziosi
   70) Conversione banconote in euro
   72) Operazioni diverse in entrata
   73) Operazioni diverse in uscita
   74) Vendita banconote estere contro lire (euro)
   75) Acquisto banconote estere contro lire (euro)
   76) Versamento contante inferiore a 20 milioni
   77) Prelevamento contante inferiore a 20 milioni
   78)-79) Spese, competenze, emolumenti e disposizioni varie
   80) Consegna mezzi di pagamento
   81) Ritiro mezzi di pagamento

   2.  Per  ciascuna  delle  suddette  voci  dovranno essere indicati
l'importo  totale  e  il  numero delle operazioni poste in essere nel
periodo  di  riferimento, evidenziando le parti eseguite in contanti.
Inoltre dovra' essere precisato:

    - Per tutte le voci:
     - comune e provincia in cui l'operazione e' posta in essere;
     - tipo di valuta utilizzata (euro o altra valuta);
     - segno monetario (dare o avere).

    - Per la voce 16:
     - gruppo/ramo  di  attivita' economica del soggetto beneficiario
con   particolare  riferimento  al  commercio,  servizi  e  attivita'
finanziarie;
     - comune  e  provincia  o  paese  estero  dell'ordinante  e  del
relativo intermediario.

    - Per la voce 17:
     - gruppo/ramo  di attivita' economica del soggetto ordinante con
particolare   riferimento   al   commercio,   servizi   e   attivita'
finanziarie;
     - comune  e  provincia  o  paese  estero  del beneficiario e del
relativo intermediario.

   Gli  elenchi  dei  codici  paesi  esteri,  dei codici valute e dei
codici  comune sono riportati, rispettivamente, negli allegati nn. 7,
8, 9.

   La  tabella  dei  gruppi/rami  di attivita' economica e' riportata
nell'allegato  n.  4.  L'indicazione  dei  sottogruppi  di  attivita'
economica   si   effettua   avvalendosi   della   tabella   riportata
nell'allegato n. 5 alle presenti istruzioni.

   Sono  altresi'  riportati nell'allegato n. 6 i criteri di raccordo
tra la settorizzazione sintetica, i sottogruppi e i rami di attivita'
economica.

   3. Gli intermediari non abilitati non hanno l'obbligo di acquisire
le   informazioni   relative   alla   settorizzazione  dell'attivita'
economica dei soggetti.


              2. Termini di inoltro dei dati aggregati

   1. I dati devono essere inoltrati all'UIC su base mensile entro la
seconda decade del secondo mese successivo a quello di riferimento.

   2.  Le  imprese e gli enti assicurativi inoltrano i dati aggregati
su  base  mensile entro la seconda decade del terzo mese successivo a
quello di riferimento.


             3. Modalita' di inoltro dei dati aggregati

   1.  Al  fine  dell'inserimento e aggiornamento dei dati anagrafici
degli  intermediari  abilitati, questi dovranno compilare la scheda 4
di  cui  all'allegato  n. 2 e trasmetterla con sollecitudine all'UIC.
Tale scheda andra' rimessa, con le medesime modalita', al verificarsi
di ogni variazione dei dati gia' trasmessi. Tra le altre indicazioni,
al  punto  F vengono richieste informazioni sull'ambiente elaborativo
utilizzato.  Cio'  e' necessario anche per valutare l'opportunita' di
estendere il software di diagnostica preventiva ad ulteriori ambienti
elaborativi.

   a. Inoltro tramite RNI

   Gli   intermediari  bancari  devono  trasmettere  le  segnalazioni
tramite  Rete  Nazionale  Interbancaria (RNI) tenendo presente quanto
segue:

    - a partire dal 1° gennaio 2006, le banche che sono in condizione
possono utilizzare la RNI per la trasmissione dei dati aggregati;
    - dal  1°  giugno  2006,  le  banche  devono  trasmettere  i dati
aggregati esclusivamente via RNI.

   Qualora  nel  mese  di  riferimento  non  siano  state  registrate
operazioni   soggette   a   segnalazione,  gli  intermediari  bancari
invieranno  comunque  un  messaggio RNI che conterra', come contenuto
applicativo, unicamente i record di testa e di coda. Conseguentemente
nel  campo  "numero  record  inviati"  del  record  di coda il valore
contenuto sara' zero (assenza di record inviati).

   Resta  fermo  che,  nelle  more dell'applicazione del nuovo regime
segnalatorio  tramite  RNI,  gli  intermediari bancari inoltreranno i
dati secondo quanto descritto al successivo punto b.

   b. Inoltro tramite supporto informatico

   Gli  intermediari  non  bancari  devono  inviare  le  segnalazioni
mediante i supporti informatici previsti (floppy, CD).

   Qualora  nel  mese  di  riferimento  non  siano  state  registrate
operazioni  soggette  a segnalazione, gli intermediari dovranno darne
comunicazione all'UIC avvalendosi del fac-simile di lettera riportato
nella scheda 2 dell'allegato n. 2.

   2.  L'inoltro dei dati di cui alle precedenti lettere a, b, dovra'
avvenire  nel  rispetto  degli  standards  e delle modalita' indicate
negli allegati nn. 1 e 2.


                             TITOLO VII

   Abrogazioni e disciplina transitoria

   1. Sono abrogati i seguenti provvedimenti dell'UIC:

    1)  Circolare  del  20  ottobre  2000, pubblicata su G.U. dell'11
novembre 2000, n. 234;
    2) Comunicato del 19 giugno 1998, pubblicata su G.U. del 7 luglio
1998, n. 156;
    3) Circolare 22 marzo 1999, pubblicata su G.U. del 27 marzo 1999,
n. 72.

   2.   Le   presenti   istruzioni   si  applicano  a  partire  dalle
registrazioni riferite al mese di giugno 2006.

   3.  Nel  periodo  transitorio  continuano  ad  essere applicate le
disposizioni   contenute   nei   decreti  ministeriali  abrogati  dal
regolamento  e  negli altri provvedimenti attuativi, compresi i sopra
citati provvedimenti dell'UIC.

   Roma, 24 febbraio 2006

   Il presidente: DRAGHI


          --------------------

          (1)  La  sezione  dell'elenco  generale  degli intermediari
          finanziari  prevista  dall'art. 113 del TUB e' riservata ai
          soggetti  che esercitano in via esclusiva o prevalente, non
          nei  confronti  del pubblico, le attivita' di assunzione di
          partecipazioni,   di  concessione  di  finanziamenti  sotto
          qualsiasi  forma,  di prestazione di servizi di pagamento e
          di intermediazione in cambi.
          Le   sezioni   dell'elenco   generale   degli  intermediari
          finanziari  previste  dall'art.  155,  commi 4 e 5, del TUB
          sono  riservate  rispettivamente  ai  consorzi  di garanzia
          collettiva fidi, di primo e secondo grado, anche costituiti
          sotto  forma  di  societa'  cooperativa  o  consortile  che
          esercitano le attivita' indicate nell'articolo 29, comma 1,
          della  Legge  5  ottobre  1991,  n.  317  e ai soggetti che
          svolgono professionalmente l'attivita' di cambiavalute.
          (2)   "ente   creditizio":   un   ente   definito  a  nonna
          dell'articolo  1,  punto  1),  primo  comma della direttiva
          2000/12/CE,   nonche'   una   succursale,   quale  definita
          all'articolo  1,  punto  3).  della  direttiva  suddetta  e
          situata nella Comunita', di un ente creditizio che abbia la
          sede sociale all'interno o al di fuori della Comunita':

          "ente finanziario":
           2)un'impresa  di  assicurazione debitamente autorizzata in
          conformita' della direttiva 79/267/CEE, nella misura in cui
          svolga attivita' che rientrano nel campo di applicazione di
          detta direttiva;
           3)  un'impresa  di  investimento ai sensi dell'articolo 1,
          punto 2 della direttiva 93/22/CEE;
           4)   un   organismo   di   investimento   collettivo   che
          commercializza le sue quote o azioni.
           (3)   "ente   creditizio"  :  un  ente  definito  a  norma
          dell'articolo  1,  punto  1),  primo  comma della direttiva
          2000/12/CE,   nonche'   una   succursale,   quale  definita
          all'articolo  1,  punto  3),  della  direttiva  suddetta  e
          situata nella Comunita', di un ente creditizio che abbia la
          sede sociale all'interno o al i fuori della Comunita';

          "ente finanziario":
           2)un'impresa  di  assicurazione debitamente autorizzata in
          conformita'  della  direttiva  79/267/CEE), nella misura in
          cui   svolga   attivita'   che   rientrano   nel  campo  di
          applicazione di detta direttiva;
           3)  un'impresa  di  investimento ai sensi dell'articolo 1,
          punto 2 della direttiva 93/22/CEE;
           4)   un   organismo   di   investimento   collettivo   che
          commercializza le sue quote o azioni.

          (4)   Prevista   anche  se  il  titolo  e'  utilizzato  per
          operazione registrata con causale specifica.
          (5)  Completare la registrazione coni dati del beneficiario
          e del suo intermediario (banca).
          (6)  Completare la registrazione coni dati dell'ordinante e
          del suo intermediario (banca).
          (7)  Completare la registrazione coni dati dell'ordinante e
          del suo intermediario (banca).
          (8)  Completare la registrazione coni dati del beneficiario
          e del suo intermediario (banca).
          (9)  Completare la registrazione coni dati dell'ordinante e
          del suo intermediario (banca).
          (10)   Completare   la   registrazione   con   i  dati  del
          beneficiario e del suo intermediario (banca).
          (11) Completare la registrazione coni dati dell'ordinante e
          dello stesso intermediario.
          (12) Completare la registrazione coni dati del beneficiario
          e dello stesso intermediario.
          (13)  Da  utilizzare  solo  per i giri tra conti con stessa
          intestazione.
          (14)  Da  utilizzare  solo  per i giri tra conti con stessa
          intestazione.
          (15) Riguarda i soli titoli al portatore.
          (16) Riguarda i soli titoli al portatore.
          (17) Riguarda i soli titoli al portatore.
          (18) Riguarda i soli titoli al portatore.
          (19) Riguarda i soli titoli al portatore.
          (20) Riguarda i soli titoli al portatore.
          (21) Riguarda i soli titoli al portatore.
          (22) Riguarda i soli titoli al portatore.
          (23) Riguarda il soggetto che riceve aumento di capitale.
          (24)  Riguarda  il  soggetto  che  sottoscrive  aumento  di
          capitale.
          (25)  Da  utilizzare, come unica registrazione, anche per i
          pagamenti diretti a soggetti diversi.
          (26) Riguarda il cliente che riceve pagamenti dalla P.A.
          (27) Riguarda il soggetto che paga alla P.A..
          (28) Riguarda i soli titoli al portatore.
          (29) Riguarda i soli titoli al portatore.
          (30) Completare la registrazione coni dati dell'ordinante e
          del suo intermediario.
          (31) Completare la registrazione con i dati del beneficiano
          e del suo intermediario.
          (32) Riguarda i soli titoli al portatore.
          (33) Riguarda i soli titoli al portatore.
          (34) Riguarda i soli titoli al portatore.
          (35) Riguarda i soli titoli al portatore.
          (36) Completare la registrazione coni dati dell'ordinante e
          del suo intermediario.
          (37) Completare la registrazione con i dati del beneficiano
          e del suo intermediario.
          (38) In caso di trasferimento di una polizza da un soggetto
          ad  un  altro.  si provvede a registrare l'estinzione della
          polizza  a  nome  del  primo  cliente  (causale  D8)  e  la
          sottoscrizione   da  parte  del  nuovo  ciente  subentrante
          (causale  D9); le due registrazioni devono essere collegate
          valorizzando l'attributo A22 (codice 2) e l'attributo A53.
          (39) In caso di trasferimento di una polizza da un soggetto
          ad  un  altro,  si provvede a registrare l'estinzione della
          polizza  a  nome  del  primo  cliente  (causale  D8)  e  la
          sottoscrizione  da  parte  del  nuovo  cliente  subentrante
          (causale  D9); le due registrazioni devono essere collegate
          valorizzando l'attributo A22 (codice 2) e l'attributo A53.
          (40)  Completare la registrazione con i dati dell'ordinante
          e del suo intermediario.
          (41) Completare la registrazione con i dati del beneficiano
          e del suo intermediario.
          (42)  Completare la registrazione con i dati dell'ordinante
          e del suo intermediario.
          (43)   Completare   la   registrazione   con   i  dati  del
          beneficiario e del suo intermediario.