IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Considerato  che l'autodromo «Enzo e Dino Ferrari» ospitera', nella
prossima   primavera,   l'importante   manifestazione   relativa   al
campionato  mondiale  automobilistico  di  «Formula  1»  e  che detto
evento,  che  coinvolgera'  un  numero  significativo  di spettatori,
costituisce per il nostro Paese un riconoscimento a livello mondiale;
  Considerato, inoltre, che per rendere funzionale detta struttura e'
indispensabile  procedere,  con  urgenza,  alla  realizzazione  di un
quadro  di  interventi  attinenti,  in  particolare,  alla  messa  in
sicurezza  delle  vie per l'accesso e per il deflusso dei presenti in
caso  di  incidente  rilevante  o  di  calamita'  naturale durante lo
svolgimento  degli  eventi  sportivi, nonche' all'adeguamento sismico
delle  strutture  che  ospitano  i  Box,  i  Paddock  e gli Uffici di
Direzione  la  cui costruzione e' avvenuta prima del 1983 ed in tempi
diversi;
  Considerato,  altresi',  che  detto  impianto  si  trova in un'area
adiacente  la riva destra del torrente Santerno, mentre la viabilita'
principale  ed  il  centro  della  citta'  sono  ubicati  sulla  riva
sinistra,   sicche'   si  rende  opportuno  procedere,  in  relazione
all'incremento  di  presenze  in occasione della manifestazione, alla
realizzazione  di  opere  per  la  canalizzazione degli accessi ed il
controllo  delle  aree  per  gli  spettatori,  al  fine  di  adeguare
l'impianto ai vigenti standards di sicurezza;
  Visti  gli  esiti  delle  riunioni  tenutesi  in  data  21 giugno e
17 novembre   2005,   presso  il  Ministero  delle  infrastrutture  e
trasporti, con i rappresentanti delle amministrazioni interessate che
hanno   definito   un   condivisibile   percorso   amministrativo   e
finanziario;
  Considerato   che   sussiste   una   diffusa  situazione  di  crisi
suscettibile    di    determinare   pregiudizi   alla   collettivita'
interessata,  sicche'  occorre  adottare,  in  via  preventiva,  ogni
iniziativa  utile  finalizzata  ad  evitare  situazioni di pericolo e
danni a persone o a cose;
  Ritenuto,  quindi,  necessario, adottare un'ordinanza di protezione
civile  in  prevenzione  ex  art.  5, comma 3, della legge n. 225 del
1992,  con  cui  disciplinare  gli interventi necessari ad assicurare
condizioni  di  fruibilita' in termini di sicurezza dell'autodromo in
questione;
  Acquisita  l'intesa  della  regione Emilia-Romagna sulla base della
nota del 30 novembre 2005;
  Su proposta del Capo del dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:

                               Art. 1.
  1.  Il  sindaco  di  Imola  e'  nominato  Commissario  delegato per
fronteggiare  la  situazione  di criticita' citata in premessa. A tal
fine   il  commissario  delegato  pianifica  i  necessari  interventi
finalizzati  all'eliminazione  di  situazioni di pericolo, ponendo in
essere  i  conseguenti atti volti alla realizzazione degli interventi
medesimi,    ricorrendo    alle   procedure   di   urgenza   previste
dall'ordinamento giuridico vigente.
  2.  Per  l'espletamento  degli  interventi  di  cui  al comma 1, il
commissario  delegato  si avvale del direttore del S.I.I.T. - settore
infrastrutture  Lazio,  Abruzzo  e  Sardegna, in qualita' di soggetto
attuatore,  cui  e'  affidato  il  compito  di promuovere e curare le
occorrenti procedure di affidamento, avvalendosi della collaborazione
degli  uffici  tecnici statali e regionali, degli enti locali e delle
amministrazioni periferiche dello Stato.
  3.  Per  il  conseguimento  degli  obiettivi  di  cui alla presente
ordinanza,  il  commissario  delegato  si  avvale  di  una  struttura
all'uopo  istituita  composta  da  personale dipendente dal Ministero
delle   infrastrutture   e   dei   trasporti  -  S.I.I.T.  -  settore
infrastrutture  Lazio,  Abruzzo e Sardegna, nel limite massimo di tre
unita',  cui  potranno  essere  corrisposti  gli emolumenti accessori
previsti dalla normativa vigente in materia.
    4.  Per  la  realizzazione  degli interventi di cui alla presente
ordinanza,   il   commissario   delegato  utilizza  gli  stanziamenti
destinati  dalla  legge  finanziaria per l'anno 2006 a finanziare gli
interventi  previsti dall'art. 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166,
nel  limite  di 10 milioni di euro, nonche' le ulteriori risorse, ove
disponibili,  rivenienti  dai  piani finanziari della societa' cui e'
affidata la gestione dell'autodromo.
  5.  Le  risorse  finanziarie  di  cui al comma 4 sono trasferite su
un'apposita  contabilita'  speciale, all'uopo istituita, intestata al
commissario  delegato  con  le  modalita'  previste  dall'art. 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.