IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

  Vista   la  direttiva  2003/87/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  13 ottobre  2003  che  istituisce  un  sistema per lo
scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunita'
e  che  modifica  la direttiva 96/61/CE del Consiglio (di seguito: la
direttiva 2003/87/CE);
  Visto  l'art.  11,  paragrafo  1  della  direttiva  2003/87/CE  che
stabilisce  che  per  il  triennio  che ha inizio il gennaio 2005, lo
Stato  membro,  sulla base del Piano nazionale di assegnazione di cui
all'art.  9  e  nel  rispetto  dell'art. 10 della medesima direttiva,
decide in merito alle quote totali di emissioni di CO2 che assegnera'
in  tale  periodo  nonche'  in  merito  all'assegnazione  di quote al
gestore di ciascuno impianto regolato dalla direttiva;
  Visto   il   regolamento   (CE)  2216/2004  della  Commissione  del
21 dicembre  2004,  relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di
registri  a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio;
  Vista  la  legge  18 aprile  2005,  n. 62, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alla  Comunita'  Europea  ed  in  particolare l'art. 14 che delega il
Governo   ad   emanare   la   normativa  per  recepire  la  direttiva
2003/87/CEE;
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre  2004,  n. 273, convertito in
legge,  con  modificazioni,  dalla  legge  30 dicembre  2004, n. 316,
recante  disposizioni  urgenti  per  l'applicazione  della  direttiva
2003/87/CE  in  materia  di  scambio di quote di emissione dei gas ad
effetto  serra  nella  Comunita' europea, ed in particolare l'art. 3,
comma  1  che  stabilisce che fino al recepimento della direttiva, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per
la  ricerca  ambientale e lo sviluppo svolge le funzioni di Autorita'
nazionale  competente,  nonche' l'art. 3, comma 2, che stabilisce che
il  Piano  nazionale  di assegnazione delle quote di emissioni di CO2
predisposto  ai  sensi  dell'art.  9  della  direttiva 2003/87/CE dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministero
delle  attivita'  produttive,  notificato alla Commissione europea in
data   15 luglio  2004  con  nota  5164/RAS/2004,  vale  quale  Piano
nazionale  di  assegnazione per il periodo 2005-2007, fatti salvi gli
aggiustamenti  previsti  a  seguito della raccolta di informazioni di
cui   all'art.  2  del  decreto-legge,  nonche'  le  modifiche  e  le
integrazioni che la Commissione europea dovesse richiedere in sede di
approvazione del Piano stesso;
  Visti i decreti DEC/RAS/013/05, DEC/RAS/2215/04 e DEC/RAS/2179/2004
di autorizzazione ad emettere gas a effetto serra rilasciati ai sensi
del  decreto-legge  12 novembre  2004,  n.  273, convertito con legge
30 dicembre  2004, n. 316 ed in particolare gli articoli 4, comma 2 e
gli articoli 5, comma 1 dei medesimi decreti, recanti rispettivamente
le disposizioni sulla comunicazione delle emissioni di gas serra e le
disposizioni  sulla  restituzione  delle  quote  di  emissione di gas
serra;
  Visto  il  decreto  DEC/RAS/065/2006  recante la ricognizione delle
autorizzazioni  ad  emettere gas ad effetto serra effettuata ai sensi
di  quanto  stabilito dall'art. 1, comma 3 di ciascuno dei decreti di
autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra sopra citati;
  Visto  il  decreto  DEC/RAS/066/2006  recante  l'autorizzazione  ad
emettere  gas  a  effetto serra rilasciati ai sensi del decreto-legge
12 novembre  2004,  n. 273, convertito con legge 30 dicembre 2004, n.
316 ed in particolare l'art. 5 e l'art. 6, recanti rispettivamente le
disposizioni  sulla  comunicazione  delle emissioni di gas serra e le
disposizioni  sulla  restituzione  delle  quote  di  emissione di gas
serra;
  Visto  il  decreto  DEC/RAS/023/2006  recante  disposizioni  per la
verifica  delle  comunicazioni delle emissioni previste dall'art. 14,
paragrafo 3 della direttiva 2003/87/CE;
  Considerato  che  il  Ministero  dell'ambiente  e  della tutela del
territorio  e il Ministero delle attivita' produttive a seguito della
raccolta   di  informazioni  di  cui  all'art.  2  del  decreto-legge
12 novembre  2004,  n.  273  hanno  integrato  il  Piano nazionale di
assegnazione  e notificato l'integrazione alla Commissione europea in
data 24 febbraio 2005 con nota protocollo n. 3525;
  Vista  la  decisione  della Commissione Europea C(2005) 1527 finale
del 25 maggio 2005;
  Vista la base-dati delle informazioni rilevate ai sensi dell'art. 2
del   decreto-legge   12   novembre   2004,  n.  273  al  fine  della
predisposizione  dell'assegnazione  delle quote di CO2 per il periodo
2005-2007  trasmessa  dall'Agenzia  per la protezione dell'ambiente e
per i servizi tecnici in data 14 novembre 2005 con nota protocollo n.
41967;
  Visto  lo  schema di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo
2005-2007  predisposto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio  e dal Ministero delle attivita' produttive sulla base del
Piano   nazionale   di  assegnazione  sopra  citato,  della  relativa
integrazione  e della decisione della Commissione europea C(2005)1527
finale del 25 maggio 2005;
  Considerato  che  lo  schema  di assegnazione sopra citato e' stato
trasmesso  alle  Commissioni parlamentari in data 6 dicembre 2005 con
nota   n.  7266/RAS/2005  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2-bis  del
decreto-legge   12 novembre   2004,  n.  273,  convertito  con  legge
30 dicembre  2004, n. 316 e trasmesso alla Conferenza di cui all'art.
8  del  decreto-legge 28 agosto 1997, n. 281, in data 6 dicembre 2005
con  nota  n.  7267/RAS/2005  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2  del
decreto-legge   12  novembre  2004,  n.  273,  convertito  con  legge
30 dicembre 2004, n. 316;
  Visti  i  pareri  delle  Commissioni  parlamentari espressi in data
21 dicembre  2005  e 22 dicembre 2005 e il parere della Conferenza di
cui  all'art. 8 del decreto-legge 28 agosto 1997, n. 281, espresso in
data   15 dicembre   2005   in  merito  al  sopra  citato  schema  di
assegnazione;
  Considerato  che  l'assegnazione  delle quote di CO2 per il periodo
2005-2007  di  cui  all'allegato  1  del  presente  decreto  e' stata
definita sulla base dello schema di assegnazione sopra citato;
  Visto  il  parere  favorevole della Commissione europea espresso in
data  22 febbraio 2006 con nota protocollo n. DG ENV/C2/IB/sad/D(06),
in  merito  all'assegnazione  delle  quote  di  CO2  per  il  periodo
2005-2007 di cui all'allegato 1 del presente decreto;
  Considerata  l'urgenza di procedere all'assegnazione delle quote di
CO2  per  il  periodo 2005- 2007 e al rilascio delle quote di CO2 per
gli  anni  2005  e  2006  agli impianti esistenti cosi' come definiti
nello schema di decisione sopra citato;
                              Decreta:

                               Art. 1.
      Assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2005-2007

  1.  E' adottata la decisione di assegnazione delle quote di CO2 per
il periodo 2005-2007 di cui all'allegato 1 al presente decreto.
  2.  Le  quote  di  cui al comma 1 assegnate agli impianti esistenti
titolari   di   autorizzazione  ad  emettere  gas  ad  effetto  serra
rilasciata  ai  sensi dell'art. 1 del decreto-legge 12 novembre 2004,
n.   273,   convertito  in  legge,  con  modificazioni,  dalla  legge
30 dicembre  2004, n. 316, sono contenute negli elenchi settoriali di
cui all'allegato 1.
  3.  Con  successivo  decreto del direttore generale della Direzione
per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e
della  tutela del territorio, quale Autorita' nazionale competente ai
sensi  dell'art.  3,  comma  1 del decreto-legge 12 novembre 2004, n.
273,  convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
2004, n. 316, sono assegnate agli impianti nuovi entranti le quote di
emissioni  di  CO2 per il periodo 2005-2007 sulla base dei criteri di
cui all'allegato 1 del presente decreto.