Art. 2. Rilascio delle quote di CO2 per il periodo 2005-2007 1. In conformita' agli elenchi settoriali di cui all'allegato 1, l'Autorita' nazionale competente di cui all'art. 1, comma 3 rilascia le quote di CO2 assegnate per gli anni 2005 e 2006 ai gestori degli impianti ivi indicati. Entro il 28 febbraio 2007 vengono rilasciate le quote di CO2 assegnate per l'anno 2007. 2. Il rilascio delle quote di CO2 e' effettuato attraverso il Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissioni di cui all'art. 3.