Art. 2.
        Rilascio delle quote di CO2 per il periodo 2005-2007

  1.  In  conformita'  agli elenchi settoriali di cui all'allegato 1,
l'Autorita'  nazionale competente di cui all'art. 1, comma 3 rilascia
le  quote  di CO2 assegnate per gli anni 2005 e 2006 ai gestori degli
impianti  ivi  indicati. Entro il 28 febbraio 2007 vengono rilasciate
le quote di CO2 assegnate per l'anno 2007.
  2.  Il  rilascio  delle  quote  di  CO2 e' effettuato attraverso il
Registro  nazionale delle emissioni e delle quote di emissioni di cui
all'art. 3.