Art. 3. Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissioni 1. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e i servizi tecnici predispone, conserva e amministra il Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissioni (di seguito: Registro) al fine dell'accurata contabilizzazione delle quote di emissioni rilasciate, possedute, trasferite, restituite e cancellate secondo le modalita' previste dal presente decreto. Nel Registro sono inoltre annotati i dati contenuti nella comunicazione annuale delle emissioni di ciascun impianto titolare di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra rilasciata ai sensi dell'art. 1, decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316. 2. Qualsiasi persona fisica o giuridica puo' possedere quote di emissioni. Il Registro contiene separata contabilita' delle quote di emissioni possedute da ciascuna persona. Nei casi in cui una stessa persona rivesta il ruolo di gestore di piu' impianti, il Registro contiene contabilita' separata per ciascun impianto. 3. I gestori degli impianti di cui all'art. 1, comma 2, devono presentare all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e i servizi tecnici, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente decreto, domanda di iscrizione secondo le modalita' pubblicate sul sito web dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e dei servizi tecnici. 4. Qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da quella di cui al comma 3, che intenda trasferire o cancellare quote ai sensi dell'art. 4, deve presentare preventivamente all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e i servizi tecnici domanda di iscrizione secondo le modalita' pubblicate sul sito web dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e dei servizi tecnici. 5. Il Registro e' accessibile al pubblico secondo le modalita' e nei limiti previsti dall'allegato XVI del regolamento (CE) 2216/2004.