Art. 3.
    Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissioni

  1.  L'Agenzia  per  la protezione dell'ambiente e i servizi tecnici
predispone,   conserva  e  amministra  il  Registro  nazionale  delle
emissioni  e  delle quote di emissioni (di seguito: Registro) al fine
dell'accurata  contabilizzazione delle quote di emissioni rilasciate,
possedute,  trasferite,  restituite e cancellate secondo le modalita'
previste  dal  presente decreto. Nel Registro sono inoltre annotati i
dati contenuti nella comunicazione annuale delle emissioni di ciascun
impianto  titolare di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra
rilasciata  ai  sensi dell'art. 1, decreto-legge 12 novembre 2004, n.
273,  convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
2004, n. 316.
  2.  Qualsiasi  persona  fisica  o giuridica puo' possedere quote di
emissioni.  Il Registro contiene separata contabilita' delle quote di
emissioni  possedute  da ciascuna persona. Nei casi in cui una stessa
persona  rivesta  il  ruolo  di gestore di piu' impianti, il Registro
contiene contabilita' separata per ciascun impianto.
  3.  I  gestori  degli  impianti  di cui all'art. 1, comma 2, devono
presentare  all'Agenzia  per  la protezione dell'ambiente e i servizi
tecnici, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente decreto,
domanda  di  iscrizione  secondo le modalita' pubblicate sul sito web
dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e dei servizi tecnici.
  4.  Qualsiasi  persona fisica o giuridica, diversa da quella di cui
al  comma  3,  che  intenda  trasferire  o  cancellare quote ai sensi
dell'art.  4,  deve  presentare  preventivamente  all'Agenzia  per la
protezione  dell'ambiente  e  i servizi tecnici domanda di iscrizione
secondo  le  modalita'  pubblicate  sul  sito web dell'Agenzia per la
protezione dell'ambiente e dei servizi tecnici.
  5.  Il  Registro  e' accessibile al pubblico secondo le modalita' e
nei limiti previsti dall'allegato XVI del regolamento (CE) 2216/2004.