Art. 4. Trasferimento, restituzione e cancellazione delle quote di emissioni 1. Il trasferimento delle quote di emissioni e' libero, salvi gli adempimenti previsti dal presente articolo. 2. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di restituzione delle quote di emissioni previsto dall'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra rilasciata ai sensi dell'art. 1, decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316, il gestore utilizza quote di emissione di cui abbia ottenuto l'annotazione nel Registro a proprio favore. L'Autorita' nazionale competente di cui all'art. 1, comma 3, provvede alla cancellazione dal Registro delle quote di emissioni restituite. 3. Le quote di emissioni rilasciate da autorita' competenti di altri Stati membri dell'Unione europea possono essere utilizzate per l'adempimento degli obblighi previsti dal presente decreto. 4. Le operazioni di trasferimento, restituzione o cancellazione di quote sono effettuate attraverso il Registro secondo le modalita' pubblicate sul sito web dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e i servizi tecnici. 5. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di comunicazione delle emissioni previsto dall'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra rilasciata ai sensi dell'art. 1, decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316, il gestore invia all'Autorita' nazionale competente di cui all'art. 1, comma 3, entro il 31 marzo di ciascun anno una dichiarazione relativa alle attivita' ed alle emissioni dell'impianto nell'anno solare precedente da predisporre secondo le modalita' da definire attraverso apposito decreto. La prima dichiarazione, relativa alle attivita' e alle emissioni dell'anno 2005, deve essere trasmessa entro il 31 marzo 2006. 6. La comunicazione di cui al comma 5 deve essere corredata da attestato di verifica fornito da un organismo verificatore riconosciuto ai sensi del decreto DEC/RAS/023/2006 a seguito di verifica della comunicazione. Tale verifica accerta l'affidabilita', credibilita' e precisione dei sistemi di monitoraggio, dei dati e delle informazioni presentate e riguardanti le emissioni rilasciate dall'impianto. La verifica ha esito positivo qualora non rilevi discrepanze tra i dati e le informazioni sulle emissioni contenute nella dichiarazione e le emissioni effettive. Contestualmente alla prima dichiarazione delle emissioni di ogni impianto il soggetto riconosciuto ai sensi del decreto DEC/RAS/023/2006 accerta inoltre la congruenza della comunicazione di cui al comma 5 con la comunicazione di cui all'art. 2 del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316. Il verificatore comunica i risultati della verifica di congruenza all'Autorita' nazionale competente contestualmente al rilascio dell'attestato di verifica. 7. Nei casi in cui la dichiarazione di un gestore non e' corredata da attestato di verifica, l'Autorita' nazionale competente di cui all'art. 1, comma 3, provvede affinche' il gestore dell'impianto non possa trasferire quote di emissioni fino al momento in cui la suddetta dichiarazione non sia corredata di tale attestato. 8. L'Autorita' nazionale competente di cui all'art. 1, comma 3, provvede alla cancellazione delle quote di emissioni in qualsiasi momento su richiesta del detentore delle stesse.