Art. 4.
Trasferimento, restituzione e cancellazione delle quote di emissioni

  1.  Il  trasferimento delle quote di emissioni e' libero, salvi gli
adempimenti previsti dal presente articolo.
  2.  Ai  fini  dell'adempimento  dell'obbligo  di restituzione delle
quote  di  emissioni  previsto dall'autorizzazione ad emettere gas ad
effetto   serra   rilasciata  ai  sensi  dell'art.  1,  decreto-legge
12 novembre  2004,  n.  273,  convertito in legge, con modificazioni,
dalla  legge  30 dicembre  2004, n. 316, il gestore utilizza quote di
emissione  di cui abbia ottenuto l'annotazione nel Registro a proprio
favore.  L'Autorita' nazionale competente di cui all'art. 1, comma 3,
provvede  alla  cancellazione  dal  Registro delle quote di emissioni
restituite.
  3.  Le  quote  di  emissioni  rilasciate da autorita' competenti di
altri  Stati membri dell'Unione europea possono essere utilizzate per
l'adempimento degli obblighi previsti dal presente decreto.
  4.  Le operazioni di trasferimento, restituzione o cancellazione di
quote  sono  effettuate  attraverso  il Registro secondo le modalita'
pubblicate  sul sito web dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente
e i servizi tecnici.
  5.  Ai  fini  dell'adempimento  dell'obbligo di comunicazione delle
emissioni  previsto  dall'autorizzazione  ad  emettere gas ad effetto
serra  rilasciata  ai  sensi  dell'art.  1, decreto-legge 12 novembre
2004,  n.  273,  convertito  in legge, con modificazioni, dalla legge
30 dicembre  2004,  n.  316, il gestore invia all'Autorita' nazionale
competente  di  cui all'art. 1, comma 3, entro il 31 marzo di ciascun
anno  una  dichiarazione  relativa  alle  attivita' ed alle emissioni
dell'impianto  nell'anno  solare precedente da predisporre secondo le
modalita'   da   definire   attraverso  apposito  decreto.  La  prima
dichiarazione,  relativa  alle  attivita'  e alle emissioni dell'anno
2005, deve essere trasmessa entro il 31 marzo 2006.
  6.  La  comunicazione  di  cui  al comma 5 deve essere corredata da
attestato   di   verifica   fornito   da  un  organismo  verificatore
riconosciuto  ai  sensi  del  decreto  DEC/RAS/023/2006  a seguito di
verifica  della comunicazione. Tale verifica accerta l'affidabilita',
credibilita'  e  precisione  dei  sistemi di monitoraggio, dei dati e
delle  informazioni  presentate e riguardanti le emissioni rilasciate
dall'impianto.  La  verifica  ha  esito  positivo  qualora non rilevi
discrepanze  tra  i  dati e le informazioni sulle emissioni contenute
nella  dichiarazione  e  le emissioni effettive. Contestualmente alla
prima  dichiarazione  delle  emissioni  di  ogni impianto il soggetto
riconosciuto ai sensi del decreto DEC/RAS/023/2006 accerta inoltre la
congruenza della comunicazione di cui al comma 5 con la comunicazione
di  cui  all'art.  2  del  decreto-legge  12 novembre  2004,  n. 273,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004,
n.  316.  Il  verificatore  comunica  i  risultati  della verifica di
congruenza  all'Autorita'  nazionale  competente  contestualmente  al
rilascio dell'attestato di verifica.
  7.  Nei casi in cui la dichiarazione di un gestore non e' corredata
da  attestato  di  verifica,  l'Autorita' nazionale competente di cui
all'art.  1, comma 3, provvede affinche' il gestore dell'impianto non
possa  trasferire  quote  di  emissioni  fino  al  momento  in cui la
suddetta dichiarazione non sia corredata di tale attestato.
  8.  L'Autorita'  nazionale  competente  di cui all'art. 1, comma 3,
provvede  alla  cancellazione  delle  quote di emissioni in qualsiasi
momento su richiesta del detentore delle stesse.