Art. 5.
                       Chiusure e sospensioni

  1.  I  gestori  degli  impianti  in stato di chiusura o in stato di
sospensione di cui ai commi 3 e 4 devono:
    a) comunicare  all'Autorita' nazionale competente di cui all'art.
1,  comma 3, il sopraggiunto stato di chiusura o stato di sospensione
entro dieci giorni dal verificarsi dello stesso;
    b) inviare  all'Autorita' nazionale competente di cui all'art. 1,
comma  3,  entro  trenta  giorni  dalla  comunicazione  di  cui  alla
precedente  lettera  a),  secondo le modalita' da definire attraverso
apposito  decreto  della  stessa  Autorita',  una dichiarazione sulla
quantita'  di emissioni rilasciate dall'impianto fino alla data della
chiusura.  La  dichiarazione  deve  essere  corredata di attestato di
verifica di cui all'art. 4, comma 6;
    c) restituire, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di
cui  alla  precedente  lettera  a),  quote  di emissione annotate sul
Registro  e  corrispondenti  alle  quantita'  di emissioni rilasciate
dall'impianto  cosi'  come  da  dichiarazione  di cui alla precedente
lettera b).
  2.  I  gestori  degli  impianti  in  stato  di  parziale chiusura o
parziale  sospensione  di  cui  al comma 5 devono darne comunicazione
all'Autorita' nazionale competente di cui all'art. 1, comma 3, almeno
sessanta  giorni  prima della data di prevista chiusura o sospensione
parziale   ed   inoltrare   la   richiesta   di  aggiornamento  della
autorizzazione.
  3.  Un  impianto viene considerato in stato di chiusura nei casi in
cui  interrompe le proprie attivita' in via definitiva. I criteri per
l'individuazione  e  le modalita' di gestione degli impianti in stato
di chiusura sono definiti in allegato 1.
  4.  Un  impianto viene considerato in stato sospensione nei casi in
cui  l'impianto  sospende  le  proprie attivita' di produzione in via
temporanea. I criteri per l'individuazione e le modalita' di gestione
degli  impianti  in  stato  di  sospensione,  incluse  le sospensioni
parziali, sono definiti in allegato 1.
  5.  Un  impianto  viene considerato in stato di parziale chiusura o
parziale  sospensione nei casi in cui le condizioni di cui ai commi 3
e 4 si applicano solo a parte dell'impianto.
  6.  L'Autorita'  nazionale  competente  di cui all'art. 1, comma 3,
provvede  alla  cancellazione  delle quote di emissioni restituite ai
sensi del comma 1, lettera c), dal Registro di cui all'art. 3.
  7.  Nei  casi  di  cui  ai commi 3, 4 e 5, la relativa assegnazione
viene  annullata  nella  misura  in cui le quote da essa previste non
sono state rilasciate.