Art. 5. Chiusure e sospensioni 1. I gestori degli impianti in stato di chiusura o in stato di sospensione di cui ai commi 3 e 4 devono: a) comunicare all'Autorita' nazionale competente di cui all'art. 1, comma 3, il sopraggiunto stato di chiusura o stato di sospensione entro dieci giorni dal verificarsi dello stesso; b) inviare all'Autorita' nazionale competente di cui all'art. 1, comma 3, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui alla precedente lettera a), secondo le modalita' da definire attraverso apposito decreto della stessa Autorita', una dichiarazione sulla quantita' di emissioni rilasciate dall'impianto fino alla data della chiusura. La dichiarazione deve essere corredata di attestato di verifica di cui all'art. 4, comma 6; c) restituire, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui alla precedente lettera a), quote di emissione annotate sul Registro e corrispondenti alle quantita' di emissioni rilasciate dall'impianto cosi' come da dichiarazione di cui alla precedente lettera b). 2. I gestori degli impianti in stato di parziale chiusura o parziale sospensione di cui al comma 5 devono darne comunicazione all'Autorita' nazionale competente di cui all'art. 1, comma 3, almeno sessanta giorni prima della data di prevista chiusura o sospensione parziale ed inoltrare la richiesta di aggiornamento della autorizzazione. 3. Un impianto viene considerato in stato di chiusura nei casi in cui interrompe le proprie attivita' in via definitiva. I criteri per l'individuazione e le modalita' di gestione degli impianti in stato di chiusura sono definiti in allegato 1. 4. Un impianto viene considerato in stato sospensione nei casi in cui l'impianto sospende le proprie attivita' di produzione in via temporanea. I criteri per l'individuazione e le modalita' di gestione degli impianti in stato di sospensione, incluse le sospensioni parziali, sono definiti in allegato 1. 5. Un impianto viene considerato in stato di parziale chiusura o parziale sospensione nei casi in cui le condizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano solo a parte dell'impianto. 6. L'Autorita' nazionale competente di cui all'art. 1, comma 3, provvede alla cancellazione delle quote di emissioni restituite ai sensi del comma 1, lettera c), dal Registro di cui all'art. 3. 7. Nei casi di cui ai commi 3, 4 e 5, la relativa assegnazione viene annullata nella misura in cui le quote da essa previste non sono state rilasciate.