Art. 6.
                  Disposizioni transitorie e finali

  1.  Fatta salva la decisione di assegnazione di cui all'allegato 1,
le  disposizioni  del presente decreto si applicano fino a quando non
siano  operative  le  disposizioni  in  materia  previste dal decreto
legislativo   di  recepimento  della  direttiva  2003/87/CEE  di  cui
all'art. 14 della legge 18 aprile 2005, n. 62.
    Roma, 23 febbraio 2006

                                       Il Direttore generale
                            della Direzione per la ricerca ambientale
                            e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente
                                  e della tutela del territorio
                                               Clini