Art. 6. Disposizioni transitorie e finali 1. Fatta salva la decisione di assegnazione di cui all'allegato 1, le disposizioni del presente decreto si applicano fino a quando non siano operative le disposizioni in materia previste dal decreto legislativo di recepimento della direttiva 2003/87/CEE di cui all'art. 14 della legge 18 aprile 2005, n. 62. Roma, 23 febbraio 2006 Il Direttore generale della Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio Clini