Art. 2. Decorrenza dei termini 1. All'articolo 85, comma 1, del testo unico, le parole: «della Commissione contenziosa e del Consiglio di garanzia - nonche' i termini per la impugnazione di cui agli articoli 72 e 76 - » sono soppresse e le parole «dei suddetti organi» sono sostituite dalle seguenti: «del suddetto organo».