Art. 2.
                       Decorrenza dei termini

  1.  All'articolo  85,  comma  1, del testo unico, le parole: «della
Commissione  contenziosa  e  del  Consiglio  di  garanzia - nonche' i
termini  per  la  impugnazione  di cui agli articoli 72 e 76 - » sono
soppresse  e  le  parole  «dei suddetti organi» sono sostituite dalle
seguenti: «del suddetto organo».