Art. 3.
                       Requisiti per le nomine

  1.  All'articolo 72, comma 12, primo periodo, del testo unico, sono
aggiunte  in  fine  le  seguenti  parole:  «,  fermo  restando quanto
previsto dall'articolo 85-bis».
  2.  All'articolo  75, comma 2, del testo unico, il primo periodo e'
sostituito   dal   seguente:   «All'inizio  di  ogni  legislatura  il
Presidente  del Senato, sentito il Consiglio di Presidenza, nomina un
collegio  di  cinque  senatori  con  i  requisiti di cui all'articolo
85-bis».
  3. Dopo l'articolo 85 del testo unico e' inserito il seguente:
  «Art.  85-bis  (Requisiti  per  la  nomina  dei  senatori).  - 1. I
senatori  componenti della Commissione contenziosa e i componenti del
Consiglio  di  garanzia sono nominati dal Presidente del Senato tra i
senatori  in  carica  esperti in materie giuridiche, amministrative e
del lavoro, che abbiano uno dei seguenti requisiti:
    a) magistrato,  anche  a  riposo,  delle magistrature ordinaria e
amministrative;
    b) professore  ordinario  o  associato  d'universita'  in materie
giuridiche, anche a riposo;
    c) avvocato dello Stato, anche a riposo;
    d) avvocato del libero foro».