Art. 3. Requisiti per le nomine 1. All'articolo 72, comma 12, primo periodo, del testo unico, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 85-bis». 2. All'articolo 75, comma 2, del testo unico, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «All'inizio di ogni legislatura il Presidente del Senato, sentito il Consiglio di Presidenza, nomina un collegio di cinque senatori con i requisiti di cui all'articolo 85-bis». 3. Dopo l'articolo 85 del testo unico e' inserito il seguente: «Art. 85-bis (Requisiti per la nomina dei senatori). - 1. I senatori componenti della Commissione contenziosa e i componenti del Consiglio di garanzia sono nominati dal Presidente del Senato tra i senatori in carica esperti in materie giuridiche, amministrative e del lavoro, che abbiano uno dei seguenti requisiti: a) magistrato, anche a riposo, delle magistrature ordinaria e amministrative; b) professore ordinario o associato d'universita' in materie giuridiche, anche a riposo; c) avvocato dello Stato, anche a riposo; d) avvocato del libero foro».