Art. 4. Norme transitorie e finali 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 si applicano a partire dalla nomina, a inizio della XV legislatura, degli Organi di autodichia. 2. Fino alla nomina degli Organi di cui al comma 1 a inizio della XV legislatura, svolgono le funzioni di Presidente e di Vice Presidente della Commissione contenziosa i senatori in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. In sede di prima applicazione, i due membri effettivi e i due membri supplenti, nominati nella XIV legislatura ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio di Presidenza 5 dicembre 2005, n. 180, possono essere immediatamente confermati nella XV legislatura. 4. All'articolo 1, comma 1, della deliberazione del Consiglio di Presidenza 5 dicembre 2005, n. 180, anziche': «dall'art. 2 del presente regolamento» si legga: «dal comma 2».