Art. 4.
                     Norme transitorie e finali

  1.  Le  disposizioni  di  cui  agli  articoli 1  e 3 si applicano a
partire  dalla nomina, a inizio della XV legislatura, degli Organi di
autodichia.
  2.  Fino  alla nomina degli Organi di cui al comma 1 a inizio della
XV  legislatura,  svolgono  le  funzioni  di  Presidente  e  di  Vice
Presidente  della  Commissione  contenziosa i senatori in carica alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
  3.  In  sede  di prima applicazione, i due membri effettivi e i due
membri   supplenti,   nominati   nella   XIV   legislatura  ai  sensi
dell'articolo   1,  commi  2  e  3,  del  Regolamento  approvato  con
deliberazione  del  Consiglio  di Presidenza 5 dicembre 2005, n. 180,
possono essere immediatamente confermati nella XV legislatura.
  4.  All'articolo  1,  comma 1, della deliberazione del Consiglio di
Presidenza  5 dicembre  2005,  n.  180,  anziche':  «dall'art.  2 del
presente regolamento» si legga: «dal comma 2».