Art. 3.
Classificazione   ai  fini  della  fornitura  delle  confezioni  gia'
               autorizzate all'immissione in commercio

  1)  Le  confezioni corrispondenti al criterio indicato alla lettera
a) del precedente art. 2:
    a) se  gia'  classificate  ai  sensi dell'art. 3 del sopra citato
decreto   legislativo   conservano   la   propria  classificazione  a
condizione  di  adeguare  gli stampati, ove necessario, ai criteri di
cui alle successive lettere b) e c) del medesimo comma;
    b) se  non  gia'  classificate  ai sensi del medesimo art. 3 sono
riclassificate  come  medicinali  non  soggetti a prescrizione medica
solo se conformi anche ai criteri di cui alle successive lettere b) e
c) del medesimo comma;
  2)  La  mancata  presentazione della domanda di cui al comma 2) del
successivo  art. 5 determina la classificazione della confezione come
medicinale soggetto a prescrizione medica.
  3)  Le  confezioni  che  non  corrispondono  ai criteri indicati al
precedente  art.  2 ed alle condizioni previste dal presente articolo
sono  classificate  come medicinali soggetti a prescrizione medica ai
sensi dell'art. 4 dello stesso decreto legislativo.