Art. 3. Classificazione ai fini della fornitura delle confezioni gia' autorizzate all'immissione in commercio 1) Le confezioni corrispondenti al criterio indicato alla lettera a) del precedente art. 2: a) se gia' classificate ai sensi dell'art. 3 del sopra citato decreto legislativo conservano la propria classificazione a condizione di adeguare gli stampati, ove necessario, ai criteri di cui alle successive lettere b) e c) del medesimo comma; b) se non gia' classificate ai sensi del medesimo art. 3 sono riclassificate come medicinali non soggetti a prescrizione medica solo se conformi anche ai criteri di cui alle successive lettere b) e c) del medesimo comma; 2) La mancata presentazione della domanda di cui al comma 2) del successivo art. 5 determina la classificazione della confezione come medicinale soggetto a prescrizione medica. 3) Le confezioni che non corrispondono ai criteri indicati al precedente art. 2 ed alle condizioni previste dal presente articolo sono classificate come medicinali soggetti a prescrizione medica ai sensi dell'art. 4 dello stesso decreto legislativo.