Art. 4. Efficacia della classificazione ai fini della fornitura Entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 2) del successivo art. 5 ed al comma 3) del successivo art. 6 l'AIFA pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana l'elenco delle confezioni completo della relativa classificazione ai fini della fornitura che e' efficace a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione stessa.