Art. 4.
       Efficacia della classificazione ai fini della fornitura

  Entro  i  sessanta  giorni successivi al termine di cui al comma 2)
del  successivo  art.  5  ed al comma 3) del successivo art. 6 l'AIFA
pubblica  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana l'elenco
delle  confezioni  completo  della  relativa  classificazione ai fini
della  fornitura  che  e'  efficace a partire dal quindicesimo giorno
successivo alla pubblicazione stessa.