IL CAPO DIPARTIMENTO
per  la  sanita'  pubblica  veterinaria, la nutrizione e la sicurezza
                           degli alimenti

    Visto  l'art.  6  della  legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
    Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio di prodotti fitosanitari nonche' la circolare del 10 giugno
1995,  n.  17  (supplemento  ordinario  Gazzetta Ufficiale n. 145 del
23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in
materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
    Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, che detta
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n.  290  (in particolare art. 12, comma 2, lettera a), concernente il
regolamento  di  semplificazione  dei  procedimenti di autorizzazione
alla  produzione,  all'immissione  in  commercio  e  alla  vendita di
prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
    Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo 2003, n. 65 corretto ed
integrato  dal  decreto  del  28 luglio  2004,  n.  260,  concernente
l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
    Visto  il  decreto  del  22 marzo  2005,  con  il  quale e' stato
registrato  al n. 12578 il prodotto fitosanitario denominato Ranman a
nome dell'impresa ISK Biosciences Europe SA, 480 Avenue Louise Bte 12
B  - 1050 Bruxelles (Belgio), preparato in stabilimenti di produzione
gia' autorizzati;
    Vista  la  domanda  presentata  il  21 dicembre 2005 dall'impresa
medesima  diretta ad ottenere la variazione del testo dell'etichetta,
relativamente alle modalita' d'impiego, del prodotto sopracitato;
    Rilevato che la verifica tecnico-giuridica d'ufficio ha accertato
la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni
previste  dall'art.  12  del  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, in particolare che la modifica
richiesta e' ininfluente sulle caratteristiche agronomiche, sanitarie
ed ambientali del prodotto in questione;
    Rilevato  che  per  il  rilascio  di  tale  autorizzazione non e'
richiesto  il  parere  della  commissione  consultiva  per i prodotti
fitosanitari  di  cui  all'art.  20  del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194;
    Visto  il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale
9 luglio 1999;
                              Decreta:

    E'    autorizzata   la   modifica   del   testo   dell'etichetta,
relativamente  alle  modalita'  d'impiego, del prodotto fitosanitario
denominato  RANMAN  registrato  al  n. 12578 con decreto del 22 marzo
2005,  a  nome  dell'impresa  ISK  Biosciences  Europe SA, 480 Avenue
Louise Bte 12 B - 1050 Bruxelles (Belgio).
    Il  prodotto  in  questione e' importato in confezioni pronte per
l'impiego  dallo  stabilimento  dell'impresa estera Orgachim - Oissel
(Francia).
    Il  prodotto  e'  confezionato in twin pack nelle taglie da litri
1,750 - 8,750.
    Lo  smaltimento  delle  scorte  del prodotto fitosanitario di cui
trattasi,  confezionato con le etichette precedentemente autorizzate,
e' consentito fino al 30 gennaio 2007.
    E'   approvata   quale  parte  integrante  del  presente  decreto
l'etichetta  allegata,  con la quale il prodotto deve essere posto in
commercio.
    Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in via amministrativa,
all'impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
      Roma, 14 febbraio 2006
                                      Il capo Dipartimento: Marabelli